Cassazione Civile, Ordinanza n. 06870/2024 del 14/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Due dirigenti medici hanno contestato la nota con cui l'azienda sanitaria aveva modificato in peius il trattamento economico variabile aziendale, disponendo una riduzione forfettaria del 30% dei fondi contrattuali e il recupero delle somme in busta paga. In primo grado la domanda era stata accolta solo in parte; la corte d'appello aveva poi accolto integralmente il gravame incidentale dei lavoratori, ritenendo illegittima la trattenuta percentuale e condannando l'azienda alla restituzione delle somme indebitamente prelevate. L'azienda ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2010 e delle disposizioni commissariali regionali, sostenendo che la riduzione del trattamento accessorio era imposta dalle misure di risanamento del servizio sanitario regionale e che la componente variabile della retribuzione di posizione poteva essere ridotta, senza toccare il minimo contrattuale; (2) violazione del CCNL dirigenza medica, deducendo che la riduzione del 30% aveva rispettato la graduazione delle funzioni e che, al più, la corte territoriale avrebbe dovuto rideterminare solo un importo minore, non condannare alla restituzione integrale di quanto trattenuto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati dalla motivazione e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione. Ha affermato che, in caso di tardiva applicazione dell'art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78 del 2010, il ricalcolo deve seguire una sequenza precisa: cristallizzazione del fondo all'importo 2010, riproporzionamento per le cessazioni dal servizio e successiva ripartizione tra i dirigenti in servizio secondo la graduazione; pertanto è illegittima una riduzione forfettaria identica del 30% sulla quota variabile di tutti i medici. Tuttavia, la corte territoriale non aveva verificato anche la riduzione del fondo per effetto delle cessazioni, profilo necessario per determinare correttamente il dare-avere tra le parti. Il giudice di rinvio dovrà quindi ricalcolare le spettanze secondo i criteri indicati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, n. 3, c.p.c.
è il vizio denunciato in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge e di contratti collettivi
art. 118 disp. att. c.p.c.
consente il rinvio alle motivazioni di precedenti pronunce sul medesimo contenzioso
art. 9, comma 2-bis, d.l. n. 78 del 2010
impone che l'ammontare complessivo delle risorse annuali destinate al trattamento accessorio non superi il corrispondente importo del 2010 e sia ridotto proporzionalmente alla diminuzione del personale in servizio
L. n. 122 del 2010
ha convertito con modificazioni il d.l. n. 78 del 2010
art. 39 CCNL 2002-2005 area dirigenza sanitaria professionale, tecnica ed amministrativa
richiamato dai lavoratori per sostenere che la retribuzione di posizione è componente del trattamento economico del dirigente in relazione alla graduazione delle funzioni
art. 39 CCNL 8 giugno 2000 area medico-veterinaria
richiamato per sostenere la disciplina del trattamento economico dirigenziale e la sua componente variabile
art. 55, comma 6, CCNL 5 dicembre 1996 area medico-veterinaria
richiamato dalla ricorrente a sostegno della legittimità della riduzione proporzionale
art. 51 CCNL 26 novembre 1996
evocato per chiarire che la revisione delle graduazioni riguarda le proporzioni di riparto dei fondi, non il loro ammontare
decreto n. 63 del 2010 del Commissario ad acta
ha approvato linee regionali di indirizzo per la determinazione dei fondi contrattuali delle aziende sanitarie campane, nell'ambito del piano di rientro
Cass. 23 novembre 2023, n. 32557
richiamata quale precedente conforme sul metodo di ricalcolo dei fondi e delle somme da restituire
Cass. n. 6930/2021
"il trattamento economico complessivamente goduto … non poteva certo aumentare ma nemmeno essere riformato in peius"
la Corte utilizza il precedente per ribadire che il trattamento non può essere peggiorato arbitrariamente e che il ricalcolo deve rispettare le dinamiche normative e contrattuali
Cass., S.U., n. 33365 del 2022
richiamata per affermare che la pretesa dei lavoratori può essere fatta valere davanti al giudice ordinario senza previa rimozione di provvedimenti di macro-organizzazione
Massime di principio
- Quando la legge impone la riduzione proporzionale dei fondi per il trattamento accessorio, il ricalcolo deve avvenire secondo un procedimento tecnico e non mediante una decurtazione forfettaria percentuale uguale per tutti i dipendenti.
- In caso di mancata tempestiva applicazione del limite legale ai fondi, l'operazione ex post richiede: cristallizzazione del fondo all'anno-base, riduzione per le cessazioni dal servizio e successiva ripartizione tra gli aventi diritto in base alla graduazione delle funzioni.
- La revisione della graduazione delle funzioni non coincide con la riduzione dell'ammontare del fondo: riguarda il criterio di riparto tra i dirigenti e non legittima, di per sé, un taglio indistinto delle somme percepite.
- Per stabilire il dare-avere tra amministrazione e dipendenti occorre verificare concretamente quanto spettava a ciascun dirigente dopo il ricalcolo legale del fondo e solo la differenza eventualmente percepita in eccedenza può essere recuperata.
- La domanda relativa alla corretta determinazione delle spettanze economiche dei dipendenti pubblici può essere conosciuta dal giudice ordinario quando venga in rilievo la lesione di diritti soggettivi, senza che sia necessaria la previa rimozione di atti di macro-organizzazione.
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