Cassazione Civile, Sentenza n. 23675/2020 del 28/10/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di un avviso di rettifica e liquidazione dell'Agenzia delle Entrate relativo all'accertamento di maggior valore ai fini dell'imposta di registro per terreni edificabili oggetto di compravendita. La ricorrente deduceva: (i) nullità o carenza dell'avviso per mancata allegazione degli atti/parametri utilizzati come termine di comparazione nella stima operata dall'Ufficio (richiamo agli artt. 51 e 52 DPR 131/1986 e art. 7 L. 212/2000); (ii) omesso esame di fatti decisivi assunti nelle perizie prodotte (diversa classificazione urbanistica delle aree, oneri di urbanizzazione, valore comunale assunto, metodo di valutazione e conseguente diversa quantificazione del valore dei terreni).
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché l'art. 51 DPR 131/1986 ammette che l'avviso di rettifica si fondi non solo sul parametro comparativo ma anche su 'altri elementi di valutazione' (quali la stima dell'Agenzia del territorio e caratteristiche come destinazione, collocazione, tipologia, superficie, potenzialità edificatoria) e che la motivazione dell'avviso è soddisfatta se enuncia il criterio astratto seguito; è pertanto legittimo il rinvio ai dati di una stima UTE. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto che la censura di omesso esame non riguardasse fatti decisivi nella misura richiesta dalla riforma del art. 360 c.1 n.5 c.p.c.: non vi era una mancata motivazione materiale, né contraddizioni insanabili, e il giudice del gravame aveva valutato le caratteristiche morfologiche, urbanistiche e la potenzialità edificatoria degli immobili; quindi le risultanze probatorie dedotte dalla ricorrente non dimostravano un'omissione decisiva. La ricorrente è stata condannata alle spese di giudizio di legittimità (Euro 10.000,00 oltre spese prenotate a debito) e si è dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi del DPR 115/2002 art.13.
Norme richiamate
D.P.R. 131/1986, art. 51, comma 3
L'avviso di rettifica del valore dichiarato può fondarsi sul parametro comparativo, sul parametro del reddito o su altri elementi di valutazione; la stima dell'Agenzia del territorio e fattori quali destinazione, collocazione, tipologia, superficie e potenzialità edificatoria rientrano tra gli 'altri elementi'.
D.P.R. 131/1986, art. 52
Norma richiamata in tema di criteri di quantificazione dell'imposta di registro e degli elementi valutativi rilevanti per l'accertamento; la Corte si è concentrata sull'art.51 ma l'art.52 è contesto normativo collegato.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7
Richiama i principi del diritto di difesa del contribuente; la Corte ha ritenuto che l'obbligo motivazionale dell'avviso sia adempiuto anche quando l'atto enuncia il criterio astratto seguito e rinvia a una stima UTE, consentendo al contribuente di esercitare la difesa in sede contenziosa.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3
Consente la censura per violazione di legge; applicata dalla ricorrente per contestare la motivazione dell'avviso, ma la Corte ha ritenuto la motivazione dell'atto e del gravame conforme alla norma.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
Dopo la riforma (art. 54 d.l. 22/6/2012, n.83 conv. L. 134/2012) la censura per omesso esame è ammessa in Cassazione solo per vizi motivazionali gravi (mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contraddizioni insanabili, motivazione incomprensibile). La Corte ha ritenuto che le contestazioni della ricorrente non rientrassero in tali ipotesi.
D.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1 quater
Prevede l'ulteriore contributo unificato in sede di legittimità a carico della parte soccombente in presenza dei relativi presupposti; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tale contributo nei confronti della ricorrente.
Massime di principio
- Un avviso di rettifica può legittimamente fondarsi su una stima dell'Agenzia del territorio o su altri elementi tecnici legati a localizzazione, destinazione e potenzialità edificatoria: non è sempre necessario allegare in originale tutti i documenti comparativi nell'avviso purché sia indicato il criterio seguito e siano poi disponibili i dati in sede contenziosa.
- La motivazione dell'atto amministrativo che enuncia il criterio di valutazione è di norma sufficiente a garantire il diritto di difesa; l'Amministrazione dovrà poi dimostrare i presupposti fattuali in sede giudiziale, dove il contribuente potrà opporre prove alternative o contestazioni tecniche.
- In Cassazione la censura per omesso esame di fatto è difficile da accogliere dopo la riforma del 2012: occorre dimostrare un vizio di motivazione radicale (assenza materiale di motivi, motivazione apparente, contraddizioni insanabili o totale incomprensibilità), non un semplice apprezzamento diverso delle prove.
- Chi contesta una rettifica basata su valutazioni tecniche dovrebbe, già in primo grado e in appello, specificare chiaramente quale fatto 'decisivo' non sia stato preso in considerazione e confrontarsi direttamente con le motivazioni del giudice; produrre perizie tecniche ben motivate e indicare le discrepanze rispetto alla stima UTE aumenta le possibilità di successo.
- Nelle controversie su valori immobiliari, fattori urbanistici (zona urbanistica, indici di edificabilità, oneri di urbanizzazione, accessibilità e morfologia del terreno) pesano molto: per ottenere accoglimento è necessario dimostrare in modo circostanziato che tali elementi siano stati o valutati erroneamente o omessi nella decisione impugnata.
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