Cassazione Civile, Sentenza n. 23677/2020 del 28/10/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza n. 315/2017 della C.T.R. Toscana che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario sull'opposizione al silenzio-rifiuto relativo a istanza di rimborso di €20.937,00 versati dalla società di leasing MPS Leasing & Factoring S.p.a. ai sensi della L. n. 220/2010, art. 1, c. 16 (imposta sostitutiva per imposte ipotecarie e catastali). La ricorrente proponeva quattro motivi: 1) violazione del giudicato interno formatosi sulla giurisdizione (il giudice di primo grado aveva deciso nel merito e quindi implicitamente assunto la propria giurisdizione); 2) violazione dell'art. 101, c. 2 c.p.c. per mancato contraddittorio su questione rilevata di ufficio; 3) insufficiente e incomprensibile motivazione della sentenza impugnata; 4) violazione del d.lgs. n. 546/1992, art. 2, deducendo che la controversia attiene all'esistenza dell'obbligazione tributaria e rientra comunque nella giurisdizione tributaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato: quando il giudice di primo grado ha pronunciato nel merito (anche implicitamente affermando la propria giurisdizione), la parte che intende contestare tale accertamento deve proporre appello sul punto; in assenza di devoluzione della questione di giurisdizione da parte dell'Agenzia (vincitrice in primo grado), il giudice d'appello non poteva rilevare d'ufficio il difetto di giurisdizione perché si era formato un giudicato interno. Perciò la sentenza della C.T.R. è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, per il riesame del merito; i restanti motivi sono stati assorbiti. Sono state altresì disposte le statuizioni sulle spese del giudizio di legittimità al rinvio.
Norme richiamate
Legge n. 220 del 2010
Introduceva un'imposta sostitutiva sulle imposte ipotecarie e catastali per i contratti di leasing in essere alla data indicata, utilizzata dalla prima istanza per escludere il diritto al rimborso; la questione riguarda la valutazione sul merito dell'effetto della norma e non solo la rivalsa contrattuale.
D. Lgs. n. 546 del 1992
Indica la giurisdizione tributaria; la ricorrente ha invocato questa norma per sostenere che la controversia avente per oggetto l'esistenza dell'obbligazione tributaria rientra nella giurisdizione tributaria.
Codice di procedura civile
Fondamento dei motivi di cassazione proposti (vizio di motivazione, violazione di norme processuali); norma utilizzata per formulare i motivi di ricorso per cassazione.
Codice di procedura civile
Consente al giudice di rilevare d'ufficio il difetto di giurisdizione fino a quando non si sia formato il giudicato esplicito o implicito; la Corte sottolinea però che, se il primo grado ha deciso nel merito implicitamente affermando la propria giurisdizione, la questione di giurisdizione diventa soggetta a devoluzione con l'appello e non può essere sollevata d'ufficio in appello se sul punto si è formato giudicato interno.
Codice di procedura civile
Tutelare il contraddittorio quando il giudice rileva d'ufficio questioni decisive; la ricorrente aveva lamentato la mancata applicazione di tale principio da parte del giudice d'appello, ma la Corte ha ritenuto assorbita la questione in ragione dell'accoglimento del primo motivo.
Massime di principio
- Se il giudice di primo grado decide sul merito di una domanda, anche implicitamente, affermando così la propria giurisdizione, la questione di giurisdizione si considera devoluta e va impugnata in appello; il giudice d'appello non può rilevare d'ufficio il difetto di giurisdizione quando sul punto si è formato giudicato interno.
- Il difetto di giurisdizione può essere rilevato d'ufficio fino a che non si sia formato un giudicato esplicito o implicito; pertanto è essenziale valutare se la pronuncia di primo grado abbia o meno risolto la questione di giurisdizione nel merito.
- Nelle controversie di rimborso tributarie, quando la lite concerne l'esistenza dell'obbligazione tributaria (e non solo la rivalsa contrattuale tra privati), è probabile che la materia rientri nella giurisdizione tributaria: questo è un argomento da sviluppare sul merito e, se necessario, da sollevare tempestivamente in appello.
- Per evitare che una questione processuale rilevante (come la giurisdizione) venga preclusa da un giudicato interno, le parti vittoriose in primo grado che intendono contestarla devono proporre appello, anche in via incidentale; la strategia processuale deve quindi prevedere la cura della devoluzione degli aspetti giurisdizionali.
- Se il giudice d'appello intende rilevare d'ufficio questioni decisive, deve comunque rispettare il principio del contraddittorio (art. 101 c.p.c.); la mancata osservanza può costituire motivo di impugnazione, salvo che la questione principale venga decisa diversamente in sede di legittimità.
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