Cassazione Civile, Ordinanza n. 33314/2023 del 29/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF con cui l'Amministrazione recuperava a tassazione una plusvalenza asseritamente realizzata dalla cessione di un terreno edificabile e non indicata in dichiarazione. L'accertamento si fondava sull'adesione all'accertamento dell'imposta di registro sottoscritta dall'acquirente, atto che, secondo la contribuente, non era stato allegato né reso conoscibile nell'avviso. Nei giudizi di merito la contribuente aveva contestato la ripresa producendo estratti conto per dimostrare il prezzo effettivamente percepito; i giudici tributari avevano dato ragione alla contribuente ritenendo l'atto impositivo motivato solo per relationem e non sufficientemente ostensibile. In cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione dell'art. 67, comma 1, lett. a), d.P.R. 917/1986, sostenendo che la mancata indicazione in dichiarazione della plusvalenza legittimasse la ripresa; 2) violazione dell'art. 42 d.P.R. 600/1973, dell'art. 7, comma 1, l. 212/2000 e dell'art. 241/1990, censurando la decisione per non aver valorizzato l'adesione in materia di registro come elemento indiziario e per avere ritenuto invalido l'avviso per difetto di motivazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile, per difetto di autosufficienza, il secondo motivo: l'Agenzia non aveva trascritto o riprodotto nel ricorso il contenuto dell'atto impositivo né indicato dove esso fosse reperibile negli atti di merito, impedendo così alla Corte di verificare la sufficienza della motivazione per relationem e la conoscibilità dell'atto presupposto da parte della contribuente. La Corte ha inoltre richiamato il principio, reso retroattivo dall'art. 5, comma 3, d.lgs. 147/2015, secondo cui in materia IRPEF la plusvalenza non può essere accertata induttivamente solo in base al valore dichiarato/accertato ai fini di altre imposte, perché l'imponibile IRPEF è dato dal corrispettivo percepito meno il costo di acquisto e gli altri costi inerenti. L'inammissibilità del secondo motivo ha reso carente d'interesse anche il primo motivo. L'Agenzia è stata condannata alla rifusione delle spese di legittimità; è stata esclusa l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato perché l'Amministrazione era ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
art. 67, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 917/1986
La norma è evocata per sostenere la tassabilità della plusvalenza da cessione di terreno edificabile, ma la Corte non accoglie la censura perché il motivo resta assorbito dall'inammissibilità del ricorso.
Richiamato come norma sulla motivazione dell'avviso di accertamento; la Corte valorizza l'esigenza di autosufficienza del ricorso e la necessità che l'atto presupposto sia conoscibile e verificabile nel giudizio di legittimità.
art. 7, comma 1, l. n. 212/2000
Richiamato a sostegno dell'obbligo di motivazione degli atti tributari e della loro intelligibilità per il contribuente.
art. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina della motivazione; nel testo la Corte non sviluppa una specifica interpretazione autonoma di tale norma.
art. 5, comma 3, d.lgs. n. 147 del 2015
È qualificato come norma di interpretazione autentica con efficacia retroattiva; esclude l'accertamento induttivo della plusvalenza IRPEF fondato solo sul valore dichiarato o accertato ai fini di altre imposte, poiché la base imponibile IRPEF è il corrispettivo percepito al netto dei costi inerenti.
È il parametro formale di deduzione dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ne esclude l'applicazione poiché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di plusvalenze IRPEF da cessione di terreni edificabili, l'Amministrazione non può fondare l'accertamento induttivo esclusivamente sul valore accertato o definito ai fini dell'imposta di registro o di altre imposte commisurate al valore del bene, perché ai fini IRPEF rileva il corrispettivo effettivamente percepito al netto dei costi inerenti.
- La norma di interpretazione autentica sopravvenuta che chiarisce il criterio di determinazione della plusvalenza ha efficacia retroattiva e si applica anche ai rapporti pendenti.
- Nel ricorso per cassazione che censuri la motivazione di un avviso di accertamento, il ricorrente deve riportare o riprodurre il contenuto dell'atto impugnato, o indicarne con precisione la collocazione processuale, altrimenti la censura è inammissibile per difetto di autosufficienza.
- La motivazione per relationem dell'avviso tributario è scrutinabile solo se il contribuente sia stato posto in condizione di conoscere l'atto presupposto e di verificarne il contenuto.
- L'inammissibilità del motivo che presidia la ratio decidendi rende inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse ogni ulteriore motivo che presupponga la sua previa definizione favorevole.
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