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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 23664/2020 del 28/10/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. 600/1973: l'Ufficio ha ritenuto inesistente un credito IRAP richiesto a rimborso per l'anno 2007 dalla contribuente e, dopo aver formato silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso, ha escluso il credito e recuperato l'imposta mediante iscrizione a ruolo e emissione di cartella esattoriale. La contribuente aveva inserito tale credito in compensazione nella dichiarazione Unico 2008 (quadro RX15). La Commissione Tributaria Regionale aveva annullato la cartella ritenendo carente la motivazione e gli elementi identificativi, mentre l'Agenzia delle Entrate ha impugnato in Cassazione sostenendo che la cartella, essendo basata sulla dichiarazione del contribuente e derivante da controllo automatizzato, era sufficientemente motivata con il richiamo alla dichiarazione stessa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate ritenendo corretta l'osservazione che, nelle ipotesi di liquidazione ex art. 36-bis basata sui dati forniti dal contribuente, l'onere di motivazione dell'Ufficio può ritenersi assolto con il richiamo alla dichiarazione. La Corte ha osservato che la contribuente era consapevole della natura e della misura della pretesa (avendo inserito il credito in compensazione e avendo già dedotto la questione in sede giudiziale), per cui la cartella indicava sufficientemente il collegamento alla dichiarazione e alla pretesa relativa al mancato riconoscimento del rimborso IRAP. Perciò la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sezione di Brescia, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese.

Norme richiamate

  • d.P.R. 600/1973, art. 36-bis

    L'art. 36-bis disciplina il controllo automatizzato e la liquidazione basata sui dati della dichiarazione; la Corte ha ritenuto che, in caso di mera liquidazione fondata sui dati forniti dal contribuente, l'onere di motivazione dell'Ufficio può considerarsi assolto mediante il richiamo alla dichiarazione stessa.

  • d.P.R. 602/1973, art. 25

    Norma che richiede l'indicazione degli elementi essenziali nella cartella esattoriale; la Corte ha valutato che, alla luce del collegamento esplicito con la dichiarazione e della conoscenza da parte del contribuente della causale della pretesa, l'atto soddisfaceva i requisiti richiesti.

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 6, comma 5

    La contribuente aveva eccepito la nullità della cartella anche per violazione di tale norma; però la Corte ha implicitamente ritenuto che tale censura non prevaleva, poiché il contribuente era comunque informato della natura e della misura della pretesa fiscale.

Massime di principio

  • Quando la cartella di pagamento deriva da una liquidazione automatizzata ex art. 36-bis basata sui dati forniti dal contribuente, l'Ufficio può assolvere l'onere di motivazione richiamando la dichiarazione del contribuente anziché riprodurre integralmente tutte le ragioni dell'accertamento.
  • La valutazione sulla carenza di motivazione o di elementi identificativi della cartella va fatta considerando l'intero contesto documentale: se la cartella indica chiaramente il riferimento alla dichiarazione e al periodo d'imposta, il contribuente può essere ritenuto in grado di comprendere la pretesa e di esercitare la difesa.
  • L'opposizione fondata solo su vizi formali della cartella rischia di non essere accolta se emerge che il contribuente era già a conoscenza dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche della pretesa (ad es. perché ha inserito il credito in compensazione o ha già dedotto la questione in giudizio).
  • Il giudicato o sentenze favorevoli relative ad altri periodi d'imposta non determinano automaticamente l'estensione del risultato a periodi diversi: occorre valutare la specificità dei presupposti per ciascun periodo.
  • In caso di emissione della cartella senza atto di accertamento separato (liquidazione automatizzata), chi intende impugnare dovrebbe contestare sia la fondatezza del credito/compensazione sia dimostrare che la cartella non fornisce elementi sufficienti per ricostruire la natura della pretesa.

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