Cassazione Civile, Ordinanza n. 03133/2024 del 02/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una verifica fiscale svolta nei confronti di un consorzio cooperativo e di alcune cooperative consorziate, tra cui una cooperativa cancellata dal registro delle imprese. L'Ufficio ha contestato l'omesso versamento di ritenute operate sulle retribuzioni dei lavoratori e ha notificato un avviso di accertamento anche a una persona fisica, ritenuta di fatto amministratore, liquidatore e vero datore di lavoro delle cooperative, in un quadro di asserita interposizione fittizia. Il contribuente ha impugnato l'atto sostenendo, da un lato, la violazione dell'art. 28 del D.Lgs. 175/2014 e, dall'altro, la violazione dell'art. 2697 c.c. per difetto di prova del presupposto impositivo e, in particolare, dell'effettivo ruolo di datore di lavoro di fatto. In cassazione ha riproposto tali censure, lamentando anche una motivazione assente o apparente della sentenza di appello e il mancato accertamento della propria responsabilità personale come liquidatore di fatto o quale soggetto tenuto al versamento delle imposte.
La decisione
La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile e comunque infondato, osservando che la censura era formulata in modo non chiaro, senza indicare adeguatamente la norma invocata e senza riportare la tempestiva deduzione della questione nei gradi di merito; ha inoltre rilevato che, in materia tributaria, l'amministratore di fatto di una società schermo può essere gravato da una presunzione di incasso dei proventi dell'evasione, con conseguente onere di prova contraria a suo carico. Il secondo motivo è stato ritenuto in parte inammissibile per difetto di specifica confutazione della decisione impugnata e per mancata dimostrazione delle deduzioni svolte nei gradi di merito, e per il resto infondato, poiché la CTR aveva motivato sulla base di plurimi elementi probatori, incluse testimonianze e dati fattuali, ritenendo che le cooperative fossero mere interposizioni fittizie e che il ricorrente fosse l'effettivo utilizzatore delle prestazioni lavorative e il reale dominus dell'organizzazione. Il ricorso è stato dunque integralmente rigettato; non sono state liquidate spese poiché l'Agenzia non ha svolto difese in cassazione, ma è stato dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare il doppio contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
"violazione e falsa applicazione"
La censura di violazione di legge deve essere formulata in modo chiaro e coerente; il richiamo alla norma processuale non può essere mescolato con doglianze di omessa motivazione senza adeguata specificazione del vizio denunciato.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Il riferimento all'omessa pronuncia attiene a un possibile vizio di nullità della sentenza, distinto dalla violazione di legge e dal vizio motivazionale.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio di omessa motivazione su un fatto controverso richiede una deduzione specifica e non può essere evocato in modo generico.
"i liquidatori ... rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all'assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di avere soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari"
La Corte osserva che il ricorrente aveva richiamato la norma in modo incompleto e che, comunque, la disposizione riguarda la responsabilità del liquidatore nei limiti e alle condizioni ivi previste; nel caso concreto la censura non è stata adeguatamente coltivata e resta inidonea a scalfire la decisione di merito.
È richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi secondo cui i creditori sociali possono agire verso soci e liquidatore della società estinta; la Corte non ne fonda però la decisione, rilevando l'inadeguatezza della censura rispetto alla ratio della sentenza impugnata.
L'onere della prova è richiamato dal ricorrente, ma la Corte ribadisce che la censura è inammissibile se non viene specificato dove e come sia stata proposta nei gradi di merito; inoltre, in ambito tributario, quando emergono elementi presuntivi di gestione fittizia, grava sull'interessato la prova contraria.
La CTR lo richiama nel quadro della qualificazione dell'interposizione fittizia e dell'utilizzo delle prestazioni lavorative tramite cooperative create in modo artificioso.
È richiamato dalla giurisprudenza citata dalla CTR per affermare che al datore di lavoro effettivo incombono gli obblighi del sostituto d'imposta sulle ritenute da operare sulle retribuzioni.
art. 1, ultimo comma, L. 1369/1960
La Corte di merito, richiamando la giurisprudenza, lo utilizza per affermare che, in caso di intermediazione vietata di manodopera, i lavoratori sono considerati dipendenti dell'imprenditore che utilizza effettivamente le prestazioni e che su questi gravano anche gli obblighi fiscali.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Viene applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del c.d. doppio contributo unificato a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la censura di violazione di legge o di vizio motivazionale deve essere formulata in modo specifico, coerente e autosufficiente, indicando chiaramente il perimetro della doglianza e i passaggi rilevanti dei gradi di merito; in mancanza, il motivo è inammissibile.
- In materia tributaria, quando l'Amministrazione dimostri tramite elementi presuntivi l'esistenza di una gestione fittizia o di una società schermo, può ritenersi che l'amministratore di fatto abbia direttamente gestito l'attività e incamerato i proventi dell'evasione, con conseguente onere per il contribuente di fornire prova contraria.
- Se il giudice di merito fonda la responsabilità fiscale su plurimi indici fattuali e su testimonianze che dimostrano l'effettivo ruolo di dominus dell'organizzazione, il ricorso per cassazione non può limitarsi a riproporre una diversa lettura del materiale probatorio, ma deve confutare specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- In caso di interposizione fittizia di cooperative o di divieto di intermediazione di manodopera, gli obblighi del datore di lavoro e del sostituto d'imposta gravano sul soggetto che utilizza effettivamente le prestazioni lavorative, anche se l'organizzazione formale è intestata ad altri.
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