Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 06870/2024 del 14/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Due dirigenti medici hanno contestato la nota con cui l'azienda sanitaria aveva modificato in peius il trattamento economico variabile aziendale, disponendo una riduzione forfettaria del 30% dei fondi contrattuali e il recupero delle somme in busta paga. In primo grado la domanda era stata accolta solo in parte; la corte d'appello aveva poi accolto integralmente il gravame incidentale dei lavoratori, ritenendo illegittima la trattenuta percentuale e condannando l'azienda alla restituzione delle somme indebitamente prelevate. L'azienda ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2010 e delle disposizioni commissariali regionali, sostenendo che la riduzione del trattamento accessorio era imposta dalle misure di risanamento del servizio sanitario regionale e che la componente variabile della retribuzione di posizione poteva essere ridotta, senza toccare il minimo contrattuale; (2) violazione del CCNL dirigenza medica, deducendo che la riduzione del 30% aveva rispettato la graduazione delle funzioni e che, al più, la corte territoriale avrebbe dovuto rideterminare solo un importo minore, non condannare alla restituzione integrale di quanto trattenuto.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati dalla motivazione e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione. Ha affermato che, in caso di tardiva applicazione dell'art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2010, il ricalcolo deve seguire una sequenza precisa: cristallizzazione del fondo all'importo 2010, riproporzionamento per le cessazioni dal servizio e successiva ripartizione tra i dirigenti in servizio secondo la graduazione; pertanto è illegittima una riduzione forfettaria identica del 30% sulla quota variabile di tutti i medici. Tuttavia, la corte territoriale non aveva verificato anche la riduzione del fondo per effetto delle cessazioni, profilo necessario per determinare correttamente il dare-avere tra le parti. Il giudice di rinvio dovrà quindi ricalcolare le spettanze secondo i criteri indicati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    è il vizio denunciato in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge e di contratti collettivi

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    consente il rinvio alle motivazioni di precedenti pronunce sul medesimo contenzioso

  • art. 9, comma 2-bis, d.l. n. 78 del 2010

    impone che l'ammontare complessivo delle risorse annuali destinate al trattamento accessorio non superi il corrispondente importo del 2010 e sia ridotto proporzionalmente alla diminuzione del personale in servizio

  • L. n. 122 del 2010

    ha convertito con modificazioni il d.l. n. 78 del 2010

  • art. 39 CCNL 2002-2005 area dirigenza sanitaria professionale, tecnica ed amministrativa

    richiamato dai lavoratori per sostenere che la retribuzione di posizione è componente del trattamento economico del dirigente in relazione alla graduazione delle funzioni

  • art. 39 CCNL 8 giugno 2000 area medico-veterinaria

    richiamato per sostenere la disciplina del trattamento economico dirigenziale e la sua componente variabile

  • art. 55, comma 6, CCNL 5 dicembre 1996 area medico-veterinaria

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della legittimità della riduzione proporzionale

  • art. 51 CCNL 26 novembre 1996

    evocato per chiarire che la revisione delle graduazioni riguarda le proporzioni di riparto dei fondi, non il loro ammontare

  • decreto n. 63 del 2010 del Commissario ad acta

    ha approvato linee regionali di indirizzo per la determinazione dei fondi contrattuali delle aziende sanitarie campane, nell'ambito del piano di rientro

  • Cass. 23 novembre 2023, n. 32557

    richiamata quale precedente conforme sul metodo di ricalcolo dei fondi e delle somme da restituire

  • Cass. n. 6930/2021

    "il trattamento economico complessivamente goduto … non poteva certo aumentare ma nemmeno essere riformato in peius"

    la Corte utilizza il precedente per ribadire che il trattamento non può essere peggiorato arbitrariamente e che il ricalcolo deve rispettare le dinamiche normative e contrattuali

  • Cass., S.U., n. 33365 del 2022

    richiamata per affermare che la pretesa dei lavoratori può essere fatta valere davanti al giudice ordinario senza previa rimozione di provvedimenti di macro-organizzazione

Massime di principio

  • Quando la legge impone la riduzione proporzionale dei fondi per il trattamento accessorio, il ricalcolo deve avvenire secondo un procedimento tecnico e non mediante una decurtazione forfettaria percentuale uguale per tutti i dipendenti.
  • In caso di mancata tempestiva applicazione del limite legale ai fondi, l'operazione ex post richiede: cristallizzazione del fondo all'anno-base, riduzione per le cessazioni dal servizio e successiva ripartizione tra gli aventi diritto in base alla graduazione delle funzioni.
  • La revisione della graduazione delle funzioni non coincide con la riduzione dell'ammontare del fondo: riguarda il criterio di riparto tra i dirigenti e non legittima, di per sé, un taglio indistinto delle somme percepite.
  • Per stabilire il dare-avere tra amministrazione e dipendenti occorre verificare concretamente quanto spettava a ciascun dirigente dopo il ricalcolo legale del fondo e solo la differenza eventualmente percepita in eccedenza può essere recuperata.
  • La domanda relativa alla corretta determinazione delle spettanze economiche dei dipendenti pubblici può essere conosciuta dal giudice ordinario quando venga in rilievo la lesione di diritti soggettivi, senza che sia necessaria la previa rimozione di atti di macro-organizzazione.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.