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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30025/2025 del 13/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva emesso, per l'anno d'imposta 2015, due avvisi di accertamento nei confronti della società per maggior reddito d'impresa ai fini IVA e IRAP e un avviso nei confronti di ciascuno dei due soci per i redditi di partecipazione ex art. 5 TUIR, contestando l'utilizzo di due fatture emesse da una società ritenuta una cartiera e quindi relative a operazioni soggettivamente inesistenti. I contribuenti avevano impugnato gli atti; dopo il rigetto in primo e secondo grado, proponevano ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) omesso esame della documentazione prodotta in appello e violazione della l. n. 130/2022, sostenendo che la documentazione provasse l'effettività delle prestazioni e che l'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992 imponesse all'Ufficio di provare le violazioni; (2) violazione degli artt. 2729 e 2697 c.c., lamentando che la CTR avesse ritenuto non assolto l'onere della prova contraria nonostante l'asserita insufficienza degli indizi dell'Ufficio e la prova della struttura organizzativa del fornitore nel 2015; (3) violazione dell'art. 2313 c.c., sostenendo che il socio accomandante non fosse legittimato passivamente e non potesse essere destinatario della pretesa fiscale, anche per questioni di notifica; (4) violazione dell'art. 13, comma 4, l. n. 689/1981 e degli artt. 91 e 92 c.p.c., contestando la liquidazione delle spese in favore dell'Agenzia difesa da un proprio funzionario.

La decisione

La Corte ha rigettato tutti i motivi. Ha ritenuto infondato il primo perché la mancata esplicita menzione della documentazione in sentenza non equivale a omesso esame di un fatto decisivo, essendo la censura diretta a contestare la valutazione delle prove; ha inoltre escluso l'applicabilità dell'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992 al giudizio, perché introdotto solo con la l. n. 130/2022 ed efficace per i giudizi instaurati dopo il 16 settembre 2022, e comunque non idoneo a invertire il riparto dell'onere della prova nelle operazioni inesistenti. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi: il socio era stato chiamato a rispondere del proprio debito IRPEF da partecipazione ex art. 5 TUIR, non di una responsabilità gestoria o di un debito sociale; perciò è stata ritenuta irrilevante anche la questione della notifica. Il quarto motivo è stato reputato manifestamente infondato, poiché il d.lgs. n. 546/1992 prevede espressamente la rifusione delle spese in favore dell'ente impositore anche quando sia assistito da propri funzionari. La Corte ha quindi condannato i ricorrenti alle spese di legittimità e agli importi ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre agli ulteriori oneri di contributo unificato se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 5 d.P.R. n. 917 del 1986

    il reddito della società di persone è imputato per trasparenza ai soci, che rispondono dell'IRPEF pro quota.

  • art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546 del 1992

    norma di natura sostanziale, applicabile solo ai giudizi introdotti dopo il 16 settembre 2022; non altera il riparto dell'onere probatorio nelle controversie su operazioni inesistenti.

  • art. 2729 c.c.

    le presunzioni semplici utilizzate dall'Ufficio possono fondare l'accertamento se gravi, precise e concordanti, e la loro valutazione è rimessa al giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    resta fermo l'ordinario riparto dell'onere della prova: in materia di operazioni inesistenti il contribuente deve fornire la prova contraria rispetto agli elementi indiziari dell'Ufficio.

  • art. 2313 c.c.

    la censura sul socio accomandante era inconferente rispetto alla ratio della decisione, perché la pretesa riguardava un debito fiscale personale da imputazione per trasparenza.

  • art. 13, comma 4, l. n. 689 del 1981

    richiamato dai ricorrenti per contestare la liquidazione delle spese, ma ritenuto inconferente rispetto al regime speciale del processo tributario.

  • art. 91 c.p.c.

    la soccombenza giustifica la condanna alle spese.

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti, ma non idoneo a escludere la condanna alle spese nel caso di specie.

  • art. 15, comma 2-sexies, d.lgs. n. 546 del 1992

    "Nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore, dell'agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se assistiti da propri funzionari, […]"

    consente la liquidazione delle spese in favore dell'ente impositore anche quando sia assistito da propri funzionari.

  • art. 15, comma 2-bis, d.lgs. n. 546 del 1992

    conferma il diritto dell'ente alla rifusione dei costi sostenuti per l'assistenza tecnica resa dai propri dipendenti legittimati a difendere in giudizio.

  • art. 380-bis c.p.c.

    utilizzato per la definizione accelerata e per la possibilità di condanna alle somme di cui all'art. 96 c.p.c.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata e per la memoria delle parti.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    fondano la condanna a ulteriori somme in caso di ricorso rigettato secondo la disciplina applicata dalla Corte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    riconosciuti i presupposti processuali per l'ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non si configura per il solo fatto che la sentenza non menzioni espressamente ogni documento prodotto dalle parti: è necessario che sia stato omesso l'esame di un fatto storico decisivo, mentre la mancata valutazione di singoli elementi istruttori o il dissenso sulla loro apprezzamento non bastano.
  • In materia di operazioni soggettivamente inesistenti, l'accertamento può essere fondato su un quadro indiziario relativo alla società emittente; una volta allegati elementi presuntivi seri dall'Ufficio, grava sul contribuente l'onere di provare l'effettività delle prestazioni e la reale operatività del fornitore.
  • L'art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992, introdotto dalla l. n. 130/2022, ha natura sostanziale e si applica solo ai giudizi introdotti dopo la sua entrata in vigore; esso non comporta una generale inversione dell'onere della prova né elide la persistenza delle presunzioni legali previste dalla normativa tributaria sostanziale.
  • Il socio di società di persone può essere validamente destinatario della pretesa fiscale per l'IRPEF derivante dall'imputazione per trasparenza del reddito sociale ex art. 5 TUIR; pertanto, una censura costruita sulla mancanza di legittimazione passiva per ragioni societarie è inconferente se l'accertamento riguarda un debito tributario personale.
  • Nel processo tributario, l'ente impositore ha diritto alla rifusione delle spese anche se è assistito in giudizio da propri funzionari o dipendenti, secondo la disciplina speciale dell'art. 15 d.lgs. n. 546/1992.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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