Cassazione Civile, Ordinanza n. 20441/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
I proprietari di un'unità immobiliare in condominio lamentavano di essere rimasti per lungo tempo senza allaccio all'impianto videocitofonico comune dopo il rifacimento dell'impianto deliberato dall'assemblea. Sostenevano di avere diritto a scegliere autonomamente l'apparecchio da installare nella propria unità e deducevano che i resistenti avessero imposto condizioni tecniche ed economiche ulteriori, tra cui l'obbligo di acquistare gli apparecchi proposti dalla ditta appaltatrice, la presenza di un PIN o di una programmazione esclusiva dell'impianto, l'esibizione di certificazioni e altre garanzie, ostacolando così l'allaccio del loro citofono compatibile. Con il ricorso per cassazione hanno articolato cinque motivi: 1) nullità della sentenza per omesso rilievo officioso della nullità della delibera assembleare del 13.03.2015, ritenuta da loro eccedente le attribuzioni dell'assemblea e lesiva della proprietà individuale; 2) violazione delle norme sulle competenze assembleari e sulla tutela della proprietà privata, per avere la Corte d'appello ritenuto legittima la delibera e le sue modalità attuative; 3) omessa pronuncia sulla domanda relativa ai presunti ulteriori oneri e ostacoli tecnici che avrebbero impedito l'allaccio; 4) omesso esame di un fatto decisivo, ossia la comunicazione tempestiva alla società appaltatrice della volontà di acquistare autonomamente un citofono compatibile; 5) violazione delle norme sulla responsabilità aquiliana e sulla liquidazione delle spese, per non avere riconosciuto il danno non patrimoniale e per non avere compensato le spese in presenza, a loro dire, di soccombenza reciproca.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi, secondo e quinto motivi, osservando che la delibera assembleare non era nulla perché l'installazione dei citofoni nelle singole unità rientrava nelle modalità di uso di un servizio comune e non vi era stato alcun difetto assoluto di attribuzioni; inoltre, la questione di validità della delibera non era stata proposta nei giudizi di merito e una pronuncia in tal senso sarebbe stata ultra petita. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, perché si risolveva in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio e perché non sussisteva omessa pronuncia, dato che la Corte territoriale aveva comunque escluso condotte lesive e aveva implicitamente rigettato la pretesa. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo per la presenza di doppia conforme, non avendo i ricorrenti indicato specificamente le diverse rationes delle decisioni di primo e secondo grado. Ha infine escluso qualsiasi responsabilità risarcitoria dei resistenti, poiché il giudice di merito non aveva ravvisato condotte illecite, e ha negato la soccombenza reciproca, confermando la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza. È stato disposto anche il pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato come base della pretesa risarcitoria per fatto illecito; la Corte esclude che vi fosse una condotta illecita imputabile ai resistenti.
Richiamato dai ricorrenti per il danno non patrimoniale; la Corte nega il risarcimento perché manca il fatto illecito presupposto.
Invocato dai ricorrenti come fondamento della pretesa risarcitoria; non trova applicazione in assenza di illeciti accertati.
Citato dai ricorrenti; non assume rilievo decisivo nella motivazione della Corte.
Citato dai ricorrenti; non assume rilievo decisivo nella motivazione della Corte.
Richiamato dai ricorrenti a tutela della proprietà privata; la Corte ribadisce che il diritto individuale va bilanciato con le esigenze del servizio comune condominiale.
Richiamato per contestare le attribuzioni assembleari; la Corte ritiene infondata la censura perché la deliberazione riguardava modalità di uso di un servizio comune.
Richiamato per distinguere parti comuni e proprietà individuali; la Corte lo utilizza per affermare che l'installazione dei citofoni nelle unità rientra nel servizio comune.
Richiamato per contestare le competenze dell'assemblea; la Corte esclude il difetto di attribuzione.
Richiamato quanto ai termini di impugnazione delle delibere; la Corte rileva che la nullità non era stata dedotta in merito e che comunque non ricorreva una nullità assoluta.
Usato sia per dedurre omessa pronuncia sia per escludere la possibilità di una pronuncia ultra petita su un tema non devoluto.
Richiamato dai ricorrenti, ma la Corte esclude che la censura consenta una nuova valutazione del merito in cassazione.
Richiamato per contestare l'apprezzamento delle prove; la Corte ritiene la doglianza inammissibile perché diretta a sollecitare una rivalutazione del fatto.
Invocato per la compensazione delle spese; la Corte la esclude perché non vi era soccombenza reciproca.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale richiamata come veicolo delle censure di violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Norma processuale richiamata per i motivi di nullità della sentenza e omessa pronuncia.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Norma processuale richiamata per l'omesso esame di un fatto decisivo; la censura è dichiarata inammissibile per doppia conforme.
Applicato per dichiarare inammissibile il motivo ex art. 360, n. 5, in presenza di doppia conforme.
art. 54, comma 2, d.l. n. 83 del 2012
Richiamato per l'applicabilità del regime della doppia conforme.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Usato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come parametro per l'ulteriore contributo unificato.
art. 42 Cost.
Richiamato dai ricorrenti a tutela della proprietà privata; non modifica l'esito della controversia condominiale.
art. 24 Cost.
Invocato come garanzia del diritto di difesa; la Corte non ravvisa violazioni.
art. 101 Cost.
Richiamato dai ricorrenti nel quadro delle doglianze sul principio di legalità e soggezione del giudice alla legge; la Corte non accoglie la censura.
art. 111 Cost.
Invocato in relazione al giusto processo; la Corte non ravvisa vizi processuali decisivi.
art. 17 CEDU
Richiamato dai ricorrenti a sostegno della tutela della proprietà; non è ritenuto dirimente.
art. 6 Trattato di Lisbona
Citato dai ricorrenti nel medesimo contesto della tutela dei diritti fondamentali; senza incidenza decisiva.
Massime di principio
- La nullità delle deliberazioni condominiali ha carattere residuale e ricorre solo in presenza di mancanza originaria degli elementi essenziali, contenuto illecito o impossibilità dell'oggetto per difetto assoluto di attribuzioni; non basta la semplice contestazione delle modalità di attuazione della delibera.
- L'installazione di citofoni o videocitofoni nelle singole unità immobiliari, quando inserita nel rifacimento di un impianto condominiale, può rientrare nelle modalità di uso di un servizio comune e non integra automaticamente una violazione delle attribuzioni assembleari.
- Il giudice non può pronunciare su una nullità della delibera non devoluta dalle parti quando ciò comporterebbe una decisione ultra petita; la rilevabilità d'ufficio non supera i limiti del petitum e del thema decidendum effettivamente introdotti.
- Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la decisione impugnata, pur senza espressa argomentazione sul capo di domanda, risulti logicamente incompatibile con la pretesa dedotta e ne comporti il rigetto implicito.
- In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- Non è configurabile responsabilità risarcitoria se il giudice di merito non accerta una condotta illecita imputabile ai convenuti; il danno non patrimoniale presuppone comunque la prova del fatto ingiusto.
- La compensazione delle spese per soccombenza reciproca richiede una reale reciprocità di vittoria e sconfitta sulle domande oggetto di causa; se l'appello è integralmente rigettato, opera la regola della soccombenza.
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