Cassazione Civile, Ordinanza n. 11721/2026 del 29/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione, per l’anno 2012, maggiori IRES e IVA nei confronti di una società contribuente, contestando costi e imposta relativi a operazioni ritenute oggettivamente inesistenti nell’ambito di un incarico/progetto denominato "Illuminated Paper" commissionato da un’altra società. La CGT di primo grado aveva rigettato il ricorso della contribuente; la CGT di secondo grado della Puglia aveva invece accolto l’appello della società, valorizzando una perizia giurata/stragiudiziale di parte e ritenendo che il progetto di ricerca e sviluppo avesse soddisfatto i criteri del manuale di Frascati, con conseguente mancata prova, da parte dell’Ufficio, delle violazioni contestate. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con due motivi: con il primo denunciava la nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente ex art. 360, n. 4, c.p.c., assumendo che il giudice tributario si fosse limitato a richiami dottrinali e alla perizia di parte senza un reale esame in fatto e in diritto; con il secondo denunciava violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse invertito l’onere della prova nelle operazioni oggettivamente inesistenti, ignorando gli elementi indiziari gravi, precisi e concordanti indicati nell’avviso e nel PVC e attribuendo decisivo rilievo alla sola perizia stragiudiziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la motivazione della sentenza impugnata, pur sintetica, non fosse meramente apparente e superasse il minimo costituzionale; ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, in tema di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, una volta forniti dall’Amministrazione elementi anche indiziari idonei a dimostrare l’inesistenza delle operazioni, l’onere di provare l’effettiva esistenza delle stesse grava sul contribuente. La sentenza d’appello è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È la norma processuale invocata per censurare la nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 36, comma 2, n. 4), d.lgs. n. 546/1992
Richiamato come parametro del dovere di motivazione della sentenza tributaria.
art. 132, comma 2, n. 4), c.p.c.
Richiamato quale norma sulla necessaria motivazione della sentenza.
art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.
Richiamato quale disposizione attinente al contenuto della motivazione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge in punto di riparto dell’onere della prova.
La Corte ribadisce che, in tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l’onere di provare l’effettiva esistenza delle operazioni si sposta sul contribuente una volta che l’Ufficio abbia fornito elementi idonei a dimostrarne l’inesistenza.
Richiamato in tema di presunzioni semplici a fondamento della prova dell’inesistenza delle operazioni.
Richiamato per ribadire che gli indizi dell’Ufficio devono avere gravità, precisione e concordanza e possono sorreggere l’accertamento.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
Richiamato quale base normativa per l’accertamento fondato anche su elementi indiziari.
art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972
Richiamato quale base normativa per l’accertamento IVA fondato anche su elementi indiziari.
Massime di principio
- La motivazione è apparente e la sentenza è nulla solo quando, pur esistendo graficamente, non consenta di comprendere il fondamento della decisione; non basta una motivazione sintetica o succinta, se il ragionamento decisorio è comunque percepibile.
- In tema di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante elementi indiziari gravi, precisi e concordanti; una volta raggiunta tale soglia, spetta al contribuente dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni.
- La mera esibizione della fattura, la regolarità formale delle scritture contabili o dei pagamenti non sono di per sé sufficienti a provare la reale esecuzione dell’operazione quando l’Ufficio abbia offerto una prova presuntiva dell’inesistenza.
- La perizia stragiudiziale è un elemento di prova atipico con valore meramente indiziario; il giudice di merito può valutarla discrezionalmente ma non può attribuirle valore di prova piena in contrasto con gli altri elementi acquisiti.
- Il giudice di merito, prima di valorizzare la prova contraria del contribuente, deve esaminare compiutamente il quadro indiziario offerto dall’Amministrazione e verificarne la gravità, precisione e concordanza, evitando inversioni del riparto dell’onere probatorio.
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