Cassazione Civile, Ordinanza n. 16570/2023 del 12/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per imposte dirette e IVA relativo all’anno d’imposta 2007, fondato su movimentazioni bancarie ritenute non giustificate e rideterminato in appello dalla commissione tributaria regionale dopo l’intervento di un consulente tecnico d’ufficio. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza regionale articolando quattro motivi. Con il primo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente o inesistente, sostenendo che la CTR non avesse spiegato le ragioni della parziale riduzione della ripresa a tassazione. Con il secondo ha lamentato omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla violazione dell’art. 12, comma 7, L. 212/2000, per asserita mancanza di contraddittorio preventivo e del termine dilatorio prima dell’emissione dell’avviso. Con il terzo ha dedotto omessa pronuncia sul motivo di appello concernente l’art. 43, comma 3, d.P.R. 600/1973, sostenendo che l’Ufficio avesse già svolto una verifica generale per lo stesso periodo d’imposta e che mancasse motivazione sugli elementi nuovi che avrebbero giustificato un ulteriore accertamento. Con il quarto ha dedotto omessa pronuncia sul motivo di appello relativo agli artt. 32 d.P.R. 600/1973 e 51 d.P.R. 633/1972, nonché agli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., per errata applicazione delle regole di riparto dell’onere della prova in materia di accertamenti bancari.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati il primo, il secondo e il quarto motivo; ha invece accolto il terzo motivo, rilevando che la CTR non si era pronunciata sulla doglianza relativa all’asserita preclusione di un nuovo accertamento ai sensi dell’art. 43, comma 3, d.P.R. 600/1973, prospettata dal contribuente per il fatto che l’Ufficio lo avrebbe già sottoposto a verifica generale per lo stesso anno d’imposta. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese di lite.
Norme richiamate
Richiamato quale parametro del contenuto e della motivazione della sentenza tributaria; la motivazione per relationem alla consulenza tecnica è stata ritenuta sufficiente se consente di comprendere il ragionamento decisorio.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Usato come norma di ricorso per cassazione per denunciare nullità della sentenza per motivazione apparente o omessa pronuncia.
Richiamato per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; l’omessa pronuncia su un motivo di appello integra vizio denunciabile in cassazione.
art. 12, comma 7, L. n. 212/2000
La Corte ribadisce che, in materia di accertamenti bancari, il contraddittorio preventivo non è subordinato a una forma vincolata e, nel caso concreto, risultava comunque già instaurato con il contribuente.
art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600/1973
La CTR avrebbe dovuto esaminare se, a fronte della dedotta precedente verifica generale sul medesimo anno d’imposta, sussistessero i presupposti per un ulteriore accertamento.
art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. n. 600/1973
Norma richiamata dal ricorrente in tema di accertamenti bancari e riparto dell’onere della prova.
art. 51, comma 2, n. 2, d.P.R. n. 633/1972
Norma richiamata dal ricorrente quale base dei poteri istruttori in materia IVA e accertamenti bancari.
Invocato dal ricorrente insieme all’art. 116 c.p.c. per contestare la valutazione probatoria delle movimentazioni bancarie.
Invocato dal ricorrente insieme all’art. 115 c.p.c. per contestare il modo in cui il giudice avrebbe valutato le prove bancarie.
Richiamato dalla Corte per affermare che l’invito a fornire chiarimenti sulle movimentazioni bancarie è una facoltà dell’Ufficio e non un obbligo; il mancato invito non rende illegittima la rettifica.
Richiamato in parallelo all’art. 32 d.P.R. 600/1973 sul potere di acquisizione e utilizzo delle movimentazioni bancarie ai fini IVA.
art. 111, comma 2, Cost.
Invocato per giustificare, in chiave di economia processuale e ragionevole durata, la possibilità per la Cassazione di decidere nel merito in caso di omessa pronuncia su una questione infondata.
Letto in senso costituzionalmente orientato per consentire alla Corte di evitare un rinvio inutile quando la questione non richiede ulteriori accertamenti di fatto e la decisione nel merito confermerebbe il dispositivo.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza non è nulla per mera sinteticità o per richiamo per relationem a una consulenza tecnica d’ufficio, purché il ragionamento decisorio sia percepibile e il giudice dichiari di condividere il contenuto tecnico recepito.
- In caso di omessa pronuncia su un motivo di appello, la Cassazione può evitare il rinvio e decidere nel merito quando la questione giuridica è infondata e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, in applicazione dei principi di economia processuale e ragionevole durata.
- Negli accertamenti fondati su movimentazioni bancarie, il contraddittorio preventivo con il contribuente non è soggetto a forme tipizzate e, se già instaurato in concreto, l’Ufficio non è tenuto a rinnovarlo o sollecitarlo ulteriormente.
- L’invito del contribuente a fornire dati, notizie e chiarimenti sulle operazioni bancarie è una facoltà discrezionale dell’Amministrazione finanziaria; il mancato esercizio di tale facoltà non comporta di per sé l’illegittimità dell’accertamento.
- Quando il contribuente deduce che l’Ufficio abbia già effettuato una verifica generale sul medesimo periodo d’imposta, il giudice di merito deve esaminare la possibile incidenza di tale circostanza sulla legittimità di un successivo accertamento, verificando la sussistenza dei presupposti normativi per una nuova iniziativa istruttoria.
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