Cassazione Civile, Sentenza n. 23676/2020 del 28/10/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva rigettato gli appelli avverso l'avviso di accertamento catastale (classamento ricondotto da A/2 ad A/1). Denunciano: (1) motivazione apparente/contraddittoria del giudice di appello (art. 132 c.p.c.); (2) illegittima pronuncia su exceptio iudicati nuova ammessa in appello e non proposta/integralmente esaminata in primo grado (artt. 115, 345, 112, 346 c.p.c.); (3) formazione di giudicato interno in relazione alla mancata pronuncia di primo grado sul giudicato esterno (art. 329 c.p.c.); (4) omissione dell'esame di un fatto decisivo (le pronunce passate in giudicato, che a loro dire si riferivano a questioni diverse quali ICI 2005-2007 e non al nuovo classamento del 2012) ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che la motivazione del giudice d'appello non fosse apparente: il giudice aveva esposto il criterio decisorio (collegamento della legittimità dell'avviso all'esistenza di pronunce passate in giudicato) e il riparto degli oneri probatori. Sul secondo, terzo e quarto motivo ha ritenuto irrilevante che l'eccezione di giudicato non fosse stata esaminata in primo grado perché era stata proposta sin dal primo grado e riproposta in appello; l'eccezione di giudicato esterno è rilevabile in ogni stato e grado e la produzione probatoria in appello è ammessa (d.lgs. n. 546/1992, artt. 56 e 58). Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza del ricorso: i ricorrenti non hanno indicato né trascritto i contenuti delle pronunce presunte decisive né specificato il fatto storico omesso, come richiesto dalla giurisprudenza e dagli artt. 366 e 369 c.p.c. Spese di giudizio a carico dei ricorrenti (liquidate in € 5.000,00 oltre oneri), con annotazione della sussistenza dei presupposti per ulteriore contributo unificato ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, art. 13.
Norme richiamate
c.p.c. art. 132, comma 1 n. 4
La norma sulla motivazione è stata applicata in riferimento al vizio di motivazione apparente o incomprensibile: la Corte ricorda che la motivazione apparente è nullificante se dal testo risulta l'inidoneità degli argomenti a far comprendere l'iter logico; però nel caso concreto il giudice d'appello ha esplicitato il criterio (collegamento al giudicato) e il riparto degli oneri probatori
art. 360, comma 1, n. 4 e n. 5 c.p.c.
Gli specifici motivi di cassazione sono stati valutati: i motivi di nullità per violazione di norme processuali (n.4) sono stati ritenuti infondati, mentre la censura per omesso esame di fatto decisivo (n.5) è stata dichiarata inammissibile per mancata indicazione puntuale del "fatto storico" e della sua decisività, conformemente alle prescrizioni introdotte dalla novella del 2012
d.lgs. n. 546/1992, art. 56
La disciplina del processo tributario permette che eccezioni rilevanti (quali l'eccezione di giudicato esterno) siano riproposte in appello e siano esaminate anche se non deliberate in primo grado; ciò rende irrilevante, se correttamente documentato, che l'eccezione non sia stata esaminata dal primo giudice
d.lgs. n. 546/1992, art. 58, comma 2
d.lgs. n. 546/1992, art. 58, comma 2
La produzione probatoria in appello è ammessa per verificare l'eccezione di giudicato esterno e per il relativo riscontro probatorio
artt. 112, 115, 345, 346, 329 c.p.c.
Le norme richiamate concernono il principio del contraddittorio, le eccezioni e il regime del giudicato. La Corte ha ritenuto che l'appello potesse accogliere e valutare l'eccezione di giudicato esterno e che non sia venuto a crearsi un giudicato interno che impedisse tale valutazione, in assenza della formazione del giudicato interno ostativa
art. 366, primo comma, n. 6; art. 369, secondo comma, n. 4
Richieste formali di autosufficienza del ricorso per cassazione: il ricorrente deve indicare il "fatto storico" omesso, la sua evidenza negli atti, come e quando è stato discusso e la sua decisività; la mancata fornitura di tali elementi rende il motivo inammissibile
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
La norma sul contributo unificato è stata richiamata per disporre l'obbligo contributivo aggiuntivo nei confronti dei ricorrenti in caso di soccombenza, oltre alla condanna alle spese di giudizio
novella legge 7 agosto 2012 n. 134 (art. 54 comma 1 lett. b))
legge n. 134/2012, art. 54, comma 1, lett. b)
La modifica legislativa che ha riformulato l'art. 360 c.p.c. è stata ritenuta applicabile: ha inasprito i requisiti di specificità per il motivo previsto dal n.5 (omesso esame di fatto decisivo)
Massime di principio
- Se il giudice di appello fonda il proprio decisum sull'esistenza di pronunce passate in giudicato, è necessario contestarne specificamente la idoneità a incidere sul nuovo atto impugnato e produrre le sentenze integrali; altrimenti la valutazione del giudice d'appello può essere ritenuta corretta
- L'eccezione di giudicato esterno è rilevabile anche in appello e può essere valutata anche se non esaminata in primo grado; è ammessa la produzione probatoria in appello per dimostrarne l'esistenza
- Per ottenere la cassazione per omesso esame di fatto decisivo (art. 360, comma 1, n.5) il ricorrente deve rispettare rigorosamente i requisiti di autosufficienza: indicare il fatto storico omesso, dove risulta dagli atti, dimostrare che è stato oggetto di discussione e spiegare la sua decisività rispetto all'esito
- Nel contenzioso catastale, le pronunce passate in giudicato che abbiano definitivamente fissato il classamento dell'immobile possono precludere rettifiche successive, ma la parte che invoca il giudicato deve portarne il contenuto probatorio e documentale in modo completo
- In cassazione le doglianze generiche sulla motivazione (es. "incomprensibile" o "contraddittoria") sono efficaci solo se dal testo della sentenza emergono in modo chiaro argomentazioni incongrue o incapaci di far comprendere l'iter logico; senza ciò la censura è destinata a fallire
- Non trascurare le formalità procedurali: inserire nel ricorso per cassazione le trascrizioni/estratti essenziali delle pronunce invocate e documenti rilevanti per garantire l'autosufficienza del motivo
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