Cassazione Civile, Ordinanza n. 36414/2021 del 24/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio contestava alla società la deduzione di costi e la detrazione IVA relativi a una fattura emessa da una cooperativa ritenuta soggetto fittizio, privo di struttura operativa. La Commissione tributaria regionale aveva confermato l'annullamento dell'atto ritenendo provata l'effettività dell'operazione in base alla documentazione prodotta e, soprattutto, al pagamento della fattura mediante assegni bancari. In cassazione l'Agenzia deduceva la violazione delle norme sull'accertamento fiscale, sulla deducibilità dei costi, sull'onere della prova, sulle presunzioni semplici e sulla valutazione della prova, sostenendo che il solo pagamento della fattura non bastasse a dimostrare l'effettiva esecuzione delle operazioni contestate, specie in presenza di indizi dell'inesistenza oggettiva delle forniture.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto corretto il rilievo dell'Ufficio secondo cui, in tema di operazioni oggettivamente inesistenti, il pagamento della fattura e la regolarità formale della documentazione contabile non sono da soli idonei a dimostrare l'effettività dell'operazione e a vincere gli elementi indiziari offerti dall'Amministrazione. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Commissione tributaria regionale della Sicilia in diversa composizione per nuovo esame.
Norme richiamate
richiamato quale base normativa dell'accertamento fiscale e della contestazione fondata su elementi presuntivi
richiamato in tema di accertamento dell'IVA e rettifica della detrazione
richiamato per il requisito di inerenza dei costi deducibili
richiamato per il riparto dell'onere della prova tra Amministrazione e contribuente
richiamato per la nozione di presunzione semplice
richiamato per gravità, precisione e concordanza degli indizi e per il controllo sulla corretta valutazione presuntiva
art. 4 D.P.R. 444/1997
richiamato nel quadro delle regole sulla documentazione dei costi e dei pagamenti
richiamato in relazione alla valutazione delle prove da parte del giudice di merito
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
indicato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
Massime di principio
- In caso di contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve fornire elementi probatori anche solo indiziari, ma una volta assolto tale onere spetta al contribuente dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni.
- La prova contraria dell'effettività dell'operazione non può essere desunta dalla sola fattura, dalla regolarità formale della contabilità o dalla prova del pagamento, perché tali elementi possono essere compatibili anche con operazioni fittizie.
- In tema di presunzioni semplici, il giudice di merito deve valutare gli indizi in modo globale e non atomistico, verificandone la gravità, precisione e concordanza secondo un ragionamento logico complessivo.
- Il requisito di inerenza dei costi deducibili viene meno se i costi derivano da operazioni prive di un effettivo rapporto sottostante; il contribuente deve provare sia la sussistenza sia l'ammontare del costo e la sua riferibilità all'attività d'impresa.
- La cassazione può censurare la decisione di merito quando la valutazione degli indizi sia stata compiuta in modo giuridicamente scorretto, attribuendo valore decisivo a elementi formali non idonei a superare le presunzioni dell'Ufficio.
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