Cassazione Civile, Sentenza n. 11550/2023 del 03/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La Regione Toscana ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 1158/2022 sostenendo che il giudice di appello aveva erroneamente ritenuto che l'adesione da parte della concessionaria alla definizione agevolata prevista dall'art. 1, commi 732 e 733, legge 27 dicembre 2013, n. 147, con versamento di una percentuale ridotta (es. 30%) delle somme dovute, comportasse la rideterminazione anche della base imponibile dell'imposta regionale sulle concessioni, e che dunque l'imposta dovesse essere calcolata sul canone effettivamente versato; la Regione invece riteneva che la base imponibile dovesse rimanere l'ammontare originario del canone dovuto e che il versamento ridotto non potesse incidere sulla debenza dell'imposta regionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Regione Toscana. Ha confermato il principio secondo cui la definizione agevolata ex art. 1, commi 732-733, legge n. 147/2013 costituisce una rideterminazione ex lege del canone (non una mera transazione privata) e che il versamento dell'importo ridotto ha funzione solutoria dell'obbligazione: di conseguenza la base imponibile dell'imposta regionale va commisurata al canone effettivamente versato nella misura ridotta. La Corte ha altresì chiarito i profili di giurisdizione (distinto ambito della giurisdizione ordinaria per la determinazione del canone e della giurisdizione tributaria per i giudizi tributari sull'imposta) e ha compensato le spese processuali, rigettando il ricorso.
Norme richiamate
legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, commi 732 e 733
"732. Nelle more del riordino... i procedimenti giudiziari pendenti alla data del 30 settembre 2013 concernenti il pagamento... possono essere integralmente definiti... mediante il versamento: a) in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme dovute; b) rateizzato... 60 per cento... 733. La domanda di definizione... è presentata entro il 28 febbraio 2014. La definizione si perfeziona con il versamento dell'intero importo dovuto, entro il termine di sessanta giorni... il mancato pagamento di una di queste... comporta la decadenza dal beneficio."
La Corte ha ritenuto che la definizione agevolata prevista dai commi 732-733 costituisca una vera e propria rideterminazione normativa (ex lege) del canone per le annualità interessate; il versamento dell'importo ridotto ha funzione solutoria dell'obbligazione e, pertanto, il canone effettivamente versato costituisce la base imponibile per l'imposta regionale commisurata al canone.
decreto‑legge 14 agosto 2020, n. 104, art. 100, commi 7-10
"7. ... i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti... possono essere definiti... mediante versamento: a) in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento... b) rateizzato... 60 per cento... 9. La liquidazione e il pagamento... costituisce a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate. 10. La presentazione della domanda... sospende i procedimenti giudiziari o amministrativi..."
La normativa è richiamata a titolo di analogia per spiegare che le procedure di definizione agevolata mirano a una rideterminazione dei canoni e che, ove applicabili, il pagamento ridotto vale come rideterminazione della base del canone.
legge regionale Toscana 30 dicembre 1971, n. 2, art. 1
Richiamata per i principi di commisurazione dell'imposta regionale alla misura del canone; la Corte la utilizza per confermare che l'imposta è calcolata in percentuale sul canone effettivamente dovuto/versato.
legge regionale Toscana 11 agosto 1995, n. 85
Citata nella contestazione originaria; non assume rilievo decisivo oltre l'inquadramento normativo regionale richiamato dalla ricorrente.
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 1
Richiamato per la delimitazione della giurisdizione tributaria: l'imposta regionale ha natura tributaria e le relative controversie appartengono alla giurisdizione tributaria, salvo che la lite riguardi esclusivamente la determinazione del canone (materia della giurisdizione ordinaria).
Corte Costituzionale, sent. 13 aprile 2018, n. 73
Richiamata per l'affermazione di estensione dell'istituto della definizione agevolata anche ai procedimenti pendenti concernenti enti diversi dallo Stato, a conferma della natura civilistica e transattiva dell'istituto e della necessaria uniformità applicativa.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1‑quater
Richiamato soltanto in ordine agli adempimenti processuali e all'eventuale ulteriore contributo unificato dovuto dalla ricorrente.
Massime di principio
- La definizione agevolata prevista dalla legge (es. art. 1, commi 732-733, l. n. 147/2013) che prevede il pagamento di una percentuale ridotta delle somme dovute costituisce una rideterminazione ex lege del canone per le annualità interessate e non una mera transazione privata.
- Il versamento dell'importo ridotto in forza della definizione ha funzione solutoria dell'obbligazione: il canone effettivamente versato costituisce la base imponibile per imposte commisurate al canone (quindi l'imposta regionale si calcola sul canone pagato).
- La giurisdizione è distinta: le controversie sulla determinazione del canone (in particolare quando derivano dall'applicazione di norme di quantificazione) rientrano nella giurisdizione ordinaria; le controversie specifiche sull'imposta regionale sono di competenza della giurisdizione tributaria, salvo che la lite riguardi esclusivamente la determinazione del canone.
- La riduzione del canone ottenuta tramite definizione agevolata si applica solo alle annualità e agli importi espressamente compresi nella definizione: per le annualità non interessate dalla definizione non spetta alcuna decurtazione dell'imposta.
- Nel contenzioso futuro, se l'imposta è calcolata in percentuale su un elemento determinato (il canone), la base imponibile segue il risultato concreto della determinazione del canone (incluso l'esito di istituti legalmente previsti di riduzione).
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