Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 28026/2021 del 14/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (utilizzatore)

La controversia

Una società di leasing aveva stipulato con un privato un contratto di leasing finanziario per l'acquisto di un'imbarcazione. L'utilizzatore aveva agito in giudizio sostenendo che il rapporto fosse caratterizzato da interessi usurari, da tassi effettivamente applicati diversi e superiori rispetto a quelli formalmente pattuiti e da una non corretta determinazione dei tassi ultralegali. In primo grado era stata accolta la domanda con accertamento dell'indeterminatezza dei tassi, applicazione dell'art. 117 TUB e conseguente restituzione dell'indebito. In appello la decisione era stata sostanzialmente confermata, con accertamento della divergenza tra tasso dichiarato e tasso effettivo e con affermazione dell'usurarietà del tasso di mora. La società di leasing ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell'art. 117 TUB, contestando l'accertamento in fatto del tasso effettivamente applicato e deducendo l'erroneità delle valutazioni peritali; (2) violazione dell'art. 117 TUB, sostenendo da un lato che la controparte non fosse consumatore e dall'altro che la norma non si applicherebbe a interessi usurari sopravvenuti o comunque agli interessi applicati in esecuzione del rapporto; (3) violazione degli artt. 1224 e 1815 c.c., negando l'applicabilità della disciplina antiusura agli interessi moratori. L'utilizzatore ha resistito e ha proposto ricorso incidentale condizionato, chiedendo, nell'ipotesi di accoglimento del ricorso principale, che l'usurarietà del tasso di mora comportasse la non debenza di qualsiasi interesse e non la mera applicazione del tasso legale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale della società di leasing per violazione dell'art. 366 c.p.c., rilevando che l'atto era redatto con sovrapposizioni e richiami disordinati a sentenza impugnata, atti istruttori e argomentazioni difensive, in modo tale da renderne difficile la comprensione e da violare il principio di autosufficienza. Ha inoltre osservato che, comunque, i motivi sarebbero stati in parte inammissibili e in parte infondati: il primo perché diretto a contestare un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; il secondo perché non coglieva la ratio della decisione in punto di applicabilità dell'art. 117 TUB e comunque era infondato sulla portata della norma rispetto alla divergenza tra tasso pattuito e tasso effettivamente applicato; il terzo perché la disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori secondo le Sezioni Unite. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito. La società ricorrente principale è stata condannata alle spese e, ricorrendone i presupposti, è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente e intelligibile; la sovrapposizione di trascrizioni, richiami e argomentazioni non organizzate in un discorso chiaro determina inammissibilità.

  • art. 117 TUB

    La norma rileva quando il tasso effettivamente applicato diverge da quello formalmente pattuito e opera indipendentemente dallo status di consumatore della parte; la censura deve colpire la ratio decidendi.

  • art. 1224 c.c.

    In caso di accertata usurarietà degli interessi moratori, questi non sono dovuti nella misura pattuita, ma secondo il diverso regime applicabile agli interessi dovuti per il ritardo.

  • art. 1815 c.c.

    L'accertamento dell'usurarietà comporta l'applicazione della sanzione civilistica prevista dalla norma, secondo l'orientamento richiamato dalle Sezioni Unite.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    La declaratoria di inammissibilità giustifica, se dovuto, l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 2, comma 1, L. n. 108 del 1996

    I decreti ministeriali rilevano ai fini della determinazione del tasso soglia anche con riferimento agli interessi moratori, se contengono la rilevazione del tasso medio praticato.

  • art. 2, comma 4, L. n. 108 del 1996

    Il tasso soglia va determinato con il margine di tolleranza previsto dalla norma, secondo il criterio indicato dalle Sezioni Unite.

  • artt. 33, comma 2, lett. f) e 36, comma 1, d.lgs. n. 206 del 2005

    Nei contratti con i consumatori è possibile anche la tutela consumeristica contro la clausola sugli interessi usurari, come rimedio concorrente a quello civilistico.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando sia costruito per giustapposizione disordinata di atti, trascrizioni e richiami, senza una chiara esposizione dei motivi in forma argomentativa autosufficiente.
  • In cassazione non è consentito trasformare la censura in una mera contestazione dell'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, salvo i limitati vizi deducibili nei casi consentiti.
  • La disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori; la verifica del superamento del tasso soglia va svolta secondo i criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità e dai decreti ministeriali rilevanti.
  • Quando in contratto è indicato un tasso ma ne viene applicato uno diverso e superiore, trova applicazione la disciplina che colpisce la divergenza tra pattuito e applicato, a prescindere dalla qualificazione soggettiva del contraente.
  • L'accertamento dell'usurarietà degli interessi moratori non comporta, di regola, la debenza dell'intero rapporto a tasso usurario, ma l'applicazione del regime sanzionatorio e restitutorio previsto dalla legge e dalla giurisprudenza richiamata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMutuoLeasing
RamiProcesso civileBancario e finanziarioContratti
SottomaterieRicorso per cassazioneInteressi usurari
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.