Sentenza del 29/08/2023 n. 25384 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A.A. aveva versato nel 2008 una rata pari a Euro 60.000 di una somma una tantum (pension compensatoria) riconosciuta da sentenza spagnola e rateizzata; tale somma era stata tassata in Spagna in capo alla percettrice B.B. A.A. aveva portato in deduzione l'importo nella dichiarazione dei redditi 2009 (periodo 2008). L'Ufficio italiano contestò la deducibilità (ai sensi del Tuir) e recuperò imposte, addizionali, interessi e sanzioni; A.A. propose ricorsi in Commissione tributaria provinciale e regionale che respinsero il ricorso; in Cassazione A.A. dedusse violazione dell'art. 10, comma 1, lett. c) del D.P.R. 917/1986 (principio di simmetria), eccezioni di incostituzionalità (artt. 3 e 53 Cost.), violazione della Convenzione Italia-Spagna sulla doppia imposizione, violazione del diritto UE di libera circolazione e non discriminazione, e doglianze sulle sanzioni per presunta incertezza normativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Ha ritenuto che l'art. 10, comma 1, lett. c) del Tuir sia letteralmente ed inequivocabilmente limitativo: la deducibilità riguarda gli assegni periodici corrisposti al coniuge, mentre gli assegni una tantum non sono deducibili anche se versati in rate. Ha escluso che il trattamento fiscale adottato dal paese del percettore (Spagna) pregiudichi l'applicazione della norma italiana in assenza di una specifica disposizione convenzionale o sovranazionale che imponga diversamente. Ha inoltre escluso che la Convenzione italo-spagnola imponga tutela della cosiddetta doppia imposizione economica in casi come questo (art. 22 Convenzione evita la doppia imposizione giuridica sullo stesso soggetto), e ha ritenuto infondati i profili riferiti al Trattato UE (libera circolazione e non discriminazione). Il motivo relativo alle sanzioni è stato dichiarato inammissibile per novità. Sono state confermate le somme iscritte a ruolo e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986 (Tuir), art. 10, comma 1, lett. c)
La norma consente la deduzione dal reddito imponibile solo degli 'assegni periodici corrisposti al coniuge'; gli assegni una tantum sono esclusi dalla deducibilità anche se rateizzati. La ratio è evitare che importi non tassati in capo al percettore sfuggano totalmente a imposizione nell'ordinamento italiano.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 ter
Norma utilizzata dall'Ufficio per il controllo formale che ha rilevato l'indebita deduzione, dando avvio all'accertamento e iscrizione a ruolo.
Convenzione tra Italia e Spagna per evitare le doppie imposizioni (ratificata con L. n. 663/1980), art. 22
La Convenzione mira ad evitare la doppia imposizione giuridica sullo stesso soggetto; non contiene disposizioni che obblighino l'Italia a riconoscere deducibilità per assegni una tantum pagati a soggetto residente in Spagna. Non estende la tutela alla doppia imposizione economica tra soggetti diversi.
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, artt. 18 e 21
I principi di non discriminazione e libera circolazione non impongono l'armonizzazione dei regimi fiscali nazionali in materia di deducibilità degli assegni una tantum; l'assenza di deducibilità in Italia non costituisce ostacolo illegittimo alla libera circolazione o discriminazione in assenza di una normativa UE che disciplini la materia.
Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 3 e 53
La Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata dal ricorrente: la diversa disciplina fiscale nazionale non offende i principi di uguaglianza e capacità contributiva in modo tale da giustificare la declaratoria di incostituzionalità della norma.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8
Richiamato dal ricorrente in relazione alla motivazione del giudice, non ha trovato accoglimento perché la censura riferita alle sanzioni è stata considerata nuova e quindi inammissibile in cassazione.
L. n. 212 del 2000, art. 10, comma 3
Richiamata in relazione alla controversia sulle sanzioni e sulla presunta incertezza normativa; la Corte ha ritenuto la questione non ammissibile per novità e ha osservato la chiarezza letterale della norma.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater e comma 1 bis
Norme richiamate in sentenza per la determinazione del contributo unificato da versare in caso di condanna sulle spese di giudizio.
Massime di principio
- In Italia la deducibilità degli assegni corrisposti al coniuge è riconosciuta solo per gli assegni periodici; gli assegni una tantum (anche se rateizzati) non sono deducibili ai fini IRPEF in base all'art. 10, comma 1, lett. c) del Tuir.
- Il fatto che il percettore estero sia stato tassato nel suo Paese non modifica automaticamente il trattamento fiscale italiano: la simmetria fiscale tra imponibile del percettore e deducibilità del pagante vale, salvo diversa disposizione, nel solo ambito del diritto interno.
- I trattati bilaterali per evitare le doppie imposizioni tutelano soprattutto la doppia imposizione giuridica del medesimo reddito sullo stesso soggetto e non prevedono, in assenza di clausole specifiche, l'estensione di deduzioni che la legge interna non concede.
- Le norme dell'Unione Europea sul libero movimento e non discriminazione non obbligano gli Stati membri a uniformare le regole fiscali in materia di deducibilità degli assegni familiari: le differenze di disciplina fiscale tra Stati non costituiscono di per sé violazione dei principi UE.
- In casi transfrontalieri è opportuno verificare anticipatamente: a) la qualificazione giuridica del pagamento (periodico vs una tantum) nella legge del Paese di pagamento; b) le disposizioni del trattato fiscale applicabile; c) la possibilità di ottenere crediti d'imposta per imposte pagate all'estero o di concordare soluzioni contrattuali diverse. Se si intende pretendere deducibilità in Italia, la questione va portata nella fase di merito con specifico riferimento a norme convenzionali o regolamentari applicabili.
- Per contrastare sanzioni amministrative è importante sollevare con tempestività e chiarezza ragioni di incertezza normativa davanti ai giudici di merito; in Cassazione questioni nuove possono essere dichiarate inammissibili.
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