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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34890/2023 del 13/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (ente impositore; concessionario; amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce dall'impugnazione, da parte di una contribuente, di un'intimazione di pagamento fondata su più cartelle esattoriali relative a tributi diversi, tra cui diritti camerali, sanzioni amministrative camerali e crediti erariali (IRPEF, IRAP, IVA, imposta di registro e canone radio). La Commissione tributaria provinciale aveva accolto i ricorsi riuniti; la CTR aveva respinto l'appello. In cassazione la Camera di commercio deduceva: (1) nullità per omessa pronuncia sull'appello relativo alle cartelle per il diritto annuale camerale; (2) violazione degli artt. 2946 e 2948 c.c. per avere ritenuto quinquennale la prescrizione del diritto camerale; (3) violazione delle norme sulla giurisdizione tributaria per la parte concernente una cartella riferita a sanzioni amministrative camerali. L'Agenzia delle entrate ricorreva a sua volta, ma in via autonoma, deducendo: (1) violazione degli artt. 2946 e 2948 c.c. e della L. 147/2013, per avere la CTR ritenuto quinquennale la prescrizione dei crediti erariali; (2) nullità per difetto di giurisdizione sulla cartella relativa alle sanzioni camerali. La contribuente resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale.

La decisione

La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere per una serie di cartelle perché coperte dallo stralcio ex lege dei debiti fino a 1.000 euro affidati alla riscossione tra il 2000 e il 2010; ha accolto il secondo motivo della Camera di commercio solo nella parte in cui la CTR aveva dichiarato prescritti anche i diritti camerali relativi all'annualità 2008, poiché alla data dell'intimazione non era ancora decorso il termine quinquennale; ha rigettato il primo motivo della Camera di commercio (nessuna omessa pronuncia, motivazione sufficientemente comprensibile); ha dichiarato assorbito il terzo motivo della Camera di commercio e il secondo motivo dell'Agenzia delle entrate-riscossione per cessazione della materia del contendere sulla cartella relativa alle sanzioni amministrative; ha dichiarato inammissibile il ricorso autonomo dell'Agenzia delle entrate per difetto di autonoma legittimazione ad impugnare, essendo stata essa mera interventrice adesiva in appello e non titolare di un interesse autonomo a ricorrere; ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha respinto il ricorso introduttivo della contribuente limitatamente alla cartella residua n. 04120110020904488001, compensando integralmente le spese.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Individua i vizi dedotti nei ricorsi per cassazione: nullità della sentenza e violazione di legge.

  • art. 2946 c.c.

    Richiamato per escludere che il diritto camerale sia soggetto al termine ordinario decennale; la Corte conferma invece che non trova applicazione in via generale al credito periodico in esame.

  • art. 2948 c.c.

    Il diritto annuale camerale, per la sua natura periodica, è soggetto alla prescrizione quinquennale.

  • art. 1 d.lgs. 546/1992

    Richiamato nel motivo sulla giurisdizione tributaria, poi non accolto.

  • art. 18 l. 580/1993

    Norma istitutiva del diritto annuale camerale, versato con cadenza annuale a finanziamento ordinario delle camere di commercio.

  • art. 13 l. 289/2002

    La Corte ne valorizza l'estensione alle Camere di commercio per qualificare il diritto annuale come tributo.

  • art. 5-quater d.l. 282/2002

    Estende alle Camere di commercio la disciplina tributaria richiamata per il diritto annuale.

  • d.P.R. 247/2004

    Richiamato per affermare che la cancellazione d'ufficio dell'impresa rileva solo a determinate condizioni e con efficacia dalla data di avvio del procedimento.

  • art. 20 d.lgs. 472/1997

    Usato per ribadire il termine quinquennale relativo all'irrogazione delle sanzioni.

  • art. 10 d.m. 54/2005

    Prevede la prescrizione quinquennale del diritto alla riscossione della sanzione dalla notificazione dell'atto di irrogazione.

  • art. 4 d.l. 119/2018

    Introduce lo stralcio automatico ex lege dei debiti residui fino a 1.000 euro affidati alla riscossione tra il 2000 e il 2010.

  • art. 384 c.p.c.

    Consente la decisione nel merito senza rinvio quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 1188 c.c.

    L'agente della riscossione è qualificato come soggetto incaricato dal creditore e autorizzato a ricevere il pagamento, privo di autonoma titolarità del credito.

  • art. 2953 c.c.

    La Corte richiama il principio delle Sezioni Unite per escludere la conversione del termine breve in quello ordinario decennale in caso di mancata impugnazione dell'atto di riscossione.

  • art. 2 d.lgs. 546/1992

    Richiamato nel motivo sulla giurisdizione, ma non fonda una diversa soluzione nel caso concreto.

  • art. 6 d.lgs. 1 settembre 2011

    Richiamato nel motivo sulla giurisdizione dalla concessionaria, senza accoglimento.

  • artt. 2435 e 2435-bis c.c.

    Evocati nel motivo relativo alle sanzioni camerali, senza che la censura sia accolta in modo autonomo.

Massime di principio

  • Il diritto annuale dovuto alle camere di commercio ha natura di tributo periodico e, in quanto obbligazione di durata con cadenza annuale, è soggetto alla prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c., non al termine decennale generale.
  • Ai fini della prescrizione dei crediti riscossi mediante ruolo, il mancato esercizio del potere di opposizione o impugnazione dell'atto di riscossione non comporta la conversione automatica della prescrizione breve in quella decennale ex art. 2953 c.c., salvo i casi in cui si sia formato un giudicato sostanziale sul credito.
  • L'agente della riscossione, quale mero incaricato della riscossione e destinatario del pagamento, non è titolare del credito e non ha autonoma legittimazione ad impugnare la decisione di merito quando la contestazione riguarda il rapporto sostanziale con l'ente impositore; l'impugnazione autonoma spetta all'ente creditore.
  • In presenza di un provvedimento normativo di stralcio automatico dei debiti di modesto importo affidati alla riscossione in un determinato arco temporale, il giudizio deve essere dichiarato estinto limitatamente alle posizioni rientranti nell'ambito applicativo della disciplina sopravvenuta.
  • La censura di omessa pronuncia non è fondata quando la sentenza, pur redatta in modo non lineare, consente comunque di ricostruire la ratio decidendi e di esercitare il controllo di legittimità sul percorso argomentativo del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazioneAccertamentoRiscossione
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneGiudicatoOnere della prova

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