Cassazione Civile, Ordinanza n. 08274/2025 del 29/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva emesso un avviso di accertamento sintetico per l'anno d'imposta 2008, ai sensi dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973, recuperando a tassazione un maggior reddito sulla base del possesso di beni indice di capacità contributiva (immobili, motociclo e autovettura). Il contribuente aveva contestato l'atto sostenendo di aver ricevuto in eredità nel 2003 numerosi immobili di pregio, poi venduti, e di aver così avuto una disponibilità finanziaria molto rilevante. La CTP aveva annullato l'avviso; la CTR aveva invece rigettato l'appello dell'Ufficio ritenendo sufficiente, quale prova contraria, la dimostrazione della vendita dei beni ereditari e della percezione del prezzo. In cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973, degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., per avere la CTR ritenuto sufficiente, per vincere la presunzione di maggior reddito, la sola allegazione della vendita di un bene ereditato e dell'incasso dell'intero prezzo, senza prova documentale della concreta disponibilità della somma, della sua entità, durata e idoneità a coprire le spese contestate; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente ai sensi dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992 e art. 360 n. 4 c.p.c., perché la CTR aveva affermato in modo apodittico che il prezzo sarebbe stato versato nel 2007, senza considerare che il bene era stato venduto da più eredi e che al contribuente, al più, sarebbe spettata solo una quota del ricavato.
La decisione
La Corte ha accolto integralmente il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto fondato il primo motivo, precisando che nella prova contraria al redditometro il contribuente che invochi la disponibilità di ulteriori redditi o di somme derivanti da dismissioni patrimoniali deve fornire riscontri documentali idonei a dimostrarne esistenza, entità e durata del possesso; la mera allegazione della vendita di beni ereditari e dell'incasso del prezzo non basta, soprattutto in mancanza di documentazione bancaria o equivalente. Ha ritenuto fondato anche il secondo motivo, osservando che la motivazione della CTR era solo apparente e apodittica, perché non si confrontava con i plurimi elementi dedotti dall'Ufficio, in particolare con la circostanza che la vendita era stata effettuata da più coeredi e che quindi il contribuente non poteva presumersi destinatario dell'intero corrispettivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, per nuovo esame della prova contraria e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. n. 600/1973
comma 4; comma 5; comma 6
nel periodo ratione temporis, il redditometro consente all'Ufficio di presumere il reddito complessivo netto sulla base di elementi e circostanze di fatto certi costituenti indici di capacità contributiva; il contribuente può vincere la presunzione solo con prova contraria documentale della sussistenza e disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta, oppure della insussistenza o minor entità del reddito presunto
art. 2697 c.c.
richiamato per la ripartizione dell'onere della prova nella contestazione dell'accertamento sintetico, gravando sul contribuente la prova contraria nei limiti indicati dall'art. 38 d.P.R. n. 600/1973
artt. 2727-2729 c.c.
richiamati in relazione alla prova presuntiva: gli indici di capacità contributiva e gli elementi difensivi del contribuente devono essere valutati secondo i criteri delle presunzioni semplici e della loro gravità, precisione e concordanza
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
richiamato quale parametro della motivazione della sentenza tributaria, la cui inosservanza può determinare nullità per motivazione apparente
art. 360 n. 3 c.p.c.
rubrica del vizio di violazione di legge dedotto con il primo motivo
art. 360 n. 4 c.p.c.
rubrica del vizio di nullità della sentenza dedotto con il secondo motivo
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
richiamato per precisare che, dopo la riforma del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al "minimo costituzionale"
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato per affermare che la motivazione deve superare il livello minimo costituzionalmente richiesto e non può essere meramente apparente
Massime di principio
- Nel giudizio sull'accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600/1973, la prova contraria del contribuente non può ridursi ad affermazioni generiche sulla provenienza patrimoniale delle somme, ma deve essere sorretta da documentazione idonea a dimostrare la concreta disponibilità delle risorse, la loro entità e la durata del possesso, in modo tale da renderle effettivamente compatibili con le spese o gli incrementi patrimoniali contestati.
- Quando il contribuente invoca la vendita di beni ereditati o di altri cespiti come fonte della provvista, il giudice deve verificare con rigore non solo l'esistenza della vendita, ma anche chi sia titolare del corrispettivo e in quale misura, specie se il bene risulti ceduto da più soggetti o in comunione ereditaria.
- La prova contraria al redditometro può anche essere presuntiva, ma deve comunque risultare idonea a contrastare efficacemente la presunzione dell'Ufficio; non è sufficiente una ricostruzione astratta o apodittica priva di riscontro documentale o logico nei fatti decisivi.
- In sede di legittimità è censurabile solo la motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; non è invece più deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione, essendo il controllo della Cassazione limitato al minimo costituzionale.
- La sentenza tributaria è nulla per motivazione apparente quando enuncia conclusioni senza rendere percepibile l'iter logico seguito e senza confrontarsi con gli elementi fattuali decisivi prospettati dalla parte soccombente.
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