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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 23663/2020 del 28/10/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'Agenzia contestava che, nella cessione delle quote della societa Finlogistica nel 2005 alla societa Marcocostruzioni, una somma indicata come finanziamento soci e/o rinuncia di credito fosse in realta parte del corrispettivo di vendita e dunque avesse incrementato la plusvalenza realizzata dal ricorrente. Sulla base del ritrovamento, nell'ambito di una verifica, di un prospetto di determinazione del corrispettivo e di un contratto preliminare che facevano riferimento alla restituzione di un finanziamento soci e al trasferimento dei debiti, l'Ufficio aveva ritenuto di dover rettificare il prezzo di vendita e aumentare l'imposta sostitutiva per l'anno 2005. L'Agenzia ha impugnato la sentenza della CTR che aveva accolto l'appello del contribuente sostenendo, in Cassazione, insufficiente motivazione della decisione regionale e violazioni delle regole sulla prova.

La decisione

La Corte ha ritenuto la motivazione della Commissione Regionale insufficiente: i documenti rinvenuti (prospetto e contratto preliminare) costituiscono presunzioni gravi, precise e concordanti ai sensi della giurisprudenza e dell'art. 39 DPR 600/1973, e il contribuente non ha fornito adeguata prova contraria. Pertanto il primo motivo di ricorso dell'Agenzia (insufficiente motivazione) è stato accolto, il secondo motivo assorbito; la sentenza della CTR e' stata cassata e la causa rinviata alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione per un nuovo esame, ivi comprese le questioni sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Norma invocata come motivazione dei mezzi di impugnazione in Cassazione: il ricorso era fondato, tra l'altro, su insufficiente motivazione e su presunte violazioni delle regole probatorie.

  • art. 2727, art. 2729 e art. 2697 c.c.

    Richiamate dalle parti in relazione all'onere della prova e al valore probatorio dei documenti; la Corte ha ritenuto che l'Ufficio avesse prodotto presunzioni gravi e che l'onere della prova contraria gravasse sul contribuente.

  • art. 39 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato per affermare che documenti extra-contabili possono costituire elementi indiziari validi, dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, che legittimano l'accertamento fiscale salvo prova contraria del contribuente.

  • d.lgs. 461/1997

    Norma richiamata in ordine all'imposta sostitutiva oggetto di maggiorazione contestata dall'Ufficio a seguito della ricostruzione della plusvalenza.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Ordinanza n. 27622 del 30/10/2018)

    Citata per confermare il principio secondo cui appunti o documenti extracontabili possono avere valore indiziario rilevante nell'accertamento delle imposte sui redditi.

Massime di principio

  • Documenti extracontabili rinvenuti in sede di verifica (contratti preliminari, prospetti di corrispettivo, appunti) possono costituire presunzioni gravi, precise e concordanti ai sensi dell'art. 39 DPR 600/1973 e quindi legittimare rettifiche fiscali, salvo che il contribuente dia prova contraria adeguata.
  • La mera circostanza formale di una rinuncia al credito da parte di una societa non è di per sé sufficiente a escludere che l'importo corrispondente sia in realta componente del prezzo di vendita: va valutato il contesto economico e la strumentalita del documento.
  • Il giudice di merito deve motivare compiutamente le ragioni per le quali esclude la rilevanza probatoria di un documento trovato in verifica; motivazioni generiche o formali possono essere ritenute insufficienti e determinare la cassazione.
  • L'onere di confutare presunzioni serie e documentali gravanti sull'accertamento fiscale spetta al contribuente: serve documentazione probante (flussi finanziari, delibere societarie, pagamenti effettivi, accordi espliciti) che dimostri la diversa natura economica degli importi contestati.
  • In casi analoghi, gli elementi decisivi sono la coerenza tra atti (preliminari, prospetti, delibere) e i movimenti finanziari effettivi: la semplice separazione formale dell'importo dal prezzo non esclude la sua ricomprensione nel corrispettivo di fatto.

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