Cassazione Civile, Ordinanza n. 30442/2024 del 26/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente gestore)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento per il parziale versamento della TASI 2017, per euro 318.084,00, emesso dal Comune su alloggi di edilizia residenziale pubblica ritenuti non esenti. L’ente proprietario sosteneva che gli immobili dovessero essere qualificati come "alloggi sociali" e quindi esclusi/esenti dal tributo ai sensi della disciplina IMU/TASI. In appello la commissione tributaria aveva confermato il diniego dell’esenzione, ritenendo che mancassero i requisiti previsti dal d.m. 22 aprile 2008 e collegando la nozione di alloggio sociale a un canone sociale pari a euro 7,75 mensili. Nel ricorso per cassazione l’ente ha dedotto: (1) nullità della sentenza per omessa pronuncia sull’eccezione di carenza di motivazione dell’avviso; (2) violazione delle norme su TASI, IMU e decreto ministeriale del 2008, perché il giudice avrebbe erroneamente ritenuto necessario il canone sociale di euro 7,75 per qualificare gli alloggi come sociali; (3) omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato e lesione del contraddittorio, poiché tale requisito non sarebbe stato oggetto di discussione; (4) omesso esame della circostanza che gli immobili erano fabbricati residenziali in locazione permanente destinati ad alloggi sociali; (5) omesso esame della mancata ammissione di CTU richiesta anche dal Comune; (6) omessa pronuncia sulla domanda subordinata di esclusione delle sanzioni per obiettive difficoltà interpretative.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ha accolto il secondo motivo ritenendolo attinente al nucleo decisorio della sentenza impugnata, e ha dichiarato assorbiti i restanti motivi. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha affermato che non tutti gli alloggi degli enti di edilizia residenziale pubblica sono automaticamente esenti, ma solo quelli che integrano puntualmente la nozione normativa di alloggio sociale; ha inoltre escluso che la normativa regionale richiamata potesse integrare o modificare i requisiti fissati dal decreto interministeriale del 2008, e ha censurato l’errore di diritto del giudice di merito che aveva ancorato la qualificazione degli alloggi sociali alla sola previsione di un canone sociale fisso.
Norme richiamate
Richiamato per le doglianze di omessa pronuncia; il primo motivo è stato ritenuto infondato perché la sentenza di merito conteneva comunque un rigetto implicito dell’eccezione di difetto di motivazione dell’avviso.
art. 360, primo comma, nn. 4 e 5, c.p.c.
Norma processuale che individua i vizi denunciati in cassazione; la Corte ha qualificato il secondo motivo come censura di error in iudicando sulla sussunzione, mentre i motivi restanti sono stati assorbiti.
art. 13, comma 2, lett. b, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in L. 22 dicembre 2011, n. 214
Prevede l’esenzione IMU per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal d.m. 22 aprile 2008; la Corte ha ribadito che l’esenzione opera solo per gli immobili che rientrano nella definizione normativa di alloggio sociale.
art. 13, comma 10, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in L. 22 dicembre 2011, n. 214
Prevede una detrazione per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica; la Corte la usa per distinguere tali alloggi dagli alloggi sociali, che costituiscono fattispecie diversa.
art. 1, commi 639 e 669, L. 27 dicembre 2013, n. 147
Norme istitutive della IUC e del presupposto TASI; la Corte le richiama per chiarire che l’esenzione dall’IMU sugli alloggi sociali rileva anche ai fini TASI nei limiti del rinvio normativo.
d.m. 22 aprile 2008, art. 1, comma 2
Definisce l’alloggio sociale come unità immobiliare residenziale in locazione permanente che svolge funzione di interesse generale per ridurre il disagio abitativo di soggetti e nuclei svantaggiati; la Corte esige la verifica di tutti i requisiti definitori.
d.m. 22 aprile 2008, art. 2
Attributo alle Regioni, in concertazione con le ANCI regionali, il compito di definire alcuni profili dei canoni e dei requisiti; la Corte esclude che una disciplina regionale precedente e diversa possa integrare la nozione statale di alloggio sociale.
art. 50, comma 2, L.R. Lazio 28 dicembre 2006, n. 27
È stata ritenuta disciplina generale e transitoria sui canoni di locazione ERP, non idonea a ridefinire la categoria degli alloggi sociali ai fini dell’esenzione fiscale.
art. 15, comma 3, L.R. Lazio 11 agosto 2009, n. 21
Richiamato solo per evidenziare la diversa e più ampia cornice dell’edilizia residenziale sociale regionale.
art. 10, L. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato nel sesto motivo per l’asserita non applicabilità delle sanzioni in presenza di obiettive incertezze interpretative; il motivo è rimasto assorbito.
Massime di principio
- In materia tributaria, l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento è soddisfatto se il contribuente è posto in grado di conoscere la pretesa nei suoi elementi essenziali e di contestarne an e quantum; non è necessario che l’ente indichi in anticipo tutte le possibili ragioni di mancato riconoscimento di esenzioni astrattamente invocabili.
- Le norme agevolative ed esentative in materia fiscale sono di stretta interpretazione: non è consentito estendere per analogia o interpretazione estensiva una esenzione oltre i casi e le condizioni espressamente previsti dalla legge.
- Ai fini dell’esenzione IMU/TASI per gli alloggi sociali, occorre verificare in concreto tutti gli elementi della definizione normativa dell’alloggio sociale, non potendo bastare la sola appartenenza dell’immobile al patrimonio di un ente di edilizia residenziale pubblica.
- Gli alloggi assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica non coincidono automaticamente con gli alloggi sociali: il legislatore distingue le due figure, riservando ai primi una detrazione e ai secondi l’esenzione solo se rientrano nella definizione del d.m. 22 aprile 2008.
- Una disciplina regionale precedente o diversa, relativa ai canoni degli alloggi ERP, non può alterare o integrare la nozione statale di alloggio sociale quando la legge fiscale rinvia espressamente a una definizione ministeriale specifica.
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