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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06850/2024 del 14/03/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una lavoratrice agricola volta a ottenere l’accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro agricolo e la conseguente reiscrizione negli elenchi dei braccianti per il periodo 2001-2006, dopo una cancellazione dagli elenchi medesimi. Il tribunale aveva dichiarato la decadenza dell’azione perché proposta oltre il termine di 120 giorni previsto dall’art. 22 della legge n. 83/1970, decorrente dalla notifica o comunque dalla conoscenza del provvedimento di cancellazione; la corte d’appello aveva confermato. In cassazione la ricorrente deduceva violazione di legge, sostenendo che la decadenza di cui all’art. 22 opererebbe solo per il procedimento amministrativo disciplinato dall’art. 11 del d.lgs. n. 375/1993 e non anche per la diversa procedura amministrativa prevista dall’art. 17 del d.lgs. n. 124/2004, da lei seguita, per la quale non è espressamente previsto alcun termine decadenziale. Inoltre sollevava questione di legittimità costituzionale del combinato disposto delle norme invocate, per asserita violazione degli artt. 3 e 24 Cost., perché si applicherebbe una decadenza analoga a procedimenti amministrativi diversi pur in assenza di espressa previsione per uno di essi.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo di ricorso e ha escluso che la decadenza dipendesse dal tipo di ricorso amministrativo prescelto. Ha affermato che il termine decadenziale di cui all’art. 22 della legge n. 83/1970 è correlato al provvedimento amministrativo conclusivo dell’iter, comunque azionato, in materia di iscrizione o cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli, e non alla specifica procedura amministrativa seguita dall’interessato. Pertanto non vi è stata applicazione analogica di una decadenza a fattispecie diversa, ma applicazione di una norma generale. La questione di legittimità costituzionale è stata reputata manifestamente infondata. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con l’ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 1, legge n. 83/1970

    La decadenza per impugnare il provvedimento amministrativo di cancellazione dagli elenchi bracciantili decorre dal provvedimento conclusivo dell’iter amministrativo, indipendentemente dalla specifica procedura amministrativa seguita.

  • art. 11 d.lgs. n. 375/1993

    Richiamato come una delle procedure amministrative di impugnazione dei provvedimenti in materia di elenchi agricoli, ma non ritenuto fonte esclusiva della disciplina decadenziale.

  • art. 17 d.lgs. n. 124/2004

    La diversa procedura amministrativa non esclude l’applicazione della decadenza generale dell’art. 22 legge n. 83/1970, perché il termine riguarda il provvedimento conclusivo e non il tipo di ricorso amministrativo.

  • art. 14 disp. sulla legge in generale

    Invocato dalla ricorrente a sostegno della tesi dell’inammissibilità dell’estensione analogica, ma la Corte ha escluso che vi fosse analogia, qualificando la decadenza come disposizione generale.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 3 Cost.

    La censura di illegittimità costituzionale è stata ritenuta infondata perché un’eventuale disparità deriverebbe dal non applicare uniformemente la decadenza, non dal suo operare in modo generale.

  • art. 24 Cost.

    La limitazione temporale dell’azione è stata ritenuta compatibile con il diritto di difesa, purché non ne escluda l’effettivo esercizio.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per il raddoppio dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In materia di iscrizione o cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli, il termine di decadenza per l’azione giudiziaria è collegato al provvedimento amministrativo che conclude il procedimento, non alla particolare via di impugnazione amministrativa adottata dall’interessato.
  • Una norma decadenziale di carattere generale non può essere elusa o resa inoperante in ragione della scelta, da parte dell’amministrato, di una diversa procedura amministrativa avente il medesimo oggetto sostanziale.
  • Non costituisce applicazione analogica vietata l’estensione della decadenza a procedimenti amministrativi diversi, quando la disciplina è ricondotta alla medesima materia e al medesimo atto amministrativo terminale.
  • La previsione di limiti temporali all’esercizio del diritto di azione è compatibile con gli artt. 3 e 24 Cost. se risponde a esigenze di certezza giuridica e non comprime in modo irragionevole l’effettivo esercizio del diritto.
  • La decorrenza di un termine decadenziale va ancorata a un momento oggettivo e uniforme, per evitare disparità di trattamento tra soggetti che contestano il medesimo provvedimento sostanziale.

Come è indicizzato

MaterieLavoro agricoloImpugnazioniContributi previdenziali
RamiLavoroProcesso civilePrevidenza
IstitutiDecadenzaOnere della prova

Testo integrale

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