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Sentenza

Sentenza n. 555/2026 - Brescia, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500800

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato automaticamente in favore di un lavoratore straniero

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, deducendo, in sintesi: difetto di motivazione, perché la Prefettura avrebbe genericamente affermato l'incapacità economica del datore senza indicare adeguatamente i dati e il percorso logico seguiti; sproporzione e violazione dei doveri di buona fede e leale collaborazione, anche in ragione dell'avvenuta instaurazione del rapporto di lavoro e del regolare pagamento di retribuzioni e contributi; eccesso di potere per irragionevolezza, poiché il reddito risultante da una dichiarazione integrativa sarebbe stato superiore alla soglia minima di euro 30.000 e il volume d'affari sarebbe stato sufficiente a sostenere il costo del lavoratore; eccesso di potere per contraddittorietà, poiché il nulla osta era stato inizialmente rilasciato e successivamente revocato sulla base di elementi già disponibili; omessa valutazione delle osservazioni e della documentazione prodotte nel procedimento; violazione di un asserito obbligo di motivazione rafforzata nella revoca di un nulla osta già rilasciato; violazione del principio di proporzionalità, del legittimo affidamento, dell'art. 97 Cost., del buon andamento e del dovere di collaborazione. In via subordinata è stato sostenuto che al lavoratore dovesse essere rilasciato un permesso per attesa occupazione. Il ricorrente aveva dichiarato di avere un reddito pari a euro 27.007 per il 2022, inferiore alla soglia di euro 30.000. Solo il 17 maggio 2025, dopo l'adozione della revoca, aveva presentato una dichiarazione integrativa con reddito pari a euro 31.000, giustificando l'incremento con l'indicazione di ulteriori ricavi per euro 54.000 e con il riferimento agli ISA.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla motivazione, all'irragionevolezza e alla contraddittorietà, rilevando che il reddito dichiarato per il 2022 era pari a euro 27.007, quindi inferiore alla soglia minima di euro 30.000 richiesta per l'assunzione. La dichiarazione integrativa, presentata soltanto il 17 maggio 2025, dopo l'adozione della revoca del 2 aprile 2025, non poteva essere utilizzata per dimostrare ex post l'illegittimità del provvedimento. Inoltre, la prospettazione relativa agli ulteriori ricavi non è stata ritenuta attendibile: gli ISA non erano stati prodotti, i 54.000 euro erano stati indicati nel rigo RG3 e non nel rigo RG5 previsto per i ricavi non annotati e gli elementi forniti non dimostravano che l'importo fosse stato inserito per adeguamento agli ISA. Il giudice ha affermato che, ai sensi dell'art. 22 d.lgs. 286/1998, il nulla osta può essere rilasciato automaticamente decorso il termine previsto anche senza la previa verifica dei requisiti, ma deve essere revocato quando le verifiche successive accertino l'insussistenza dei requisiti indispensabili. La revoca, pertanto, costituisce atto dovuto e non richiede una motivazione rafforzata: è sufficiente indicare le ragioni dell'originaria mancanza dei presupposti, che nella specie erano state esposte dalla Prefettura. Sono state respinte anche le censure relative alla mancata considerazione delle osservazioni procedimentali, poiché esse si fondavano sugli ulteriori ricavi non adeguatamente dimostrati. È stata ritenuta inammissibile per genericità la censura relativa a proporzionalità, affidamento, buon andamento e difetto di istruttoria e comunque infondata nel merito: non può sussistere legittimo affidamento sulla stabilità di un nulla osta rilasciato automaticamente senza verifica dei presupposti, quando la legge impone la revoca una volta accertata la loro insussistenza. La domanda subordinata relativa al permesso per attesa occupazione è stata ritenuta priva di interesse per il datore di lavoro e comunque infondata, poiché tale permesso non può essere rilasciato quando l'ingresso per lavoro non si perfeziona per mancanza originaria dei requisiti legali e il lavoratore non abbia mai avuto un titolo di soggiorno da rinnovare. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 3.000, oltre rimborso forfettario del 15%.

Norme richiamate

  • art. 22 d.lgs. 286/1998

    Il nulla osta viene rilasciato automaticamente decorsi sessanta giorni, anche se non è stata ancora verificata la sussistenza dei requisiti per il rilascio; la Prefettura revoca il nulla osta così emesso se, compiute le verifiche, emerge l'insussistenza dei requisiti indispensabili o la sussistenza di ragioni ostative.

    Il nulla osta rilasciato automaticamente senza previa verifica dei requisiti resta soggetto a controllo successivo e deve essere revocato, quale atto dovuto, quando emerga l'originaria insussistenza dei requisiti, tra cui la capacità economica del datore di lavoro.

  • art. 9 d.m. 27.5.2020

    soglia di euro 30.000 richiesta per l'assunzione di un lavoratore

    Il reddito del datore di lavoro deve raggiungere la soglia minima di euro 30.000; il reddito dichiarato di euro 27.007 è risultato insufficiente.

  • art. 9-bis, comma 9, d.l. 50/2017, convertito dalla l. 96/2017

    Per i periodi d'imposta per i quali trovano applicazione gli indici, i contribuenti interessati possono indicare nelle dichiarazioni fiscali ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, per migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale di cui al comma 11.

    Il richiamo agli ISA non dimostra da solo l'effettiva natura degli ulteriori ricavi indicati: il contribuente deve fornire elementi documentali idonei a provare che l'incremento dichiarato derivi dall'applicazione della disciplina sugli ISA.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

    dovere di buona fede e leale collaborazione

    Il dovere di collaborazione non impedisce la revoca obbligatoria di un nulla osta quando, all'esito dei controlli, risultino mancanti i requisiti legali.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    le deduzioni difensive avrebbero dovuto essere presentate almeno trenta giorni liberi prima dell'udienza

    Le ampie deduzioni difensive depositate il giorno precedente all'udienza sono state dichiarate inammissibili perché tardive.

  • art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998

    Il permesso per attesa occupazione presuppone il possesso di un titolo di soggiorno da rinnovare che non possa essere rinnovato per causa imputabile al datore di lavoro; non si applica a chi non abbia mai avuto un titolo di soggiorno e sia entrato sulla base di un nulla osta originariamente privo dei requisiti.

  • art. 37 d.P.R. 394/1999

    Conferma il presupposto del precedente possesso di un titolo di soggiorno ai fini del permesso per attesa occupazione.

Massime di principio

  • Il nulla osta al lavoro subordinato rilasciato automaticamente per decorso del termine può essere successivamente verificato dalla Prefettura e deve essere revocato quando emerga l'originaria insussistenza dei requisiti legali; la revoca, in tal caso, è un atto dovuto e non costituisce esercizio di discrezionalità amministrativa.
  • La revoca di un nulla osta rilasciato automaticamente senza previa verifica dei requisiti non richiede una motivazione rafforzata: è sufficiente indicare le ragioni concrete per cui, all'esito dei controlli, risultano mancanti i presupposti per il rilascio.
  • Ai fini della verifica della capacità economica del datore di lavoro rileva la situazione documentata al momento dell'adozione della revoca; una dichiarazione fiscale integrativa presentata successivamente non può rendere ex post illegittimo il provvedimento già adottato.
  • Il richiamo agli ulteriori componenti positivi dichiarabili ai fini degli ISA non è sufficiente a dimostrare la capacità reddituale richiesta per l'assunzione di un lavoratore straniero se il contribuente non documenta l'effettiva applicazione della disciplina e la corretta imputazione degli importi nella dichiarazione fiscale.
  • Non sussiste un legittimo affidamento sulla stabilità di un nulla osta rilasciato automaticamente prima della verifica dei requisiti, poiché il datore di lavoro deve considerare che il titolo sarà revocato qualora i controlli successivi accertino l'originaria mancanza dei presupposti.
  • Il permesso per attesa occupazione non può essere rilasciato allo straniero che non abbia mai avuto un titolo di soggiorno da rinnovare e il cui ingresso per lavoro sia divenuto inefficace per la mancanza originaria dei requisiti necessari al rilascio del nulla osta.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPermesso di soggiornoAutotutelaPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaLegittimo affidamentoBuona fede e correttezza della PADifetto di motivazione

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