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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23561/2026 del 20/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2005, con cui l’amministrazione finanziaria, ritenuta l’inattendibilità complessiva delle scritture contabili, aveva ricostruito induttivamente il reddito d’impresa ai sensi dell’art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, recuperando a tassazione ricavi non dichiarati pari a euro 466.297,00, ritenuti corrispondenti a finanziamenti dei soci versati nell’anno. La società aveva contestato in primo e secondo grado l’inattendibilità delle scritture, la legittimità dell’accertamento induttivo fondato sugli studi di settore, l’antieconomicità della gestione e l’assimilazione a reddito occulto delle somme versate dai soci. In cassazione ha proposto un solo motivo, deducendo la nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente e violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 132, n. 4, c.p.c., assumendo che la CTR avesse omesso di esaminare la documentazione prodotta: in particolare, la documentazione sulla mancata utilizzazione dell’apertura di credito bancaria al 31 dicembre 2005, sulla rielaborazione dello studio di settore, sul costo del personale, sulle ragioni della ridotta redditività e sulla provenienza delle somme versate dai soci.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la censura nella parte in cui, sotto la veste dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., mirava a denunciare una insufficiente valutazione delle prove e l’omessa considerazione della documentazione prodotta, perché il vizio deducibile è solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo, secondo il nuovo testo dell’art. 360, n. 5, e perché operava altresì la preclusione della "doppia conforme" ex art. 348-ter c.p.c., essendo la decisione d’appello confermativa di quella di primo grado sulle stesse ragioni di fatto. Ha poi escluso la sussistenza di una motivazione apparente, rilevando che la CTR aveva indicato con chiarezza le due rationes decisive: l’assenza di specifiche deduzioni idonee a giustificare, alla luce del reddito dichiarato dai soci, il finanziamento di oltre 466.000 euro; e la mancata contabilizzazione di un debito bancario di tre milioni di euro nel bilancio 2005, con errata qualificazione dell’operazione come mutuo anziché come apertura di credito. Condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ordine di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973

    consente l’accertamento induttivo del reddito d’impresa in presenza di complessiva inattendibilità delle scritture contabili

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    nel testo novellato consente solo la denuncia dell’omesso esame di un fatto storico decisivo e non più l’insufficienza o contraddittorietà della motivazione

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    richiede una motivazione della sentenza tributaria, ma nel caso concreto la CTR è stata ritenuta sufficientemente motivata

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    la sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto; qui la motivazione non è stata ritenuta apparente

  • art. 348-ter c.p.c.

    preclude il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. in caso di doppia conforme, salvo che il ricorrente indichi differenze tra le ragioni di fatto delle due decisioni

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    impone di indicare specificamente gli atti e i documenti su cui il ricorso si fonda, nel dedurre l’omesso esame di un fatto decisivo

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiede il deposito dei documenti e degli atti sui quali il ricorso si fonda

  • art. 62 d.lgs. n. 546 del 1992

    il giudizio di legittimità in materia tributaria non ha connotazioni di specialità rispetto al regime processuale comune

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di rigetto integrale del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

Massime di principio

  • Nel vigente art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è deducibile solo l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non è più consentito censurare la mera insufficienza, contraddittorietà o genericità della motivazione.
  • In caso di "doppia conforme", il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica e dimostra che le ragioni di fatto poste a base della sentenza di primo grado e di quella d’appello sono diverse.
  • La denuncia di motivazione apparente è infondata quando la sentenza impugnata espone, anche sinteticamente, le rationes decidendi che consentono di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito e di escludere la necessità di un esame analitico di ogni singolo documento.
  • Nel giudizio tributario, la ritenuta inattendibilità complessiva delle scritture contabili può legittimare l’accertamento induttivo del reddito d’impresa, e la contestazione in cassazione non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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