Cassazione Civile, Ordinanza n. 24715/2023 del 17/08/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento IVA emessi nei confronti di una società per operazioni dichiarate non imponibili come cessioni intracomunitarie ex art. 41 del d.l. n. 331 del 1993. L'Ufficio contestava che le fatture recassero codici identificativi riferiti a imprese comunitarie già cessate, dunque non più soggetti IVA, e che la società non avesse verificato la correttezza del numero identificativo del cessionario. La CTR del Molise aveva dichiarato cessata la materia del contendere per l'anno 2005 e, per l'anno 2003, aveva annullato l'accertamento ritenendo sufficiente l'indicazione della partita IVA e non necessaria quella del codice identificativo estero. L'Agenzia ricorreva per cassazione con cinque motivi: 1) nullità della sentenza per avere deciso su una fattispecie diversa da quella oggetto di causa, trattando dell'omessa indicazione del codice invece che dell'indicazione di codici appartenenti a soggetti cessati; 2) omesso esame del fatto decisivo che i codici riguardavano soggetti cessati da tempo; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. per mancata prova, da parte della società, che l'erronea indicazione dipendesse da mero errore; 4) violazione degli artt. 41 e 50 del d.l. n. 331 del 1993, perché per la non imponibilità delle cessioni intracomunitarie il cedente deve verificare il numero di identificazione del cessionario e sopporta le conseguenze dell'inesistenza o invalidità del codice; 5) violazione dell'art. 21, comma 7, del d.P.R. n. 633 del 1972, assumendo l'imponibilità delle operazioni soggettivamente inesistenti poiché effettuate verso soggetti cessati.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo assorbiti gli altri. Ha rilevato che la sentenza impugnata era affetta da nullità assoluta perché motivata su una questione diversa da quella effettivamente controversa: la CTR aveva deciso come se si trattasse di omessa indicazione del codice identificativo del cessionario estero, mentre il thema decidendum riguardava l'uso in fattura di codici appartenenti a soggetti che avevano cessato l'attività. Tale incongruenza impediva la chiara riconducibilità della decisione al rapporto dedotto in giudizio e integrava un vizio rilevabile d'ufficio. Ne è seguita la cassazione della sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado territorialmente competente, che dovrà riesaminare la controversia e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 41, comma 1, lett. a), d.l. n. 331 del 1993
richiamato come disposizione che disciplina la non imponibilità delle cessioni intracomunitarie e gli adempimenti connessi all'identificazione del cessionario
art. 41, comma 1, lett. c), d.l. n. 331 del 1993
invocato dalla ricorrente per sostenere che, ai fini della non imponibilità, il cedente deve verificare il numero di identificazione del cessionario
art. 50, commi 1 e 2, d.l. n. 331 del 1993
richiamato per affermare l'obbligo di comunicazione e verifica del numero identificativo del soggetto comunitario
art. 21, comma 7, d.P.R. n. 633 del 1972
invocato per sostenere l'imponibilità delle operazioni soggettivamente inesistenti
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato come parametro del vizio di motivazione/ contenuto della sentenza tributaria
richiamato per la censura di ultrapetizione o pronuncia su questione diversa da quella dedotta
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
base del motivo di ricorso relativo alla nullità della sentenza per vizio processuale
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
base del motivo relativo all'omesso esame di un fatto decisivo
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
base dei motivi di violazione di legge
richiamato in relazione al riparto dell'onere della prova sulla corretta indicazione/validità dei codici identificativi
Massime di principio
- La sentenza tributaria è nulla quando la motivazione e la decisione sono riferite a una fattispecie diversa da quella effettivamente devoluta al giudice, poiché manca il minimo necessario per identificare in modo univoco il rapporto controverso e produrre l'effetto di certezza proprio del giudicato.
- Il vizio di decisione su un thema decidendum diverso da quello reale è rilevabile d'ufficio in cassazione, anche se non tutte le altre censure vengono esaminate per assorbimento.
- Quando il giudice di merito decide su presupposti fattuali o giuridici non corrispondenti al contenuto della controversia, la sentenza va cassata con rinvio per nuovo esame della lite.
- In materia tributaria, l'esatta individuazione dell'oggetto del giudizio è presupposto imprescindibile della validità della motivazione e del dispositivo; l'errore di qualificazione della fattispecie processuale può integrare nullità radicale della decisione.
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