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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29007/2025 del 03/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario una serie di cartelle di pagamento deducendo: l'inesistenza giuridica delle notificazioni, perché eseguite a mezzo raccomandata postale; il difetto di motivazione, per la genericità e approssimazione degli importi indicati; la violazione degli artt. 3 l. n. 241/1990 e 7 l. n. 212/2000, nonché dell'art. 12, comma 4, d.P.R. n. 602/1973; e l'illegittimità dell'aggio di riscossione. In primo grado il ricorso era stato accolto solo sulla carenza di motivazione relativa agli interessi. In appello la CTR, su appello principale dell'Agenzia e incidentale della contribuente, aveva riformato la decisione e confermato la legittimità delle cartelle. In cassazione la contribuente ha proposto tre motivi: i primi due, sostanzialmente sovrapponibili, denunciavano la sufficienza della motivazione delle cartelle quanto agli interessi richiesti e l'impossibilità di verificare la fondatezza della pretesa; il terzo censurava l'omessa pronuncia sul motivo relativo all'illegittimità della notifica a mezzo posta.

La decisione

La Corte ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi, perché le cartelle impugnate seguivano un avviso di accertamento e una pronuncia della CTR che avevano già determinato il quantum del debito: in tale ipotesi è sufficiente il richiamo agli atti presupposti per soddisfare l'obbligo di motivazione. Ha inoltre dichiarato inammissibile il terzo motivo, rilevando che la notifica diretta a mezzo posta dell'incaricato della riscossione è valida con la sola consegna al domicilio del destinatario e la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento, senza necessità di indicare le generalità del consegnatario. Il ricorso è stato quindi rigettato; la ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 3 l. n. 241/1990

    richiama l'obbligo di motivazione degli atti amministrativi; nel caso di cartelle successive ad atti presupposti, la motivazione può essere soddisfatta mediante rinvio agli atti precedenti.

  • art. 7 l. n. 212/2000

    richiede la motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria; la cartella è congruamente motivata quando rinvia all'atto fiscale presupposto che ha già determinato il debito.

  • art. 12, comma 4, d.P.R. n. 602/1973

    richiamato dalla ricorrente come norma violata; dal testo non emerge una specifica interpretazione della Corte su tale disposizione.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    indicato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    invocato per omesso esame di un fatto decisivo; il motivo è stato ritenuto inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando la cartella di pagamento segue un atto impositivo o una decisione che ha già determinato il quantum dell'obbligazione tributaria e degli accessori, l'obbligo di motivazione è assolto mediante il semplice richiamo dell'atto presupposto e l'indicazione dell'importo richiesto per gli ulteriori accessori.
  • Se la cartella costituisce il primo atto con cui viene azionata la pretesa per interessi, essa deve indicare l'importo, la base normativa degli interessi e la decorrenza, ma non è necessaria la specificazione analitica dei singoli tassi o del dettaglio matematico del calcolo.
  • La notifica diretta a mezzo posta dell'incaricato della riscossione è valida con la consegna del plico al domicilio del destinatario e la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento da parte del ricevente, senza che sia necessaria l'indicazione delle generalità della persona che ha materialmente ricevuto l'atto, se la legge non lo prevede.
  • Il ricorso per cassazione che si limita a riproporre censure già superate dalla giurisprudenza consolidata o che non coglie la ratio della decisione impugnata è destinato al rigetto o all'inammissibilità, secondo la natura del vizio dedotto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneNotificazioniRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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