Cassazione Civile, Sentenza n. 11329/2024 del 29/04/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia sulla determinazione della rendita catastale della centrale geotermica di Santa Fiora (DOCFA 30/12/2014; avviso di accertamento 2016). Questione centrale: se i pozzi di estrazione e reiniezione, i vapordotti, gli alternatori e i trasformatori siano elementi rilevanti ai fini catastali (componenti essenziali della centrale) oppure rientrino nell'esclusione per le miniere o, dopo la legge n.208/2015, tra le componenti impiantistiche escluse dalla stima diretta. L'Agenzia ha sostenuto che, ratione temporis (fino al 31/12/2015), tali elementi concorrono alla determinazione della rendita ai sensi dell'art.1-quinquies del d.l. n.44/2005, mentre la difesa ha contestato motivazione, valorizzazione di beni non indicati nella DOCFA e l'omesso esame di perizia tecnica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia e rigettato il ricorso incidentale delle società. Ha ritenuto che, per il periodo anteriore al 1/1/2016 (disciplina applicabile al caso), i pozzi geotermici, i vapordotti, gli alternatori e i trasformatori costituiscono componenti essenziali funzionali al ciclo produttivo della centrale e devono essere inclusi nella determinazione della rendita catastale. Ha inoltre stabilito che la legge n.208/2015 (efficace dal 1/1/2016) ha modificato il regime escludendo le componenti impiantistiche dalla stima catastale, ma tale modifica non ha efficacia retroattiva. Ha cassato in parte la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte territoriale di secondo grado della Toscana in diversa composizione per nuova valutazione e liquidazione delle spese; ha altresì disposto l'eventuale contributo unificato a carico delle parti ricorrenti in via incidentale.
Norme richiamate
r.d. n. 1572/1931, art. 18
Prevede l'esclusione catastale per elementi appartenenti alla disciplina delle miniere. La Corte però ha ritenuto che i pozzi geotermici, nel caso di centrali elettriche, non siano funzionali all'attività estrattiva di una miniera ma alla produzione di energia, e quindi non rientrino nell'esclusione per il periodo anteriore al 1/1/2016.
d.l. n. 44/2005, art. 1‑quinquies (conv. con legge n.88/2005)
Ai fini della determinazione della rendita catastale (nella disciplina applicabile ratione temporis), i componenti non separabili senza pregiudizio alla funzione di generazione energetica (pozzi, vapordotti, alternatori, trasformatori) devono essere considerati elementi descrittivi dell'unità immobiliare e incidere sulla rendita.
Ha importato, a decorrere dal 1° gennaio 2016, la stima diretta per immobili a destinazione speciale e particolare (gruppi D ed E) escludendo dalla stima i macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali al processo produttivo. La Corte ha riconosciuto che tale disciplina opera dal 1/1/2016 e non retroagisce al periodo oggetto dell'avviso impugnato.
legge n. 190/2014, art. 1, comma 244
Richiama/attribuisce rilievo interpretativo a circolari (citata la circolare n.6/2012). L'Agenzia l'ha evocata a sostegno della rilevanza catastale di impianti; la Corte, comunque, si è basata principalmente sull'art.1‑quinquies del d.l. 44/2005 per la determinazione ratione temporis.
Circolare n. 6/2012
Indicata dall'Amministrazione come istruzione interpretativa sulla stima catastale degli impianti; l'Amministrazione sosteneva che la circolare, richiamata dalla legge n.190/2014, abbia efficacia normativa interpretativa. La Corte ha ritenuto tuttavia decisivo l'orientamento normativo e giurisprudenziale relativo all'art.1‑quinquies.
l. n. 843/1942, art. 10
Richiamato dalle società per escludere la valorizzazione di vapordotti esterni al perimetro. La Corte ha ritenuto infondato il rilievo in relazione alla disciplina anteriore al 2016, stabilendo la rilevanza dei vapordotti funzionali al ciclo produttivo.
Richiamata nel ricorso incidentale in tema di motivazione dell'atto impositivo; la Corte ha ricordato che la procedura DOCFA attenua l'onere motivazionale dell'Ufficio quando l'avviso deriva da elementi oggettivi forniti dal contribuente e la differenza è dovuta a diversa valutazione tecnica.
Invocato in relazione all'onere della prova; la Corte ha precisato che la rilevanza catastale dei beni è questione giuridica/fattuale da risolvere sul piano interpretativo e non dipende esclusivamente dall'assolvimento dell'onere probatorio.
Richiamato per contestare l'omesso esame di una perizia: la Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza, precisando che il giudice di merito non è tenuto a motivare separatamente il rifiuto di ogni consulenza di parte e che la consulenza di parte non ha valore probatorio autonomo.
cod. proc. civ., art. 360 (motivi di cassazione)
Articolazione dei motivi di cassazione utilizzata dalle parti. La Corte ha accolto il ricorso principale per vizio di diritto relativo all'interpretazione della rilevanza catastale ratione temporis e ha respinto i motivi incidentali.
Massime di principio
- Per valutazioni catastali bisogna applicare la disciplina vigente nel periodo di efficacia dell'atto impugnato: modifiche normative successive non hanno efficacia retroattiva salvo espressa previsione.
- Ai sensi dell'art.1‑quinquies d.l. 44/2005 (applicabile ratione temporis), componenti non separabili senza pregiudizio della funzione produttiva di un impianto (pozzi, vapordotti, alternatori, trasformatori) devono essere considerati nella determinazione della rendita catastale.
- Dal 1/1/2016 la legge finanziaria (l.208/2015) ha escluso dalla stima catastale i macchinari e le attrezzature impiantistiche per gli immobili dei gruppi D ed E: in controversie successive va verificata la decorrenza temporale della nuova disciplina.
- Quando l'attribuzione della rendita deriva da DOCFA presentata dal contribuente, l'onere motivazionale dell'Ufficio è attenuato: l'avviso deve indicare i dati oggettivi e la classe e motivare in misura maggiore solo se disattende gli elementi di fatto dichiarati.
- Le perizie di parte non hanno valore probatorio autonomo e il giudice di merito può escluderne la rilevanza senza esplicita confutazione se la decisione motiva adeguatamente la scelta valutativa.
- In sede di cassazione si esamina soprattutto la questione di diritto e la corretta interpretazione della normativa; le contestazioni padronali di valutazione tecnica sono difficilmente decisive se non accompagnate da vizio di diritto o omesso esame di fatto decisivo.
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