Cassazione Civile, Sentenza n. 23683/2020 del 28/10/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia sulla determinazione della rendita catastale di un immobile adibito ad opificio dopo variazione conseguente a divisione: l'Ufficio catastale, a seguito di sopralluogo, ha ritenuto congrua la riclassificazione e l'inclusione nella rendita di alcuni impianti e macchinari (forno fusorio, forno di affinazione, due colate continue e impianto trattamento acque) ritenendoli fissi e funzionali; la ricorrente ha contestato che tali macchinari siano amovibili e non essenziali alla funzione dell'edificio e ha denunciato duplicazioni valutative (impianto trattamento acque già enucleato nel DOCFA come "locale motori") nonché omessa o apparente motivazione della CTR nel valutare l'amovibilità, l'essenzialità e la duplicazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto in parte il ricorso: ha ritenuto infondate le censure generiche sulla apparente motivazione riguardo alla qualificazione generale degli impianti come fissi, ma ha accolto i motivi che denunciavano l'omesso esame di fatti decisivi circa la natura strutturale ed essenziale degli impianti per la funzione unitaria dell'opificio e l'omessa pronuncia sulla presunta duplicazione del valore dell'impianto trattamento acque. Per tali omissioni la sentenza della CTR è stata cassata nei punti indicati e la causa rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione per nuovo esame; il quinto motivo è stato assorbito; gli altri motivi sono stati respinti. La Corte ha demandato alla CTR la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
R.D.L. n. 652/1939, art. 4
si considerano come immobili urbani i fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale costituiti, diversi dai fabbricati rurali ... sono considerati come costruzioni stabili anche gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo
La Corte usa questa disposizione per affermare che la nozione di immobile per incorporazione include elementi uniti al suolo anche temporaneamente: il collegamento tecnico non escluso dalla possibile separazione determina natura immobiliare
R.D.L. n. 652/1939, art. 5
...ogni unità di immobile che, nello stato in cui si trova, è di per se stessa utile ed atta a produrre un reddito proprio
La rendita catastale va riferita all'unità immobiliare nel suo complesso, valutando gli elementi che contribuiscono alla sua autonomia funzionale e reddituale
sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo
Conferma il principio che l'incorporazione al suolo (anche transitoria) può qualificare come immobile un impianto; la possibilità di separazione non esclude la natura immobiliare
Legge n. 208/2015, art. 1, comma 21
ha escluso dal calcolo della rendita, soltanto dal 10 gennaio 2016, i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo
La disciplina antecedente a quella data richiede di considerare, per la rendita catastale, gli impianti che assicurano autonomia funzionale e reddituale; l'esclusione dei macchinari opera solo dal 10/01/2016
Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 244
l'articolo 10 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652 ... si applica secondo le istruzioni di cui alla circolare dell'Agenzia del territorio n. 6/2012 concernente la determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare
La legge ha confermato e preciso il richiamo alla circolare tecnica che individua i criteri di valutazione delle componenti impiantistiche per le unità speciali (opifici)
Circolare Agenzia del territorio n. 6/2012
sono incluse nella stima anche quelle componenti impiantistiche presenti nell'unità immobiliare che contribuiscono ad assicurare alla stessa una autonomia funzionale e reddituale, stabile nel tempo, ovvero risultino essenziali per caratterizzarne la destinazione
I criteri tecnici richiedono di includere nella rendita gli impianti che assicurano autonomia funzionale e reddituale stabile: essenzialità e stabilità sono elementi decisivi
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36
Principio generale dell'obbligo di motivazione delle decisioni amministrative e giurisdizionali; la sentenza deve esplicitare gli elementi da cui deriva il convincimento
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
Motivo di cassazione per omesso esame di un fatto decisivo per il tipo di controversia: la Corte l'ha ritenuto sussistente in relazione alla mancata verifica se gli impianti fossero o meno componenti strutturali ed essenziali e alla duplicazione dell'accertamento
Codice di procedura civile, art. 112
Principio della corrispondenza fra chiesto e pronunciato; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile per difetto di interesse nel caso concreto, ma richiama il principio quale parametro
Massime di principio
- Per la determinazione della rendita catastale di un opificio vanno considerati gli impianti fissi e le componenti che assicurano all'unità immobiliare autonomia funzionale e reddituale stabile nel tempo: la mera amovibilità materiale dei macchinari non esclude la loro rilevanza ai fini catastali
- La valutazione dell'essenzialità di impianti/macchinari richiede un esame puntuale e motivato in fatto: la mera affermazione che vi siano impianti inamovibili senza analisi dei profili tecnico-funzionali può essere insufficiente e determinare cassazione
- Se la parte deduce duplicazioni (es. bene già enucleato nel DOCFA e nuovamente valutato), il giudice di merito deve pronunciarsi esplicitamente sulla questione e motivare l'eventuale assorbimento; l'omessa pronuncia su fatto decisivo fondato è motivo di cassazione
- L'interpretazione normativa vigente fino al 10/01/2016 imponeva l'inclusione in rendita di impianti funzionali; l'esclusione dei macchinari dal calcolo opera solo dalla data prevista dalla legge 208/2015
- Proceduralmente, i vizi di motivazione (omessa o apparente) e l'omesso esame di fatti decisivi sono strumenti efficaci per ottenere la cassazione e il rinvio per nuovo esame: le parti devono articolare chiaramente le questioni di fatto e prova per costringere il giudice a valutazioni approfondite
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 28 ott 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 23663/2020 del 28/10/2020
- Sentenza civile · 28 ott 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 23664/2020 del 28/10/2020
- Sentenza civile · 28 ott 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 23674/2020 del 28/10/2020
- Sentenza civile · 28 ott 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 23675/2020 del 28/10/2020
- Sentenza civile · 28 ott 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 23676/2020 del 28/10/2020
- Sentenza civile · 28 ott 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 23677/2020 del 28/10/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →