Cassazione Civile, Ordinanza n. 23597/2026 del 20/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente impositore)
La controversia
Un consorzio di bonifica ha impugnato in Cassazione la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro la decisione di primo grado, favorevole al contribuente, relativa a un avviso di pagamento per contributi consortili per opere irrigue dell'annualità 2018. Il ricorso era affidato a quattro motivi: con il primo si deduceva violazione dell'art. 19 d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che l'atto annullato non fosse tra quelli impugnabili; con il secondo si lamentava la mancata verifica della tempestività del ricorso introduttivo del contribuente; con il terzo si contestava la qualificazione del consorzio come "inesistente" o estinto dopo la riforma regionale siciliana sui consorzi di bonifica, con conseguente ritenuta inammissibilità dell'appello; con il quarto si denunciavano ulteriori violazioni connesse all'inquadramento del rapporto tra nuovo consorzio e consorzi territoriali accorpati. Preliminarmente, il resistente eccepiva l'inammissibilità del ricorso per difetto di asseverazione di conformità della procura notificata via PEC da originale analogico; la Corte ha respinto l'eccezione rilevando che la conformità non era stata contestata e che la successiva attestazione di conformità era stata depositata.
La decisione
La Corte ha respinto i primi due motivi di ricorso, ha accolto il terzo motivo nei termini indicati, dichiarando assorbito il quarto, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione, anche per le spese. Sul piano della motivazione, la Corte ha ritenuto che l'elencazione degli atti impugnabili ex art. 19 d.lgs. n. 546/1992, pur tassativa, non esclude l'impugnabilità di ogni atto idoneo a manifestare una specifica pretesa tributaria; ha giudicato inammissibile la doglianza sulla tempestività perché non era stata dedotta in concreto alcuna tardività; soprattutto, ha affermato che la riforma regionale siciliana non ha determinato l'immediata estinzione dei consorzi preesistenti, poiché l'art. 13 della l.r. n. 5/2014 ha natura programmatica e ha previsto un periodo transitorio, più volte prorogato, durante il quale i consorzi originari hanno continuato a operare e a conservare la legittimazione ad adottare anche atti tributari. Ne consegue la validità dell'avviso emesso nel periodo transitorio. Il giudice del rinvio dovrà riesaminare la controversia in conformità a tali principi.
Norme richiamate
L'elencazione degli atti impugnabili è tassativa, ma è comunque impugnabile ogni atto dell'ente impositore che renda nota al contribuente una specifica pretesa tributaria con indicazione delle ragioni fattuali e giuridiche, anche se non espressamente previsto dalla norma.
La doglianza sulla tempestività è infondata se il ricorrente non deduce concretamente che l'impugnazione sia stata proposta oltre il termine di sessanta giorni.
art. 24 Cost.
Richiamato a fondamento dell'interpretazione estensiva della tutela giurisdizionale del contribuente contro gli atti impositivi sostanziali.
art. 53 Cost.
Richiamato a sostegno della possibilità per il contribuente di difendersi contro pretese tributarie sostanziali anche se veicolate da atti non tipizzati.
art. 97 Cost.
Richiamato per giustificare un'interpretazione che consenta il controllo della pretesa fiscale e la corretta azione della pubblica amministrazione.
art. 196-novies disp. att. c.p.c.
Disciplina la certificazione di conformità delle copie informatiche di atti formati su supporto analogico.
Prescrive la produzione della procura speciale a pena di improcedibilità, ma la mancanza di attestazione di conformità, se non contestata la difformità, non comporta improcedibilità.
Consente il deposito di documenti relativi all'ammissibilità fino a quindici giorni prima dell'udienza.
art. 13 l.r. Sicilia 28 gennaio 2014, n. 5
La norma ha valore programmatico: istituisce i nuovi consorzi e ridefinisce gli ambiti territoriali, ma non comporta di per sé l'immediata estinzione dei consorzi preesistenti, che continuano a operare nel periodo transitorio.
Richiamato nel regolamento organizzativo per descrivere il periodo transitorio, ma la Corte afferma che l'eventuale richiamo al mandato senza rappresentanza non incide sulla validità degli atti né sulla permanenza del potere dell'ente preesistente.
art. 21-septies l. n. 241/1990
Richiamato nel quarto motivo, rimasto assorbito, senza statuizione autonoma della Corte sul punto.
Massime di principio
- La mancata attestazione di conformità della copia informatica della procura conferita su supporto analogico, quando la conformità non sia contestata dalla controparte e la regolarizzazione intervenga nei termini utili, integra una irregolarità sanabile e non determina di per sé l'improcedibilità del ricorso per cassazione.
- L'elencazione degli atti impugnabili nel processo tributario è tassativa, ma va letta in modo da garantire la tutela effettiva del contribuente: è impugnabile ogni atto dell'ente impositore che manifesti una specifica pretesa fiscale, anche se non tipizzato, purché contenga l'esplicitazione delle ragioni fattuali e giuridiche della pretesa.
- La censura di tardività del ricorso introduttivo è inidonea se non è allegato e dimostrato concretamente che l'impugnazione sia stata proposta oltre il termine legale.
- La riforma organizzativa di un ente pubblico o para-pubblico non comporta automaticamente l'estinzione dei precedenti enti se la legge prevede un assetto transitorio e la continuità dei rapporti giuridici; in tal caso gli enti preesistenti conservano la legittimazione ad operare e a emettere atti fino al completamento del processo di riordino.
- Quando il giudice di merito qualifichi erroneamente come inesistente un ente ancora operante nel periodo transitorio, la decisione va cassata perché l'atto emesso dall'ente conserva validità finché perdura la sua legittimazione funzionale e organizzativa.
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