Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 23683/2020 del 28/10/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Controversia sulla determinazione della rendita catastale di un immobile adibito ad opificio dopo variazione conseguente a divisione: l'Ufficio catastale, a seguito di sopralluogo, ha ritenuto congrua la riclassificazione e l'inclusione nella rendita di alcuni impianti e macchinari (forno fusorio, forno di affinazione, due colate continue e impianto trattamento acque) ritenendoli fissi e funzionali; la ricorrente ha contestato che tali macchinari siano amovibili e non essenziali alla funzione dell'edificio e ha denunciato duplicazioni valutative (impianto trattamento acque già enucleato nel DOCFA come "locale motori") nonché omessa o apparente motivazione della CTR nel valutare l'amovibilità, l'essenzialità e la duplicazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto in parte il ricorso: ha ritenuto infondate le censure generiche sulla apparente motivazione riguardo alla qualificazione generale degli impianti come fissi, ma ha accolto i motivi che denunciavano l'omesso esame di fatti decisivi circa la natura strutturale ed essenziale degli impianti per la funzione unitaria dell'opificio e l'omessa pronuncia sulla presunta duplicazione del valore dell'impianto trattamento acque. Per tali omissioni la sentenza della CTR è stata cassata nei punti indicati e la causa rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione per nuovo esame; il quinto motivo è stato assorbito; gli altri motivi sono stati respinti. La Corte ha demandato alla CTR la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • R.D.L. n. 652/1939, art. 4

    si considerano come immobili urbani i fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale costituiti, diversi dai fabbricati rurali ... sono considerati come costruzioni stabili anche gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo

    La Corte usa questa disposizione per affermare che la nozione di immobile per incorporazione include elementi uniti al suolo anche temporaneamente: il collegamento tecnico non escluso dalla possibile separazione determina natura immobiliare

  • R.D.L. n. 652/1939, art. 5

    ...ogni unità di immobile che, nello stato in cui si trova, è di per se stessa utile ed atta a produrre un reddito proprio

    La rendita catastale va riferita all'unità immobiliare nel suo complesso, valutando gli elementi che contribuiscono alla sua autonomia funzionale e reddituale

  • art. 812 c.c., comma 1

    sono beni immobili il suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua, gli alberi, gli edifici e le altre costruzioni, anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo

    Conferma il principio che l'incorporazione al suolo (anche transitoria) può qualificare come immobile un impianto; la possibilità di separazione non esclude la natura immobiliare

  • Legge n. 208/2015, art. 1, comma 21

    ha escluso dal calcolo della rendita, soltanto dal 10 gennaio 2016, i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo

    La disciplina antecedente a quella data richiede di considerare, per la rendita catastale, gli impianti che assicurano autonomia funzionale e reddituale; l'esclusione dei macchinari opera solo dal 10/01/2016

  • Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 244

    l'articolo 10 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652 ... si applica secondo le istruzioni di cui alla circolare dell'Agenzia del territorio n. 6/2012 concernente la determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare

    La legge ha confermato e preciso il richiamo alla circolare tecnica che individua i criteri di valutazione delle componenti impiantistiche per le unità speciali (opifici)

  • Circolare Agenzia del territorio n. 6/2012

    sono incluse nella stima anche quelle componenti impiantistiche presenti nell'unità immobiliare che contribuiscono ad assicurare alla stessa una autonomia funzionale e reddituale, stabile nel tempo, ovvero risultino essenziali per caratterizzarne la destinazione

    I criteri tecnici richiedono di includere nella rendita gli impianti che assicurano autonomia funzionale e reddituale stabile: essenzialità e stabilità sono elementi decisivi

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36

    Principio generale dell'obbligo di motivazione delle decisioni amministrative e giurisdizionali; la sentenza deve esplicitare gli elementi da cui deriva il convincimento

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5

    Motivo di cassazione per omesso esame di un fatto decisivo per il tipo di controversia: la Corte l'ha ritenuto sussistente in relazione alla mancata verifica se gli impianti fossero o meno componenti strutturali ed essenziali e alla duplicazione dell'accertamento

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Principio della corrispondenza fra chiesto e pronunciato; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile per difetto di interesse nel caso concreto, ma richiama il principio quale parametro

Massime di principio

  • Per la determinazione della rendita catastale di un opificio vanno considerati gli impianti fissi e le componenti che assicurano all'unità immobiliare autonomia funzionale e reddituale stabile nel tempo: la mera amovibilità materiale dei macchinari non esclude la loro rilevanza ai fini catastali
  • La valutazione dell'essenzialità di impianti/macchinari richiede un esame puntuale e motivato in fatto: la mera affermazione che vi siano impianti inamovibili senza analisi dei profili tecnico-funzionali può essere insufficiente e determinare cassazione
  • Se la parte deduce duplicazioni (es. bene già enucleato nel DOCFA e nuovamente valutato), il giudice di merito deve pronunciarsi esplicitamente sulla questione e motivare l'eventuale assorbimento; l'omessa pronuncia su fatto decisivo fondato è motivo di cassazione
  • L'interpretazione normativa vigente fino al 10/01/2016 imponeva l'inclusione in rendita di impianti funzionali; l'esclusione dei macchinari dal calcolo opera solo dalla data prevista dalla legge 208/2015
  • Proceduralmente, i vizi di motivazione (omessa o apparente) e l'omesso esame di fatti decisivi sono strumenti efficaci per ottenere la cassazione e il rinvio per nuovo esame: le parti devono articolare chiaramente le questioni di fatto e prova per costringere il giudice a valutazioni approfondite

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.