Sentenza n. 5272/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sardegna che, accogliendo il ricorso per l’esecuzione di una sentenza civile relativa all’attribuzione della carta elettronica per l’aggiornamento dei docenti, aveva liquidato le spese del giudizio di primo grado in euro 500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante aveva ottenuto dal giudice civile una sentenza passata in giudicato che ordinava al Ministero l’attribuzione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, con accredito di euro 2.500,00 per gli anni di insegnamento con contratto a tempo determinato. Nonostante la notifica della sentenza in forma esecutiva e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, il Ministero non aveva attivato la carta. Il TAR aveva accolto il ricorso per l’esecuzione, liquidando però le spese di lite in euro 500,00. L’appello è stato proposto limitatamente alla quantificazione delle spese. L’appellante ha dedotto la violazione dei parametri ministeriali per la liquidazione dei compensi professionali, dell’art. 2233 c.c., delle disposizioni sull’equo compenso e sulle tariffe forensi, degli artt. 24, 111, 113 e 117 Cost., dell’art. 26 c.p.a., dell’art. 91 c.p.c., dell’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 e dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Ha sostenuto che la liquidazione di euro 500,00 fosse simbolica, lesiva del decoro professionale e inidonea a garantire l’effettività della tutela giurisdizionale, chiedendo la rideterminazione delle spese in euro 1.189,00, oltre accessori e distrazione in favore dei difensori antistatari.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente l’appello e ha rideterminato in euro 800,00, oltre oneri di legge, le spese processuali riconosciute per il giudizio di primo grado, disponendone la distrazione in favore dei difensori antistatari. Il Collegio ha chiarito che il giudice amministrativo conserva ampi poteri discrezionali nella regolazione delle spese, ma, quando condanna una parte al pagamento, deve fare riferimento ai parametri del d.m. n. 55/2014 e successive modifiche, valutando le caratteristiche, l’importanza, la difficoltà, il valore della controversia, l’attività svolta, i risultati conseguiti e la complessità delle questioni. I parametri non costituiscono minimi tariffari inderogabili, poiché le tariffe professionali sono state abrogate; il giudice può discostarsene, anche significativamente, purché motivi i criteri della liquidazione. L’unico limite legale è rappresentato dall’art. 2233, comma 2, c.c., che vieta la liquidazione di somme meramente simboliche e non conformi al decoro professionale. Nel caso concreto, il TAR aveva liquidato euro 500,00 senza motivazione ulteriore e in misura manifestamente inferiore a quella presumibilmente necessaria a garantire un concreto ristoro delle spese sostenute per ottenere tutela contro l’inerzia ministeriale. Tale motivazione appariva incompatibile con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, anche considerando la natura seriale del contenzioso e la persistente mancata esecuzione di pretese già riconosciute in sede giudiziaria. Il Consiglio di Stato ha quindi proceduto direttamente a una nuova liquidazione equitativa, fissandola in euro 800,00 in ragione della difficoltà e dell’impegno richiesti, ma ha respinto implicitamente la pretesa di applicazione automatica dei minimi tabellari e ha compensato le spese del grado d’appello per il solo parziale accoglimento dell’impugnazione.
Norme richiamate
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
il dirigente responsabile della spesa, in assenza di disponibilità finanziarie nel pertinente capitolo, dispone il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine di pagamento rivolto all’istituto tesoriere, da regolare in “conto sospeso”
La disposizione è richiamata in relazione al termine decorso senza che il Ministero avesse dato esecuzione alla sentenza civile; il giudice rileva che l’amministrazione non aveva neppure attivato la carta elettronica, attività che non comportava un onere finanziario immediato.
tenuto conto “delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate”
I parametri generali devono orientare la liquidazione giudiziale delle spese, insieme ai valori medi delle tabelle, suscettibili di aumento o diminuzione entro i limiti previsti.
È richiamato quale disposizione rilevante per la determinazione giudiziale dei compensi professionali secondo i parametri ministeriali.
art. 13, comma 6, l. n. 247/2012
Prevede la determinazione periodica, mediante decreto ministeriale, dei parametri per la liquidazione giudiziale del compenso professionale quando il compenso non sia stato previamente determinato per iscritto.
la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione
Costituisce l’unico limite legale inderogabile individuato dal Collegio: non possono essere liquidate somme simboliche e non conformi al decoro professionale.
art. 9, comma 1, d.l. n. 1/2012, convertito dalla l. n. 27/2012
Ha abrogato il sistema delle tariffe professionali e, conseguentemente, il vincolo legale di inderogabilità dei minimi tariffari.
È richiamato tra le disposizioni che disciplinano la regolazione delle spese nel processo amministrativo.
È richiamato quale parametro generale della condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza.
art. 24 Cost.
Il principio di effettività della tutela giurisdizionale impedisce che una liquidazione immotivata e manifestamente esigua delle spese renda concretamente difficoltoso l’accesso alla giustizia.
art. 113 Cost.
È richiamato insieme all’art. 24 Cost. quale fondamento costituzionale dell’effettività della tutela giurisdizionale.
art. 47 CDFUE
Impone una tutela giurisdizionale effettiva e concorre a escludere liquidazioni delle spese meramente simboliche, soprattutto nei contenziosi seriali derivanti dalla persistente condotta illegittima dell’amministrazione.
Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Massime di principio
- L’abrogazione delle tariffe professionali elimina il vincolo legale di inderogabilità dei minimi tariffari; i parametri ministeriali per la liquidazione dei compensi costituiscono criteri di riferimento e non minimi inderogabili.
- Il giudice che liquida le spese processuali può discostarsi dai valori medi dei parametri ministeriali, anche in misura significativa, ma deve motivare i criteri concretamente utilizzati, soprattutto quando la liquidazione sia manifestamente inferiore ai valori tabellari.
- L’art. 2233, comma 2, c.c. vieta la liquidazione di somme meramente simboliche e non conformi al decoro professionale, costituendo il limite legale alla discrezionalità giudiziale nella determinazione delle spese.
- Una liquidazione delle spese manifestamente esigua e priva di motivazione può ledere il principio di effettività della tutela giurisdizionale, sancito dagli artt. 24 e 113 Cost. e dall’art. 47 CDFUE, in particolare quando il privato sia stato costretto a ricorrere al giudice per ottenere l’adempimento di una pretesa già riconosciuta giudizialmente.
- La serialità del contenzioso e la persistente reiterazione da parte dell’amministrazione di una condotta già riconosciuta illegittima non giustificano la compensazione delle spese e possono concorrere, al contrario, a rendere congrua una liquidazione non meramente simbolica.
- In appello, il giudice amministrativo può procedere direttamente a una nuova liquidazione equitativa delle spese del primo grado, in ragione dell’effetto devolutivo, quando la liquidazione originaria sia immotivata e manifestamente incongrua.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 1 lug 2026Sentenza n. 1443/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 1 lug 2026Sentenza n. 326/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 1 lug 2026Sentenza n. 327/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 1 lug 2026Sentenza n. 328/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 1 lug 2026Sentenza n. 109/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 1 lug 2026Sentenza n. 1483/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →