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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 23674/2020 del 28/10/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di merito che aveva rigettato le contestazioni avverso tre avvisi di accertamento catastale relativi a unità immobiliari del complesso 'Fashion District Outlet'. La ricorrente deduceva: insufficiente motivazione degli avvisi (violazione norme sulla motivazione e trasparenza amministrativa); erronea qualificazione catastale delle unità nella categoria D/8 invece che C/1, per autonomia funzionale e reddituale; omesso esame di una perizia tecnica prodotta in appello; e contraddittorietà circa la nozione di centro commerciale vs "cittadella commerciale". Inoltre censurava la valutazione degli elementi di fatto ed economici adottata dall'Ufficio in sede Docfa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le parti. Ha ritenuto i motivi complessivamente infondati e, in parte, inammissibili per difetto di autosufficienza e per essere, in realtà, tentativi di riesame del merito (vietato in sede di legittimità). La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui, nei classamenti derivanti da procedura Docfa, l'obbligo di motivazione è assolto anche con la mera indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'Ufficio e della classe attribuita, salvo che l'Ufficio abbia modificato gli elementi di fatto della proposta del contribuente. Ha inoltre confermato che la tardiva produzione di perizia in udienza è rilevante e che l'appello non ha dimostrato un'omissione motivazionale costituzionalmente rilevante. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio di legittimità liquidate in Euro 8.000,00 oltre spese prenotate a debito e dà atto della sussistenza dei presupposti per un ulteriore versamento a titolo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • legge n.241 del 1990, art.3

    Richiamata nella prospettiva del principio di motivazione degli atti amministrativi; la Corte ha ritenuto che, per il classamento derivante da procedura Docfa, l'indicazione dei dati oggettivi può essere idonea a soddisfare l'obbligo di motivazione

  • legge n.212 del 2000, art.7

    Richiamata in relazione ai diritti del contribuente e al principio di trasparenza; non ha reso però decisiva la pronuncia, atteso il carattere partecipativo della procedura Docfa

  • d.m. n.701 del 1994, art.1, c.3

    Il termine annuale previsto per determinare la rendita catastale definitiva non è stato ritenuto di natura perentoria dalla Corte

  • r.d.l. n.652 del 1939, art.5

    Norma richiamata in relazione ai criteri di classamento; la Corte ha ritenuto che non sussistesse violazione nella classificazione operata dall'Ufficio

  • d.p.r. n.1142 del 1949, artt.40, 61, 63

    Norme sul procedimento e sulle formalità catastali: la Corte ha ritenuto legittima la motivazione basata su "tipologia della costruzione" e caratteristiche proprie delle unità che giustificano la categoria D/8

  • r.d.l. n.652 del 1939, art.8 c.1 e art.10 c.1

    Richiamate rispetto alla nozione di destinazione e caratteri degli immobili; la Corte ha ritenuto che non vi fosse omesso accertamento decisivo tale da giustificare la cassazione

  • d.lgs. n.114 del 1998

    Citato in relazione alla nozione di centro commerciale; la Corte ha valutato che il complesso contestato poteva essere ritenuto destinato a funzioni commerciali speciali giustificando la categoria D/8

  • codice di procedura civile, art. 360, c.1, nn.3 e 5

    Richiamato per i motivi di cassazione: la Corte ha ricordato i limiti del sindacato di legittimità, soprattutto dopo la riforma che ha ristretto l'incidenza dell'omesso esame di fatto; è necessario dimostrare un vizio della motivazione grave e rilevante ai fini di legge

  • codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n.6

    Applicato per la valutazione di autosufficienza del motivo di cassazione: il ricorso doveva riprodurre i passi della motivazione oggetto di censura, requisito non soddisfatto

  • d.p.r. n.115 del 2002, art.13, c.1 quater

    Norma richiamata per l'onere relativo al contributo unificato: la Corte ha disposto l'ulteriore versamento in capo alla ricorrente a titolo di contributo unificato, oltre alla condanna alle spese

Massime di principio

  • Nei procedimenti di classamento derivanti da dichiarazione Docfa l'obbligo di motivazione può considerarsi assolto anche mediante la mera indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'Ufficio e della classe attribuita; la contestazione deve dimostrare che l'Ufficio ha modificato elementi di fatto della proposta per essere rilevante
  • In Cassazione non è consentito il riesame del merito tecnico: le doglianze che si risolvono in una rivalutazione delle caratteristiche tecniche ed economiche degli immobili sono, di regola, inammissibili o infondate se non indicano un vizio di diritto specifico
  • I motivi di cassazione che denunciano carenza di motivazione devono essere autosufficienti e riprodurre testualmente i passi della motivazione censurata; altrimenti possono essere dichiarati inammissibili per violazione dell'art.366 c.p.c.
  • L'omesso esame di una prova (es. perizia) integra motivo di cassazione solo se si tratta di un fatto storico decisivo il cui mancato esame emerga chiaramente dal testo della sentenza e avrebbe potuto determinare esito contrario; la semplice lamentela di mancato esame non è sufficiente
  • La tardiva produzione in udienza di perizie tecniche può essere dichiarata inammissibile o rilevante rispetto alla produzione probatoria; la parte deve rispettare i termini processuali per evitare esclusioni
  • Le contestazioni sulla qualificazione catastale (es. D/8 vs C/1) richiedono dimostrazione puntuale della non sussistenza degli elementi tecnici e funzionali che hanno portato alla qualificazione: mera affermazione di autonomia funzionale non è sufficiente senza specifici riscontri probatori

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