Cassazione Civile, Ordinanza n. 28505/2023 del 12/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente riscossione)
La controversia
Un contribuente aveva proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. contro una cartella di pagamento di modesto importo relativa a una sanzione del Codice della strada, deducendo l'invalidità della notifica e chiedendo anche il risarcimento dei danni per l'illegittima iscrizione di un fermo amministrativo su un'autovettura, lamentando che il provvedimento era stato adottato in assenza del presupposto del credito e senza normale prudenza. In primo grado la materia del contendere sull'opposizione alla cartella era stata dichiarata cessata per lo stralcio dei debiti minori, mentre la domanda risarcitoria era stata rigettata; in appello erano stati confermati il rigetto della domanda risarcitoria e la compensazione delle spese. Con il ricorso per cassazione il privato ha dedotto, da un lato, violazione degli artt. 96, 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c., oltre a omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che il giudice di merito avesse errato nel ritenere legittimo il fermo e nel reputare non provato il danno; dall'altro, violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere il Tribunale compensato le spese nonostante la pretesa soccombenza solo virtuale dell'opponente sulla cartella. L'Agenzia delle Entrate si è costituita.
La decisione
La Corte ha rigettato entrambi i motivi di ricorso. Ha ritenuto insindacabile in cassazione la valutazione di merito secondo cui non era stata provata l'inesistenza del credito posto a base del fermo né l'imprudenza dell'agente della riscossione nell'iscrizione del provvedimento, osservando che il giudice di merito aveva formulato un apprezzamento plausibile e non manifestamente illogico. Quanto alla censura sulle spese, la Corte ha escluso che la domanda di risarcimento per responsabilità aggravata ex art. 96, comma 2, c.p.c. fosse meramente accessoria rispetto alla domanda di opposizione alla cartella, trattandosi invece di una domanda autonoma e distinta, sicché la soccombenza su tale domanda poteva integrare soccombenza reciproca e giustificare la compensazione delle spese. È stato quindi confermato il rigetto del ricorso, con applicazione del contributo unificato დამატivo ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 e senza statuizione sulle spese in favore della parte pubblica costituita solo formalmente.
Norme richiamate
È richiamato quale base dell'opposizione proposta contro la cartella di pagamento.
La domanda risarcitoria per lite temeraria è ritenuta nel caso concreto autonoma e non meramente accessoria alla domanda principale, con conseguenze sulla regolazione delle spese.
È invocato dal ricorrente per censurare la valutazione delle prove, ma la Corte ritiene che il giudizio di fatto del giudice di merito resti insindacabile se plausibile.
La Corte ribadisce che il prudente apprezzamento delle prove spetta al giudice di merito e non alla parte né alla Cassazione.
È richiamato per contestare l'onere della prova, ma la Corte conferma che incombeva al ricorrente dimostrare l'inesistenza del credito e l'imprudenza dell'iscrizione del fermo.
Richiamato in tema di regola della soccombenza per la liquidazione delle spese.
La Corte conferma la possibilità di compensazione in presenza di soccombenza reciproca, anche quando la domanda risarcitoria autonoma sia stata rigettata.
art. 86, comma 2, d.P.R. 602/1973
È richiamato in fatto quale norma relativa alla comunicazione preventiva del fermo amministrativo.
È richiamato dal ricorrente come modalità di notificazione che avrebbe dovuto essere seguita.
È richiamato dal ricorrente per lamentare l'erroneità della notifica eseguita secondo tale schema.
È la norma applicata nel merito per dichiarare cessata la materia del contendere sulla cartella esattoriale per stralcio dei debiti minori.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
È applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
È richiamato in collegamento al raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la valutazione di merito sulla sussistenza del credito posto a base di un fermo amministrativo e sulla prudenza dell'agente della riscossione è censurabile solo per vizi motivazionali radicali o per violazioni di legge, non per una diversa lettura delle risultanze istruttorie proposta dalla parte.
- Chi domanda il risarcimento dei danni per l'illegittima iscrizione di un fermo amministrativo deve allegare e provare sia l'illegittimità del presupposto sostanziale del provvedimento sia il danno conseguente, non potendo limitarsi a deduzioni congetturali.
- La censura sulla compensazione delle spese non è fondata quando la domanda di responsabilità aggravata ex art. 96, comma 2, c.p.c. non sia accessoria alla domanda principale accolta, ma costituisca una pretesa autonoma e distinta; in tale ipotesi il rigetto di tale domanda può concorrere a integrare soccombenza reciproca.
- Il principio per cui il rigetto di una domanda ex art. 96, comma 2, c.p.c. meramente accessoria non integra soccombenza reciproca opera solo se la domanda risarcitoria sia effettivamente accessoria e dipendente dalla domanda principale della stessa parte; se invece è autonoma, la regola non si applica.
- Il prudente apprezzamento delle prove è rimesso al giudice di merito: in cassazione non è consentito sostituire alla motivazione del giudice una diversa ricostruzione fattuale semplicemente ritenuta più plausibile dalla parte ricorrente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28430/2023 del 12/10/2023
- ordinanza_civile · 12 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28437/2023 del 12/10/2023
- ordinanza_civile · 12 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28439/2023 del 12/10/2023
- ordinanza_civile · 12 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28440/2023 del 12/10/2023
- ordinanza_civile · 12 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28441/2023 del 12/10/2023
- ordinanza_civile · 12 ott 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 28443/2023 del 12/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →