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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36414/2021 del 24/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio contestava alla società la deduzione di costi e la detrazione IVA relativi a una fattura emessa da una cooperativa ritenuta soggetto fittizio, privo di struttura operativa. La Commissione tributaria regionale aveva confermato l'annullamento dell'atto ritenendo provata l'effettività dell'operazione in base alla documentazione prodotta e, soprattutto, al pagamento della fattura mediante assegni bancari. In cassazione l'Agenzia deduceva la violazione delle norme sull'accertamento fiscale, sulla deducibilità dei costi, sull'onere della prova, sulle presunzioni semplici e sulla valutazione della prova, sostenendo che il solo pagamento della fattura non bastasse a dimostrare l'effettiva esecuzione delle operazioni contestate, specie in presenza di indizi dell'inesistenza oggettiva delle forniture.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto corretto il rilievo dell'Ufficio secondo cui, in tema di operazioni oggettivamente inesistenti, il pagamento della fattura e la regolarità formale della documentazione contabile non sono da soli idonei a dimostrare l'effettività dell'operazione e a vincere gli elementi indiziari offerti dall'Amministrazione. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Commissione tributaria regionale della Sicilia in diversa composizione per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 39 D.P.R. 600/1973

    richiamato quale base normativa dell'accertamento fiscale e della contestazione fondata su elementi presuntivi

  • art. 54 D.P.R. 633/1972

    richiamato in tema di accertamento dell'IVA e rettifica della detrazione

  • art. 109 TUIR

    richiamato per il requisito di inerenza dei costi deducibili

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per il riparto dell'onere della prova tra Amministrazione e contribuente

  • art. 2727 c.c.

    richiamato per la nozione di presunzione semplice

  • art. 2729 c.c.

    richiamato per gravità, precisione e concordanza degli indizi e per il controllo sulla corretta valutazione presuntiva

  • art. 4 D.P.R. 444/1997

    richiamato nel quadro delle regole sulla documentazione dei costi e dei pagamenti

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato in relazione alla valutazione delle prove da parte del giudice di merito

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    indicato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge

Massime di principio

  • In caso di contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve fornire elementi probatori anche solo indiziari, ma una volta assolto tale onere spetta al contribuente dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni.
  • La prova contraria dell'effettività dell'operazione non può essere desunta dalla sola fattura, dalla regolarità formale della contabilità o dalla prova del pagamento, perché tali elementi possono essere compatibili anche con operazioni fittizie.
  • In tema di presunzioni semplici, il giudice di merito deve valutare gli indizi in modo globale e non atomistico, verificandone la gravità, precisione e concordanza secondo un ragionamento logico complessivo.
  • Il requisito di inerenza dei costi deducibili viene meno se i costi derivano da operazioni prive di un effettivo rapporto sottostante; il contribuente deve provare sia la sussistenza sia l'ammontare del costo e la sua riferibilità all'attività d'impresa.
  • La cassazione può censurare la decisione di merito quando la valutazione degli indizi sia stata compiuta in modo giuridicamente scorretto, attribuendo valore decisivo a elementi formali non idonei a superare le presunzioni dell'Ufficio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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