Cassazione Civile, Ordinanza n. 17986/2026 del 04/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
La controversia originava dall'impugnazione, da parte di un contribuente, di un preavviso di fermo amministrativo notificato nel 2014 e del successivo fermo amministrativo su un'autovettura, entrambi collegati a una cartella di pagamento per imposta di registro su locazione di fabbricati per euro 1.508,52. La commissione tributaria provinciale aveva dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo per carenza sopravvenuta di interesse, ritenendo che il pagamento integrale del debito tributario avesse fatto venir meno l'interesse a ottenere l'annullamento degli atti. La commissione tributaria regionale aveva confermato tale impostazione. In cassazione il contribuente ha proposto tre motivi: 1) violazione del d.lgs. n. 546 del 1992, artt. 31, 32, 33, 47 e dell'art. 101 c.p.c., oltre a omesso esame di fatto decisivo; 2) violazione dell'art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992 e omesso esame di fatto decisivo; 3) violazione degli artt. 2697 c.c., 148, 156 e 160 c.p.c. e dell'art. 26 del d.P.R. n. 600 del 1973, oltre a omesso esame di fatto decisivo. Nella memoria depositata in prossimità della decisione, lo stesso ricorrente ha dichiarato che la cartella presupposta era stata annullata con altra sentenza della CTR Toscana passata in giudicato, deducendo così il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio.
La decisione
La Corte ha preso atto della dichiarazione del ricorrente circa l'annullamento, con sentenza passata in giudicato, della cartella di pagamento posta a fondamento degli atti impugnati. Da ciò ha desunto il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del processo e ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Ha inoltre compensato le spese di lite, anche in ragione della caducazione giudiziale dell'atto presupposto, ed ha escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, richiamando il precedente delle Sezioni Unite citato in motivazione.
Norme richiamate
artt. 31, 32, 33, 47 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamati dal ricorrente a sostegno del primo motivo, ma la Corte non entra nel merito delle dedotte violazioni perché dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Richiamato nel primo motivo; non vi è decisione sul merito delle doglianze processuali per effetto della declaratoria di inammissibilità sopravvenuta.
art. 46 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato nel secondo motivo; la Corte non esamina la censura nel merito perché il ricorso è dichiarato inammissibile per carenza sopravvenuta di interesse.
Richiamato nel terzo motivo; la Corte non si pronuncia sulla sua violazione, essendo sopravvenuta la perdita di interesse al ricorso.
Richiamati nel terzo motivo in relazione alla regolarità delle notifiche; la Corte non affronta la doglianza nel merito.
art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato nel terzo motivo; non è oggetto di scrutinio di merito per la declaratoria di inammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte esclude la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando l'inammissibilità dipende da causa sopravvenuta.
d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 1
Richiamato per la successione universale di Agenzia delle Entrate-Riscossione nei rapporti attivi e passivi di Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A.
Richiamata quale legge di conversione del d.l. n. 193 del 2016.
Cass., Sez. Un., 19 luglio 2024, n. 19976
Utilizzata per affermare che, se l'inammissibilità deriva da causa sopravvenuta, non è dovuto l'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, sopravviene la perdita dell'interesse ad agire o a resistere, il ricorso va dichiarato inammissibile senza esame dei motivi di merito.
- La sopravvenuta caducazione in giudizio dell'atto presupposto può far venir meno l'interesse alla prosecuzione dell'impugnazione degli atti consequenziali.
- La declaratoria di inammissibilità per causa sopravvenuta può giustificare la compensazione delle spese di lite, specie se l'atto originario è stato a sua volta annullato.
- L'ulteriore contributo unificato non è dovuto quando l'inammissibilità del ricorso dipende da una causa sopravvenuta e non da un vizio originario dell'impugnazione.
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