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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04405/2026 del 26/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria ha recuperato, per il periodo d’imposta 2014, maggiori IVA, IRAP e IRES in relazione a operazioni ritenute soggettivamente inesistenti: secondo l’Ufficio, una società avrebbe emesso fatture per prestazioni di manutenzione, ristorazione e prenotazione di soggiorni in realtà rese da personale di altra società, così da fungere da mera interposta fittizia. La contribuente ha contestato l’atto per vizi formali e sostanziali e ha impugnato la decisione di secondo grado che aveva annullato l’accertamento solo per le imposte dirette. In cassazione, l’Agenzia ha proposto un motivo unico lamentando l’errore della Corte tributaria che aveva escluso, per le imposte dirette, la derivazione induttiva di maggiori redditi dalle fatture contestate; la società ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, deducendo: motivazione apparente sulla ritenuta fittizietà delle operazioni; omessa motivazione sul quantum dell’imposizione, perché l’Ufficio avrebbe considerato tutte le fatture benché solo alcune riguardassero prestazioni asseritamente inesistenti; omessa pronuncia sull’eccezione di estinzione della pretesa per effetto degli accordi di adesione conclusi dall’altra società coinvolta e azionati dalla contribuente ex art. 1304 c.c.

La decisione

La Corte ha accolto tutti e tre i motivi del ricorso incidentale della società contribuente, ritenendo nulla la sentenza di appello per motivazione apparente e per omessa pronuncia su uno specifico motivo di gravame. In particolare, ha rilevato che la motivazione della Corte tributaria era solo assertiva e priva di riferimento agli elementi di fatto da cui desumere la natura di società cartiera e la fittizietà soggettiva delle operazioni; inoltre, non aveva esaminato la doglianza relativa al fatto che il calcolo delle imposte avesse incluso anche fatture per prestazioni diverse dalle manutenzioni e dalla ristorazione; infine, aveva omesso di pronunciarsi sull’effetto estintivo degli accordi di adesione intervenuti con la coobbligata. Il motivo principale dell’Agenzia è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 39 d.P.R. 600/1973

    norma posta a fondamento dell’accertamento induttivo dei redditi maggiori

  • art. 41-bis d.P.R. 600/1973

    richiamato quale base normativa dell’atto di accertamento

  • art. 54, comma 5, d.P.R. 633/1972

    richiamato quale base normativa del recupero IVA

  • art. 155, comma 4, c.p.c.

    applicato per ritenere tempestivo il controricorso con ricorso incidentale, poiché il termine scadeva di domenica

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    utilizzato per denunciare nullità della sentenza per motivazione apparente e omessa pronuncia

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato come parametro della sufficienza della motivazione

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992

    richiamato per il requisito di motivazione della sentenza tributaria

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come norma effettivamente violata in relazione all’omessa pronuncia, pur non essendo stata indicata nell’intestazione del motivo

  • art. 1304 c.c.

    evocato dalla contribuente per sostenere l’estensione degli effetti dell’adesione conclusa dalla coobbligata

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito di memoria

  • art. 32, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato nel motivo incidentale come norma violata in relazione alla motivazione

  • Cass. Sez. U. 8053/2014

    richiamata per definire i casi di motivazione apparente dopo la riforma dell’art. 360 c.p.c.

  • Cass. Sez. U. 22232/2016

    richiamata per affermare che la motivazione apparente rende la sentenza nulla come error in procedendo

  • Cass. n. 22598/2018

    richiamata in continuità sul concetto di motivazione apparente

  • Cass. n. 4233/2012

    richiamata per escludere l’inammissibilità del motivo per mancata indicazione espressa dell’art. 112 c.p.c.

  • Cass. n. 25044/2013

    richiamata nello stesso senso

  • Cass. n. 21819/2017

    richiamata nello stesso senso

  • Cass. n. 29952/2022

    richiamata per il principio secondo cui l’omessa pronuncia va denunciata ex art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c.

  • Cass. n. 1755/2006

    richiamata sul vizio di omessa pronuncia

  • Cass. n. 21444/2024

    richiamata sul medesimo principio

  • Cass. n. 25710/2024

    richiamata per definire la statuizione implicita

  • Cass. n. 12131/2023

    richiamata in continuità sulla statuizione implicita

Massime di principio

  • La motivazione è apparente, e quindi la sentenza è nulla, quando è solo graficamente esistente ma non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, perché si limita ad affermazioni astratte o meramente assertive senza riferimenti ai fatti di causa.
  • Nel processo tributario, l’accertamento della natura soggettivamente inesistente delle operazioni richiede una motivazione che espliciti gli elementi fattuali dai quali desumere gli indizi di fittizietà; la mera evocazione di sintomi tipici della cartiera non basta se non sono spiegati i dati concreti che li sorreggono.
  • Quando una parte deduce uno specifico motivo di appello su una questione autonoma e non incompatibile con la decisione resa, il giudice di secondo grado deve pronunciarsi espressamente; l’omessa pronuncia integra nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.
  • La statuizione implicita può essere ravvisata solo se la questione non esaminata risulta logicamente incompatibile con la soluzione adottata su altra questione; se la doglianza è autonoma e compatibile, l’omissione resta un vizio denunciabile.
  • Se una censura di cassazione investe la nullità della sentenza per motivazione apparente o omessa pronuncia, il giudice di legittimità può verificare direttamente il contenuto degli atti processuali e la specificità delle doglianze, trattandosi di error in procedendo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioniProve
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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