Cassazione Civile, Ordinanza n. 03069/2023 del 01/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguardava il diniego, da parte dell’Ufficio delle Dogane, di una serie di istanze di rimborso per complessivi euro 856.752,28, relative ad accise asseritamente versate in eccedenza sul gasolio utilizzato negli anni 2010-2012 per l’autoproduzione di energia elettrica. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello dell’Agenzia, ritenendo: (i) insussistente il requisito dell’autoproduzione o produzione di energia elettrica, perché dai contratti esaminati emergeva un’attività di noleggio di gruppi elettrogeni e non un contratto di committenza per produzione di energia; (ii) non provato che l’accisa fosse stata effettivamente sopportata dalla società e non traslata sui clienti, anche alla luce di dichiarazioni del legale rappresentante, dei prezzi praticati e della mancata produzione di documentazione completa. La società ricorrente ha proposto quattro motivi: violazione delle regole sull’onere della prova e sulle presunzioni; falsa applicazione della disciplina del TUA e dei criteri di interpretazione contrattuale, sostenendo che i contratti andassero qualificati come appalti di servizi e che vi fosse comunque attività di autoproduzione/produttiva di energia; omesso esame di fatti decisivi (licenze fiscali, contatori sigillati, documenti di acquisto del gasolio, calcolo dei consumi); violazione del principio di legittimo affidamento, per avere l’Amministrazione per anni riconosciuto i presupposti del rimborso.
La decisione
Prima della discussione la ricorrente ha depositato rinuncia agli atti del giudizio, notificata alla controparte. La Corte ha preso atto della rinuncia e ha dichiarato l’estinzione del processo. Ha inoltre compensato integralmente le spese di lite, ritenendo sussistenti giusti motivi in ragione dell’evoluzione della giurisprudenza di legittimità sulla nozione di autoproduttore di energia elettrica, formatasi successivamente alla proposizione del ricorso. La Corte ha infine escluso l’applicazione del contributo unificato aggiuntivo previsto per l’impugnante non vittorioso, poiché l’estinzione del giudizio ne esclude i presupposti.
Norme richiamate
Richiamato come norma sulla ripartizione dell’onere della prova, che la ricorrente assumeva violata dalla CTR nella valutazione della prova del pagamento e della traslazione dell’accisa.
Richiamato in tema di presunzioni semplici, contestando che gli elementi valorizzati dalla CTR avessero i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Richiamato per censurare il prudente apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito.
art. 19 del d.l. n. 688 del 1982
Richiamato insieme alla sentenza della Corte costituzionale n. 332 del 2002 nel contesto della disciplina del rimborso delle accise sul gasolio.
art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1995
Richiamato nella censura relativa ai presupposti del rimborso delle accise.
artt. 52, comma 3, lett. b), e 53, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 504 del 1995
Richiamati insieme al punto 11 della Tabella A del TUA per contestare la qualificazione dell’attività e la sussistenza dei presupposti dell’agevolazione.
punto 11 della Tabella A del d.lgs. n. 504 del 1995
Riferito come base normativa dell’aliquota agevolata invocata per il gasolio impiegato nella produzione/autoproduzione di energia elettrica.
Richiamati per sostenere una diversa interpretazione e qualificazione dei contratti stipulati dalla società.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Usato per i motivi di violazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Usato per il motivo di omesso esame di fatti decisivi.
art. 10, comma 1, l. n. 212 del 2000
Richiamato per dedurre la violazione del principio di tutela del legittimo affidamento del contribuente.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte precisa che, in caso di estinzione del giudizio, non si applica l’ulteriore contributo unificato previsto per l’impugnante non vittorioso.
Massime di principio
- La rinuncia agli atti del giudizio di cassazione, se ritualmente notificata, determina l’estinzione del processo anche senza accettazione della controparte, con passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, il giudice può compensare le spese di lite quando sopravvengano o risultino elementi che rendano equa la compensazione, come un successivo consolidarsi della giurisprudenza su questioni centrali della controversia.
- Nei giudizi tributari aventi ad oggetto rimborsi di accise, la prova dei presupposti del rimborso e dell’effettivo sostenimento del tributo grava sul contribuente che lo richiede, il quale deve fornire elementi idonei a dimostrare sia la spettanza dell’agevolazione sia la mancata traslazione dell’onere fiscale, ove contestata.
- La qualificazione dei rapporti contrattuali ai fini dell’accesso a un’agevolazione fiscale va compiuta sulla base del contenuto effettivo delle pattuizioni e della concreta modalità di svolgimento del rapporto, non essendo decisiva la sola denominazione formale usata dalle parti.
- Il legittimo affidamento del contribuente non è, di per sé, idoneo a fondare il diritto al rimborso quando la contestazione dell’Amministrazione riguarda la verifica attuale dei presupposti sostanziali e documentali richiesti dalla legge per l’agevolazione.
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