Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 23543/2026 del 20/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia trae origine da una domanda di risarcimento del danno proposta dal cessionario del credito vantato dal danneggiato per un sinistro stradale, nei confronti dell’assicuratore del veicolo ritenuto responsabile. Il giudice di merito aveva rigettato la domanda, ritenendo non sufficientemente provata la dinamica del sinistro: pur essendo stato prodotto un modulo di constatazione amichevole (CAI) sottoscritto da entrambi i conducenti, il tribunale aveva reputato dubbia la ricostruzione ivi contenuta, valorizzando la mancata indicazione del teste poi escusso, la mancata menzione della dinamica nella lettera di messa in mora e l’assenza di data certa delle fotografie del veicolo. Il ricorrente ha proposto cinque motivi: con il primo, in tre sotto-motivi, ha denunciato violazione di norme sulla prova e sull’efficacia del CAI, omessa valorizzazione della mancata risposta all’interrogatorio formale e omessa/erronea considerazione della prova testimoniale; con il secondo ha dedotto omessa pronuncia e motivazione contraddittoria/illogica; con il terzo ha lamentato omesso esame di fatti decisivi; con il quarto e il quinto ha denunciato omessa pronuncia sulla domanda subordinata di risarcimento in via paritaria ex art. 2054 c.c. nella misura del 50%.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo sotto-motivo del primo motivo, ritenendo assorbite tutte le altre censure. Ha affermato che la sottoscrizione del modulo CAI da parte di entrambi i conducenti genera una presunzione iuris tantum circa la verificazione del sinistro nelle modalità ivi indicate, presunzione che può essere superata solo da una prova contraria effettiva e certa. Nel caso concreto, il tribunale aveva invece tratto il dubbio sulla dinamica solo dalla ritenuta inattendibilità di elementi probatori offerti dall’attore (testimone e fotografie), senza individuare una vera prova contraria idonea a sovvertire la presunzione derivante dal CAI. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente sul riparto dell’onere probatorio; la Corte lo legge in combinazione con la presunzione legale derivante dal CAI e con la necessità di prova contraria specifica per superarla

  • art. 115 c.p.c.

    invocato dal ricorrente per censurare la valutazione della prova; nel caso concreto la Corte non affronta il merito di tale doglianza perché assorbita

  • art. 116 c.p.c.

    invocato dal ricorrente in tema di valutazione delle prove; la Corte assorbe la censura principale e non ne sviluppa ulteriormente l’esame

  • art. 143, comma 2, d.lgs. n. 209 del 2005

    la sottoscrizione congiunta del modulo di constatazione amichevole determina una presunzione iuris tantum del fatto che il sinistro si sia verificato con le modalità indicate nel modulo

  • art. 2733 c.c.

    richiamato dal ricorrente come norma sulla prova/confessione; non costituisce il centro della ratio decidendi

  • art. 2735 c.c.

    richiamato dal ricorrente; non assume rilievo decisivo nella decisione

  • art. 232 c.p.c.

    invocato per la mancata risposta all’interrogatorio formale; la questione resta assorbita

  • art. 135, comma 3-bis e 3-ter quater, d.lgs. n. 209 del 2005

    richiamato dal ricorrente per la disciplina dell’indicazione dei testimoni nel modulo CAI; la Corte evidenzia che tale profilo non consente comunque di negare la presunzione derivante dal modulo sottoscritto da entrambi i conducenti

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato in relazione ai vizi motivazionali e alla pretesa omissione di pronuncia; doglianze assorbite

  • artt. 99 e 112 c.p.c.

    richiamati per la denuncia di omessa pronuncia sulla domanda subordinata ex art. 2054 c.c.; questioni assorbite

  • art. 2054 c.c.

    richiamato per la domanda subordinata di riparto/parità di responsabilità tra conducenti; non esaminato nel merito per assorbimento

  • art. 360 c.p.c.

    utilizzato quale parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge, omessa pronuncia e omesso esame di fatti decisivi

Massime di principio

  • La sottoscrizione del modulo di constatazione amichevole da parte di entrambi i conducenti integra una presunzione iuris tantum sulla dinamica del sinistro e sulle sue conseguenze, opponibile all’assicuratore.
  • Per superare la presunzione derivante dal CAI non è sufficiente mettere in dubbio o indebolire le prove di parte attrice: occorre una prova contraria positiva, certa e incompatibile con quanto attestato nel modulo.
  • L’inattendibilità di una testimonianza o di documenti fotografici prodotti a sostegno della domanda non equivale, di per sé, a prova del contrario rispetto alla ricostruzione contenuta nel CAI.
  • Quando il giudice di merito esclude la rilevanza del modulo CAI, deve indicare una vera prova contraria; la mera valorizzazione di indici di dubbio non basta a vincere la presunzione legale.
  • Se il motivo accolto è logicamente preliminare e idoneo a definire la censura decisiva, le ulteriori doglianze restano assorbite.

Come è indicizzato

MaterieRC autoProveImpugnazioni
RamiAssicurazioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.