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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11357/2024 del 29/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente chiede il rimborso di un credito d'imposta derivante dalla liquidazione volontaria della società Profilo s.r.l.; la questione centrale è se il residuo attivo distribuito in liquidazione (nella misura eccedente il prezzo di acquisto delle quote) costituisca "utile" imponibile spettante al socio nudo proprietario o all'usufruttuario della partecipazione sociale, e dunque chi sia il soggetto legittimato al rimborso/che ha l'obbligo fiscale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'usufrutto sulla partecipazione sociale non si estingue automaticamente con la messa in liquidazione (si estingue con la cancellazione della società dal registro delle imprese o per altre cause previste dall'art. 1014 c.c.). Ha inoltre affermato che, ai fini tributari, le somme ricevute dai soci in caso di liquidazione costituiscono "utile" per la parte che eccede il prezzo di acquisto delle quote (art. 47/ex art.44 TUIR, comma 7) e che tale utile è un frutto civile della partecipazione: pertanto, durante la vigenza dell'usufrutto, questo frutto spetta all'usufruttuario e il rapporto d'imposta relativo a tale utile sorge tra l'amministrazione e l'usufruttuario. Conseguentemente la domanda di rimborso proposta dalla nuda proprietaria è infondata. La ricorrente è condannata alle spese.

Norme richiamate

  • Codice Civile, art. 981

    Norma richiamata nell'elencazione delle disposizioni sul diritto reale di usufrutto; applicazione generale alle regole sull'usufrutto.

  • Codice Civile, art. 982

    Richiamata come parte della disciplina generale dell'usufrutto; utilizzata per i principi generali richiamati dalla Corte.

  • Codice Civile, art. 984

    Citato tra le norme civili richiamate nella valutazione dei diritti dell'usufruttuario e del nudo proprietario.

  • Codice Civile, art. 1000

    Riferimento alla disciplina che consente il mantenimento dell'usufrutto sulle somme assegnate al socio e alla necessità del consenso dell'usufruttuario per la disposizione; usato dalla ricorrente e valutato dalla Corte.

  • Codice Civile, art. 1008

    Richiamato per il principio secondo cui l'usufruttuario è tenuto al pagamento delle imposte che gravano sul reddito durante la durata del diritto; la Corte lo utilizza per collegare la natura fiscale dell'utile alla spettanza dell'usufruttuario.

  • Codice Civile, art. 1014

    Richiamato per le cause di estinzione dell'usufrutto (compresa l'estinzione per totale perimento della cosa) e per stabilire che l'usufrutto su partecipazioni sociali non si estingue automaticamente con la sola messa in liquidazione.

  • Codice Civile, art. 2350

    Richiamato per la distinzione tra utili netti e patrimonio netto risultante dalla liquidazione; la Corte afferma che tale distinzione civilistica non esclude la qualificazione fiscale della parte eccedente come "utile".

  • Codice Civile, art. 2352

    Richiamato in relazione alla disciplina delle partecipazioni sociali e ai rimandi specifici per le s.r.l.; impiegato nella ricostruzione del quadro normativo speciale vs. generale.

  • Codice Civile, art. 2471‑bis

    Per le s.r.l., il rinvio formale all'art. 2352 e le specificità delle partecipazioni sociali; utilizzato per spiegare l'assenza di norme speciali sull'estinzione dell'usufrutto in fase di liquidazione.

  • TUIR (d.P.R. n. 917/1986), art. 47 (ex art. 44), comma 7

    "le somme ricevute dai soci in caso di liquidazione delle società costituiscono utile per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate"

    La Corte lo considera norma fiscale decisiva: la quota di patrimonio netto attribuita al socio in liquidazione, nella misura prevista, rappresenta un 'utile' e dunque un frutto civile della partecipazione; spettando i frutti all'usufruttuario, il relativo reddito e il rapporto d'imposta sorgono nei confronti dell'usufruttuario.

  • TUIR (ex art. 44), comma 14

    Richiamato nella rubrica del motivo di ricorso; non riportato in estratto, ma richiamato come parte della normativa tributaria pertinente.

  • Codice di Procedura Civile, art. 360, comma 1, n. 3

    Norma procedurale invocata in sede di cassazione (vizio di violazione di legge) come parametro del motivo di ricorso.

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1‑quater

    Richiamato per gli effetti contributivi e per l'obbligo di versamento del contributo unificato in caso di soccombenza della ricorrente.

Massime di principio

  • Se una partecipazione sociale è costituita in usufrutto, i "frutti" fiscali prodotti dalla partecipazione durante la vigenza dell'usufrutto spettano all'usufruttuario; ciò vale anche per la parte di patrimonio netto distribuita in liquidazione che costituisce "utile" ai sensi del TUIR.
  • L'usufrutto su quote di s.r.l. non si estingue automaticamente con la messa in liquidazione: l'estinzione rilevante ai fini del diritto reale avviene con la cancellazione della società dal registro delle imprese o per le altre cause previste dall'art. 1014 c.c.
  • La distinzione civilistica tra "patrimonio netto di liquidazione" e "utile" non impedisce la qualificazione fiscale della parte eccedente il prezzo di acquisto come reddito imponibile; per il fisco quella parte è un frutto e va attribuita all'usufruttuario se l'usufrutto è in vita.
  • In contenziosi su rimborsi/tributi derivanti da liquidazione, occorre verificare chi è effettivamente titolare del diritto fiscale: il soggetto fiscale può differire dal nudo proprietario se l'usufrutto è ancora vigente alla data in cui si produce il reddito fiscale.
  • Prima di proporre istanze di rimborso o ricorsi, il soggetto deve accertare lo stato dell'usufrutto e la data di cancellazione della società dal registro imprese; è rilevante anche chi ha percepito le somme e la documentazione che attesta l'effettiva attribuzione delle somme in liquidazione.
  • Per pianificare rischi fiscali e successori: in presenza di usufrutto su partecipazioni, considerare accordi o delibere che chiariscano la destinazione delle somme di liquidazione e prevedere la nomina/coinvolgimento dell'usufruttuario nelle operazioni di liquidazione per evitare contestazioni tributarie.

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