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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20441/2025 del 21/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

I proprietari di un'unità immobiliare in condominio lamentavano di essere rimasti per lungo tempo senza allaccio all'impianto videocitofonico comune dopo il rifacimento dell'impianto deliberato dall'assemblea. Sostenevano di avere diritto a scegliere autonomamente l'apparecchio da installare nella propria unità e deducevano che i resistenti avessero imposto condizioni tecniche ed economiche ulteriori, tra cui l'obbligo di acquistare gli apparecchi proposti dalla ditta appaltatrice, la presenza di un PIN o di una programmazione esclusiva dell'impianto, l'esibizione di certificazioni e altre garanzie, ostacolando così l'allaccio del loro citofono compatibile. Con il ricorso per cassazione hanno articolato cinque motivi: 1) nullità della sentenza per omesso rilievo officioso della nullità della delibera assembleare del 13.03.2015, ritenuta da loro eccedente le attribuzioni dell'assemblea e lesiva della proprietà individuale; 2) violazione delle norme sulle competenze assembleari e sulla tutela della proprietà privata, per avere la Corte d'appello ritenuto legittima la delibera e le sue modalità attuative; 3) omessa pronuncia sulla domanda relativa ai presunti ulteriori oneri e ostacoli tecnici che avrebbero impedito l'allaccio; 4) omesso esame di un fatto decisivo, ossia la comunicazione tempestiva alla società appaltatrice della volontà di acquistare autonomamente un citofono compatibile; 5) violazione delle norme sulla responsabilità aquiliana e sulla liquidazione delle spese, per non avere riconosciuto il danno non patrimoniale e per non avere compensato le spese in presenza, a loro dire, di soccombenza reciproca.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi, secondo e quinto motivi, osservando che la delibera assembleare non era nulla perché l'installazione dei citofoni nelle singole unità rientrava nelle modalità di uso di un servizio comune e non vi era stato alcun difetto assoluto di attribuzioni; inoltre, la questione di validità della delibera non era stata proposta nei giudizi di merito e una pronuncia in tal senso sarebbe stata ultra petita. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, perché si risolveva in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio e perché non sussisteva omessa pronuncia, dato che la Corte territoriale aveva comunque escluso condotte lesive e aveva implicitamente rigettato la pretesa. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo per la presenza di doppia conforme, non avendo i ricorrenti indicato specificamente le diverse rationes delle decisioni di primo e secondo grado. Ha infine escluso qualsiasi responsabilità risarcitoria dei resistenti, poiché il giudice di merito non aveva ravvisato condotte illecite, e ha negato la soccombenza reciproca, confermando la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza. È stato disposto anche il pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato come base della pretesa risarcitoria per fatto illecito; la Corte esclude che vi fosse una condotta illecita imputabile ai resistenti.

  • art. 2059 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per il danno non patrimoniale; la Corte nega il risarcimento perché manca il fatto illecito presupposto.

  • art. 185 c.p.

    Invocato dai ricorrenti come fondamento della pretesa risarcitoria; non trova applicazione in assenza di illeciti accertati.

  • art. 610 c.p.

    Citato dai ricorrenti; non assume rilievo decisivo nella motivazione della Corte.

  • art. 392 c.p.

    Citato dai ricorrenti; non assume rilievo decisivo nella motivazione della Corte.

  • art. 832 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti a tutela della proprietà privata; la Corte ribadisce che il diritto individuale va bilanciato con le esigenze del servizio comune condominiale.

  • art. 1105 c.c.

    Richiamato per contestare le attribuzioni assembleari; la Corte ritiene infondata la censura perché la deliberazione riguardava modalità di uso di un servizio comune.

  • art. 1117 c.c.

    Richiamato per distinguere parti comuni e proprietà individuali; la Corte lo utilizza per affermare che l'installazione dei citofoni nelle unità rientra nel servizio comune.

  • art. 1135 c.c.

    Richiamato per contestare le competenze dell'assemblea; la Corte esclude il difetto di attribuzione.

  • art. 1137 c.c.

    Richiamato quanto ai termini di impugnazione delle delibere; la Corte rileva che la nullità non era stata dedotta in merito e che comunque non ricorreva una nullità assoluta.

  • art. 112 c.p.c.

    Usato sia per dedurre omessa pronuncia sia per escludere la possibilità di una pronuncia ultra petita su un tema non devoluto.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti, ma la Corte esclude che la censura consenta una nuova valutazione del merito in cassazione.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per contestare l'apprezzamento delle prove; la Corte ritiene la doglianza inammissibile perché diretta a sollecitare una rivalutazione del fatto.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    Invocato per la compensazione delle spese; la Corte la esclude perché non vi era soccombenza reciproca.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale richiamata come veicolo delle censure di violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Norma processuale richiamata per i motivi di nullità della sentenza e omessa pronuncia.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Norma processuale richiamata per l'omesso esame di un fatto decisivo; la censura è dichiarata inammissibile per doppia conforme.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    Applicato per dichiarare inammissibile il motivo ex art. 360, n. 5, in presenza di doppia conforme.

  • art. 54, comma 2, d.l. n. 83 del 2012

    Richiamato per l'applicabilità del regime della doppia conforme.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Usato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come parametro per l'ulteriore contributo unificato.

  • art. 42 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti a tutela della proprietà privata; non modifica l'esito della controversia condominiale.

  • art. 24 Cost.

    Invocato come garanzia del diritto di difesa; la Corte non ravvisa violazioni.

  • art. 101 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti nel quadro delle doglianze sul principio di legalità e soggezione del giudice alla legge; la Corte non accoglie la censura.

  • art. 111 Cost.

    Invocato in relazione al giusto processo; la Corte non ravvisa vizi processuali decisivi.

  • art. 17 CEDU

    Richiamato dai ricorrenti a sostegno della tutela della proprietà; non è ritenuto dirimente.

  • art. 6 Trattato di Lisbona

    Citato dai ricorrenti nel medesimo contesto della tutela dei diritti fondamentali; senza incidenza decisiva.

Massime di principio

  • La nullità delle deliberazioni condominiali ha carattere residuale e ricorre solo in presenza di mancanza originaria degli elementi essenziali, contenuto illecito o impossibilità dell'oggetto per difetto assoluto di attribuzioni; non basta la semplice contestazione delle modalità di attuazione della delibera.
  • L'installazione di citofoni o videocitofoni nelle singole unità immobiliari, quando inserita nel rifacimento di un impianto condominiale, può rientrare nelle modalità di uso di un servizio comune e non integra automaticamente una violazione delle attribuzioni assembleari.
  • Il giudice non può pronunciare su una nullità della delibera non devoluta dalle parti quando ciò comporterebbe una decisione ultra petita; la rilevabilità d'ufficio non supera i limiti del petitum e del thema decidendum effettivamente introdotti.
  • Il vizio di omessa pronuncia non sussiste quando la decisione impugnata, pur senza espressa argomentazione sul capo di domanda, risulti logicamente incompatibile con la pretesa dedotta e ne comporti il rigetto implicito.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • Non è configurabile responsabilità risarcitoria se il giudice di merito non accerta una condotta illecita imputabile ai convenuti; il danno non patrimoniale presuppone comunque la prova del fatto ingiusto.
  • La compensazione delle spese per soccombenza reciproca richiede una reale reciprocità di vittoria e sconfitta sulle domande oggetto di causa; se l'appello è integralmente rigettato, opera la regola della soccombenza.

Come è indicizzato

MaterieParti comuniSpese di liteImpugnazioni
RamiCondominioProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della provaGiudicato

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