Cassazione Civile, Ordinanza n. 01257/2024 del 11/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
La contribuente aveva ricevuto un avviso di accertamento IRPEF per il periodo d'imposta 2009, con recupero di una maggiore imposta, interessi e sanzioni, a seguito della contestazione della qualificazione fiscale di una complessa operazione relativa alla farmacia da lei condotta. Secondo l'Ufficio, attraverso il conferimento dell'impresa individuale in una società di persone costituita con altri due farmacisti e la successiva cessione delle quote agli stessi, la contribuente avrebbe simulato una plusvalenza da partecipazione per mascherare, in sostanza, una cessione d'azienda fiscalmente più onerosa. I giudici di merito avevano accolto la tesi dell'Amministrazione, ritenendo provata la simulazione del contratto di società e la sostanziale cessione dell'azienda. In cassazione la contribuente ha dedotto quattro motivi, tutti ex art. 360 n. 3 c.p.c., lamentando: 1) violazione degli artt. 176, comma 3, d.P.R. 917/1986, 37-bis d.P.R. 600/1973 e 1414 c.c., per avere la sentenza sussunto la vicenda nella simulazione; 2) violazione dell'art. 1414 c.c., dell'art. 12, comma 3, L. 475/1968 e dell'art. 17 dell'atto costitutivo, sostenendo la confusione tra simulazione, elusione e riqualificazione fiscale di negozi effettivi; 3) violazione degli artt. 1414 c.c. e 2697 c.c., per avere ravvisato una simulazione relativa sulla base di una concatenazione di negozi ritenuta insufficiente; 4) violazione degli artt. 1414 c.c., 12, comma 3, L. 475/1968 e 109, comma 2, lett. a), d.P.R. 917/1986, per avere riqualificato gli atti come cessione diretta di azienda. La Corte di cassazione ha ritenuto che tutti i motivi si risolvessero in censure di fatto e in una richiesta di nuovo apprezzamento delle risultanze probatorie, operazione preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre ribadito i limiti del sindacato ex art. 360 n. 5 c.p.c. alla sola anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, non ravvisabile nel caso di specie.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha reputato inammissibili tutte le doglianze perché dirette a sollecitare una rivalutazione del merito e delle prove, già compiuta in modo logicamente coerente dai giudici tributari. È stata quindi confermata la decisione di merito che aveva ritenuto simulata l'operazione societaria e fiscalmente corretta la riqualificazione come cessione d'azienda. La ricorrente è stata condannata anche alla rifusione delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate, oltre agli ulteriori oneri di legge.
Norme richiamate
Il vizio di violazione di legge riguarda l'erronea ricognizione della fattispecie astratta e non consente di rimettere in discussione l'accertamento della fattispecie concreta compiuto dal giudice di merito.
Nel testo vigente ratione temporis il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale e ammette solo anomalie motivazionali gravi, non il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
È richiamato per la simulazione del negozio giuridico; la Corte ribadisce, in via processuale, che la verifica della simulazione concreta è questione di fatto riservata al giudice di merito se sorretta da motivazione non apparente.
art. 176, comma 3, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
È richiamato dalla ricorrente quale norma fiscale asseritamente violata nella qualificazione della plusvalenza, ma la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché giudica inammissibili le censure.
art. 37-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
È evocato dalla ricorrente per sostenere la diversa qualificazione della fattispecie rispetto alla simulazione; la Corte non accoglie la censura perché diretta a contestare l'accertamento di fatto.
art. 12, comma 3, L. n. 475 del 1968
È richiamato come limite normativo alla cessione/acquisto di farmacie e come contesto dell'operazione contestata; la sua violazione è dedotta, ma non scrutinata nel merito per inammissibilità dei motivi.
art. 17 atto costitutivo di società n. 170936 rep. notaio Alberto Menazzi
È richiamato nei motivi per contestare la ricostruzione dell'operazione societaria, ma senza accoglimento della doglianza.
È invocato per sostenere l'insufficienza della prova della simulazione; la Corte risponde che la critica attiene alla valutazione del materiale probatorio, riservata al merito.
art. 109, comma 2, lett. a), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
È menzionato nel quarto motivo quale parametro per la qualificazione dei componenti reddituali, ma la censura è dichiarata inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la censura di violazione di legge è ammissibile solo se investe l'erronea ricognizione della norma astratta; se invece mira a contestare la ricostruzione dei fatti e il governo delle prove, essa si risolve in una critica di merito inammissibile.
- La qualificazione di una complessa operazione negoziale come simulazione oppure come diverso assetto effettivo dei rapporti è questione essenzialmente di fatto, rimessa al giudice di merito e insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non apparente e logicamente coerente.
- La mera prospettazione di una lettura alternativa degli elementi indiziari non è sufficiente a fondare il vizio di legittimità: il ricorrente deve indicare un errore di diritto o un'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, non un semplice dissenso sull'apprezzamento delle prove.
- Il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., nel testo applicabile, è limitato alle sole anomalie gravi della motivazione, quali mancanza assoluta, motivazione apparente o contraddizione irriducibile, restando escluso il controllo sulla sufficienza o persuasività del ragionamento decisorio.
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