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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09060/2023 del 30/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda il trattamento fiscale della plusvalenza derivante dalla percezione, nel 2004, della quota di indennità di occupazione ed esproprio spettante a un privato a seguito di atti ablativi riguardanti terreni appartenuti al suo dante causa. Il contribuente aveva rivalutato fiscalmente i terreni ai sensi dell’art. 7 della l. n. 448/2001 e, nella dichiarazione relativa al 2004, aveva optato per la tassazione ordinaria della plusvalenza, esponendo un credito d’imposta pari alla differenza tra la ritenuta operata dal Comune espropriante e l’imposta che riteneva dovuta sulla quota di indennità rivalutata; successivamente aveva chiesto il rimborso di tale importo, ma l’Amministrazione aveva opposto diniego. La CTP aveva respinto il ricorso, mentre la CTR aveva accolto l’appello del contribuente ritenendo che la plusvalenza non fosse assoggettabile alla ritenuta prevista dalla l. n. 413/1991 perché il procedimento ablatorio si era perfezionato prima del 31 dicembre 1988 e il ritardo nel pagamento dell’indennità non poteva far scattare il nuovo regime fiscale. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione, l’Agenzia delle Entrate ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 11 l. n. 413/1991 e degli artt. 1 e 6 del d.P.R. n. 917/1986, sostenendo che la norma applica il criterio di cassa e che quindi ogni pagamento di somme conseguenti a procedimenti espropriativi, se avvenuto dopo l’entrata in vigore della legge, è soggetto a ritenuta anche se fondato su titolo anteriore.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che, pur essendo pacifico che il pagamento dell’indennità sia avvenuto nel 2004 e quindi nella vigenza dell’art. 11 l. n. 413/1991, nel caso concreto il ritardo di oltre un decennio nel pagamento dell’indennità di esproprio era ingiustificato e non poteva far gravare sul contribuente gli effetti della sopravvenuta disciplina fiscale. La sentenza d’appello è stata quindi confermata perché coerente con la giurisprudenza che, in presenza di un ritardo ingiustificato della P.A. nella corresponsione dell’indennità, esclude l’imponibilità della plusvalenza nonostante il pagamento sia avvenuto dopo il 31 dicembre 1991. Le spese sono state poste a carico dell’Agenzia; è stata inoltre esclusa l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 in ragione della qualità di amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 11 l. 30 dicembre 1991, n. 413

    Le indennità percepite a seguito di procedimento espropriativo che generano plusvalenze per soggetti non imprenditori sono soggette a ritenuta a titolo d’imposta del 20% al momento del pagamento; tuttavia il criterio di cassa non opera in modo assoluto quando il ritardo della P.A. nel pagamento sia ingiustificato.

  • artt. 1 e 6 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Richiamati dall’Agenzia a sostegno della disciplina fiscale della plusvalenza; la Corte non ne trae un’autonoma regula decisoria, ma li considera nel quadro della tassazione della fattispecie.

  • art. 2-bis l. 7 agosto 1990, n. 241

    È valorizzato come base normativa dell’obbligo della P.A. di risarcire il danno ingiusto derivante dall’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, a sostegno della deroga al criterio di cassa in caso di ritardo ingiustificato.

  • art. 7 l. 28 dicembre 2001, n. 448

    Richiamato solo per descrivere la rivalutazione fiscale dei valori di acquisto dei terreni operata dal contribuente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte precisa che non si applica il raddoppio del contributo unificato quando soccombente è una P.A. ammessa alla prenotazione a debito e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato.

Massime di principio

  • In materia di tassazione delle plusvalenze da indennità di esproprio, il criterio di cassa non opera in modo meccanico e indiscriminato: il pagamento successivo all’entrata in vigore della disciplina fiscale non basta, da solo, a rendere imponibile la plusvalenza quando il ritardo della P.A. sia ingiustificato.
  • Se il trasferimento o l’atto ablatorio si sono perfezionati prima del 31 dicembre 1988, ma l’indennità è pagata dopo l’entrata in vigore della l. n. 413/1991, occorre verificare se il ritardo nel pagamento derivi da un comportamento ingiustificato della P.A.; in tal caso la plusvalenza può restare non imponibile.
  • Una diversa applicazione automatica della normativa sopravvenuta al solo momento del pagamento può contrastare con i principi di buon andamento e imparzialità della P.A., nonché con il principio di ragionevole durata e con gli obblighi internazionali richiamati dalla giurisprudenza convenzionale.
  • Nel giudizio di legittimità tributario, la censura che invochi il mero criterio di cassa è infondata se non si confronta con la specifica situazione fattuale del ritardo amministrativo ingiustificato nella corresponsione dell’indennità.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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