Cassazione Civile, Sentenza n. 11536/2023 del 03/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana che aveva rigettato l'appello della contribuente contro avviso di accertamento e sanzione per omesso versamento dell'imposta regionale sulle concessioni demaniali (anno 2010). La ricorrente deduceva: 1) difetto di giurisdizione del giudice tributario in favore del giudice ordinario per effetto di un presunto giudicato implicito sulla rideterminazione del canone; 2) la riduzione del canone ottenuta con la definizione agevolata (art. 1, commi 732-733, legge 147/2013) doveva rideterminare anche la base imponibile dell'imposta regionale (essendo l'imposta commisurata al canone effettivamente dovuto/versato); 3) la transazione sul canone (art.1965 c.c.) era presupposto per la liquidazione dell'imposta; 4) la sanzione amministrativa per omesso versamento era inesistente/errata. Il motivo accolto è stato il secondo: la base imponibile deve essere commisurata al canone effettivamente versato in virtù della definizione agevolata, e non al canone originario non incassato.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ha accolto il secondo motivo (conseguente cassazione parziale della sentenza impugnata) e ha ritenuto assorbiti gli altri motivi. In pratica la Corte ha cassato la decisione nella parte in cui la Commissione tributaria regionale aveva ritenuto che l'imposta dovesse essere calcolata sull'ammontare originario del canone, rimettendo la causa alla Commissione tributaria regionale della Toscana (ora Corte di giustizia tributaria di secondo grado) in diversa composizione perché ridetermini l'imposta sulla base del canone effettivamente pagato in virtù della definizione agevolata; condanna alle spese del giudizio di legittimità a carico della resistente.
Norme richiamate
legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, commi 732 e 733
"732. Nelle more del riordino della materia ... i procedimenti giudiziari pendenti alla data del 30 settembre 2013 concernenti il pagamento in favore dello Stato dei canoni e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali marittimi ... possono essere integralmente definiti ... mediante il versamento: a) ... 30 per cento ... b) ... 60 per cento ... 733. La domanda di definizione ... è presentata entro il 28 febbraio 2014. La definizione si perfeziona con il versamento dell'intero importo dovuto ..."
La Corte ha interpreto la disposizione come una fattispecie di rideterminazione del canone: il versamento nell'ambito della definizione agevolata costituisce pagamento del canone in misura ridotta e comporta la rideterminazione del canone per le annualità oggetto della definizione, con conseguente rilevanza ai fini della determinazione dell'imposta commisurata a quel canone.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, commi 1 e 3
Stabilisce la giurisdizione del giudice tributario per le controversie relative a tributi regionali; la Corte ha ricordato che, se la controversia è sull'imposta regionale, la giurisdizione spetta al giudice tributario che può anche accertare incidentalmente la misura del canone quando questa rileva ai fini della determinazione dell'imponibile.
Riguarda la transazione. La Corte ha avuto riguardo alla funzione solutoria della definizione/transazione: il pagamento ridotto perfeziona l'adempimento dell'obbligazione e incide sulla base imponibile quando l'imposta è commisurata al canone.
Norma citata in relazione all'efficacia dell'accertamento come cosa giudicata inter partes; la Corte ha ritenuto che l'obiter dictum del Tribunale di Lucca non costituiva accertamento idoneo a fare stato per trasferire la giurisdizione sulle questioni tributarie.
legge 16 maggio 1970, n. 281, art. 2
Richiamata come principio per la commisurazione dell'imposta regionale al canone concessorio: la base imponibile deve seguire il canone effettivamente percepito.
legge regionale Toscana 30 dicembre 1971, n. 2, art. 1
Norma regionale richiamata a sostegno dell'argomento che l'imposta regionale si calcola in percentuale sul canone, pertanto se il canone è rideterminato per legge o per definizione, ne risente la base imponibile.
d.l. 14 agosto 2020, n. 104, art. 100, commi 7-10 (richiamato in motivazione)
"7. Al fine di ridurre il contenzioso ... i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti ... possono essere definiti ... mediante versamento: a) ... 30 per cento ... b) ... 60 per cento ... 9. La liquidazione e il pagamento ... costituisce a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti ..."
La Corte usa l'analogia con la definizione agevolata del 2020 per sottolineare che istituti che rideterminano il canone mediante pagamento hanno natura di quantificazione del canone e, quindi, rientrano nella giurisdizione ordinaria quando la controversia riguarda solo la determinazione del canone; tuttavia quando è invece in contestazione l'imposta, il giudice tributario può decidere anche sulla misura del canone in via incidentale.
legge regionale Toscana 11 agosto 1995, n. 85
Norma evocata in motivi di doglianza; la Corte non ha ritenuto condivisibili gli argomenti della Regione che escludevano la rilevanza della definizione agevolata ai fini dell'imposta regionale.
legge regionale Toscana 18 febbraio 2005, n. 31, art. 10
Richiamata dalla ricorrente in relazione all'applicabilità della sanzione; la Corte ha però risolto la questione principale sulla base della determinazione della base imponibile e ha ritenuto assorbiti altri motivi.
Massime di principio
- Quando l'imposta regionale è calcolata in percentuale sul canone di concessione, la base imponibile deve seguire il canone effettivamente corrisposto: una riduzione del canone perfezionata da una definizione agevolata incide sulla determinazione dell'imposta per le annualità oggetto della definizione.
- La giurisdizione resta del giudice tributario per le controversie relative ad atti impositivi (avvisi di accertamento): il giudice tributario può decidere incidentalmente sulla misura del canone se ciò è necessario per determinare l'imponibile.
- Un provvedimento civile che ridetermina il canone non trasferisce automaticamente la giurisdizione sul relativo tributo al giudice ordinario; l'eccezione di giudicato deve essere valutata secondo i presupposti di efficacia ex art. 2909 c.c.
- La definizione agevolata che comporta il pagamento di una percentuale ridotta ha natura solutoria: il pagamento incassato costituisce, ai fini pratici, il canone da cui calcolare imposte commisurate.
- Se la definizione agevolata riguarda solo alcune annualità, la riduzione dell'imposta opera solo per le annualità per cui il canone è stato effettivamente rideterminato e pagato; le annualità escluse restano valutate sul canone originario.
- In controversie simili è importante: a) documentare il pagamento effettivo e la misura della definizione agevolata; b) proporre tempestivamente le eccezioni di giurisdizione e i motivi che collegano transazione e base imponibile; c) chiedere al giudice tributario di decidere incidentalmente sulla misura del canone quando l'imposta è impugnata.
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