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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11350/2024 del 29/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia tributaria relativa all'avviso di accertamento per l'anno 2008 con il quale l'Ufficio aveva recuperato a tassazione maggiori redditi d'impresa (IRPEF, IVA e IRAP) ritenuti derivanti dall'esercizio in proprio di un'attività commerciale (commercio di orologi/gioielleria), desunti in larga parte da movimentazioni bancarie su conti personali e su conti intestati a due società (Turistica San Marco ai Monti s.r.l. e Rioli Immobiliare s.r.l.) ritenute riconducibili al contribuente. In sede di primo grado la CTP aveva parzialmente accolto il ricorso (esclusione IRAP per decadenza e riduzione dell'imponibile per motivazione insufficiente); in appello la CTR ha rigettato l'appello principale del contribuente, accolto parzialmente l'appello incidentale dell'Ufficio e dichiarato legittimo l'accertamento (con esclusione dell'IRAP). Perrella ha impugnato in Cassazione sostenendo, tra l'altro, la carenza probatoria sulla riconducibilità delle movimentazioni al suo reddito, il difetto di motivazione per relationem, la rilevanza della sentenza penale di assoluzione e la mancata applicazione dei criteri probatori (art.2697 e 2729 c.c.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso; ha ritenuto infondati i motivi principali relativi alla carenza probatoria e al vizio di motivazione della CTR. La Cassazione ha confermato che i dati bancari, anche di conti formalmente intestati a terzi, possono essere assunti a base di accertamento se l'Ufficio dimostra la disponibilità di fatto (anche per presunzioni qualificate) e che, ai sensi dell'art.32 DPR 600/1973, i versamenti e i prelevamenti sono presunti proventi tassabili salvo che il contribuente fornisca una prova analitica contraria. La Corte ha inoltre osservato che la sentenza penale di assoluzione non ha efficacia automatica vincolante nel processo tributario. Il ricorso è stato complessivamente rigettato; il ricorrente è stato condannato alle spese di cassazione, liquidate in euro 10.200,00 a favore dell'Agenzia oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36

    Richiamato in relazione al vizio di motivazione denunciato dal ricorrente; la Corte valuta l'adeguatezza della motivazione della sentenza impugnata rispetto ai requisiti dell'art.36.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, 1° comma, n. 2

    La Corte conferma la presunzione legale che i versamenti e i prelevamenti sui conti correnti sono elementi positivi di reddito e sono utilizzabili dall'Amministrazione per rettifiche; l'onere probatorio grava sul contribuente per dimostrare che i movimenti sono già stati contabilizzati o non sono fiscalmente rilevanti. Anche i conti intestati a terzi possono essere utilizzati se l'Ufficio prova la disponibilità di fatto del contribuente.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51

    I dati risultanti dai conti bancari possono costituire base per accertamenti IVA in analogia con l'art.32 del DPR 600/1973; la presunzione vale anche ai fini dell'IVA.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, comma 2

    Richiamato relativamente al profilo del contenuto dell'avviso di accertamento e alla presunta motivazione per relationem; la Corte sottolinea la distinzione tra validità formale dell'atto e valutazione delle prove nel giudizio.

  • Codice Civile, art. 2697

    Richiamato dal ricorrente in tema di onere della prova; la Corte chiarisce che l'emersione di movimenti bancari è un fatto che il contribuente è più agevolato a provare non rilevanti fiscalmente, per cui l'onere di spiegazione grava su di lui.

  • Codice Civile, art. 2729

    Richiamato in relazione ai requisiti delle presunzioni semplici (gravità, precisione e concordanza); la Corte distingue la presunzione legale dell'art.32 (di fonte legale) dalle presunzioni semplici e precisa i relativi effetti probatori.

  • Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), art. 7

    Richiamata la distinzione tra esigibilità della motivazione dell'atto impositivo (requisito formale) e la prova dei fatti costitutivi della pretesa tributaria che sono soggetti all'istruzione probatoria in giudizio.

  • Costituzione Italiana, art. 53

    Citando il principio di capacità contributiva e l'onere tributario, richiamato dal ricorrente; la Corte non riconosce che vi sia stato un vulnus costituzionale in relazione all'onere probatorio come ricostruito dal giudice di merito.

Massime di principio

  • I movimenti bancari (versamenti e prelevamenti) costituiscono presunzione legale di proventi tassabili ai sensi dell'art.32 DPR 600/1973 e gravano sul contribuente gli oneri di prova per dimostrare che non sono imponibili o che sono stati già dichiarati.
  • I conti formalmente intestati a terzi possono essere attribuiti al contribuente e utilizzati per accertamenti se l'Amministrazione dimostra, anche mediante presunzioni qualificate, la disponibilità di fatto del conto (es. cariche sociali, inattività della società, assenza di ricavi societari, mancata giustificazione in contraddittorio).
  • La sentenza penale di assoluzione non impedisce di per sé l'accertamento tributario: non ha efficacia automatica di giudicato nel processo tributario e costituisce solo elemento valutabile dal giudice tributario nel quadro probatorio complessivo.
  • In sede di legittimità (Cassazione) non è consentito rinnovare la valutazione di merito: i motivi che implicano nuovo apprezzamento dei fatti risultano inammissibili se mirano a una rivalutazione probatoria, salvo errori di diritto chiaramente configurabili.
  • La motivazione della sentenza può anche riprodurre testualmente atti di parte purché le ragioni della decisione risultino chiare, univoche ed esaustive; non costituisce di per sé motivo di nullità se il giudice ha comunque formulato la propria conclusione.
  • Per proporre censure nuove in Cassazione è necessario che la questione sia stata oggetto del thema decidendum in grado di merito e che il ricorrente indichi specificamente gli atti e i documenti di merito richiamati, altrimenti la censura è inammissibile.

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