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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11351/2024 del 29/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania che aveva annullato l'avviso di accertamento (notificato solo a Salvatore Puzella) e la successiva cartella di pagamento per inesistenza di notifica al curatore e perdita della capacità processuale del fallito. L'Agenzia deduceva, tra l'altro, che: non era a conoscenza dello status di fallito (mancata opponibilità riconducibile alla comunicazione prevista dall'art. 35 DPR 633/1972), l'accertamento riguardava redditi maturati dopo la dichiarazione di fallimento e quindi il fallito poteva avere capacità processuale per quelli, la Curatela aveva impugnato solo la cartella (c.d. atto consequenziale) e dunque l'avviso presupposto sarebbe divenuto definitivo, la CTR aveva pronunciato ultra petita annullando un atto non impugnato dalla curatela e aveva errato nell'interpretare le norme fallimentari e l'onere probatorio degli accertamenti bancari ex art. 32 DPR 600/1973.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato alcuni motivi dell'Agenzia ma ha accolto il quarto, il quinto e il sesto motivo relativi (i) all'errata esclusione della capacità processuale del fallito in relazione a redditi sorti dopo la dichiarazione di fallimento, (ii) alla interpretazione delle norme fallimentari sulla possibilità del fallito di svolgere attività in proprio e (iii) all'errata applicazione delle regole probatorie sugli accertamenti bancari ex art. 32 DPR 600/1973. Ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della curatela, ha cassato la sentenza impugnata nei punti accolti e ha rinviato la causa alla Corte territoriale di secondo grado della Campania, in diversa composta, per decidere nel merito l'avviso di accertamento nei confronti del solo Puzella Salvatore e per decidere sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 art. 35

    La mancata comunicazione agli uffici prevista dall'art. 35 (in tema di variazioni ai fini IVA) non rende inopponibile il fallimento erga omnes; la norma non incide sull'opponibilità del fallimento nei confronti dell'Amministrazione finanziaria in ordine alla capacità processuale del fallito.

  • D.P.R. 20 settembre 1973, n. 600 art. 32

    Ribadita la presunzione di reddito derivante da movimentazioni bancarie e l'onere gravante sul contribuente di fornire una prova analitica e circostanziata (provenienza e destinazione dei singoli movimenti) per superare la presunzione; la CTR non ha osservato correttamente tali oneri probatori.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 art. 15

    Rilevata la nullità dell'atto conseguenziale (cartella) se è viziato dall'omessa notifica dell'atto presupposto; la possibilità di impugnare la sola cartella per far valere il vizio di omessa notifica dell'atto presupposto è compatibile con l'art. 19 d.lgs. 546/1992.

  • D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 art. 19

    Confermata la scelta consentita all'impugnante di contestare solo l'atto consequenziale notificato (es. cartella) facendo valere il vizio dell'omessa notifica dell'atto presupposto, oppure di impugnare entrambi gli atti.

  • Legge fallimentare (articoli 17, 42, 43, 44, 46, 48)

    La Corte ha richiamato i principi secondo cui il fallimento cristallizza il patrimonio e attribuisce al curatore la rappresentanza processuale, ma non determina una incapacitazione processuale assoluta del fallito: il fallito conserva capacità processuale per rapporti non compresi nella massa o per rapporti sorti dopo il fallimento; inoltre l'inerzia del curatore può consentire al fallito di agire (risultato in linea con le Sezioni Unite).

  • Codice di procedura civile (art. 112 e art. 360)

    Art. 112 richiamato in relazione a limiti della pronuncia ultra petita; art. 360 citato come base delle doglianze in cassazione (vizi di diritto). Corte ha ritenuto che la questione della capacità processuale del fallito è rilevabile d'ufficio e non ha determinato ultra petita.

  • Codice civile (art. 2729) - richiamato in giurisprudenza

    Menzi one della diversa qualità delle presunzioni: la presunzione prevista dall'art. 32 DPR 600/1973, essendo di fonte legale, non richiede i requisiti di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c.

Massime di principio

  • Se l'accertamento fiscale riguarda redditi o rapporti sorti dopo la dichiarazione di fallimento, il fallito può avere legittimazione ad impugnare l'atto, salvo che risulti una effettiva attività e tutela da parte del curatore (la mera pendenza della procedura non determina incapacità assoluta).
  • La notifica di un avviso di accertamento solo al fallito, quando l'oggetto riguarda posizioni attratte dalla procedura o antecedenti alla dichiarazione di fallimento, è inefficace nei confronti della massa: l'atto deve essere notificato anche al curatore per valere nell'ambito del fallimento.
  • La mancata comunicazione del fallimento agli uffici ai sensi di norme amministrative (es. art. 35 DPR 633/1972) può incidere su specifici adempimenti amministrativi ma non annulla automaticamente la opponibilità del fallimento rispetto all'azione dell'Amministrazione finanziaria in tema di capacità processuale.
  • L'omessa notifica dell'atto presupposto rende difettoso l'atto consequenziale; il contribuente può scegliere di impugnare solo l'atto consequenziale facendo valere il vizio derivato, oppure impugnare anche l'atto presupposto, secondo l'art. 19 d.lgs. 546/1992.
  • Nei ricorsi basati su accertamenti bancari ex art. 32 DPR 600/1973 grava sul contribuente l'onere di prova analitica per dimostrare che i movimenti bancari non concorrono a formare reddito imponibile: semplici contestazioni generiche non sono sufficienti.
  • L'inerzia del curatore può essere qualificata (anche oggettivamente) e, se sussiste, giustifica l'intervento processuale del fallito; la questione dell'inerzia o della capacità processuale può essere rilevata d'ufficio dal giudice in ogni grado.
  • In Cassazione le parti vittoriose nel merito che sollevino questioni assorbite possono trovare il ricorso incidentale inammissibile: questioni assorbite vanno riproposte eventualmente in sede di rinvio.

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