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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 11576/2023 del 03/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente aveva chiesto il rimborso dell'addizionale IRES settore energetico (c.d. Robin tax) versata negli anni 2011 e 2012 per presunta illegittimità costituzionale della norma (commi 16-18 del d.l. n.112/2008). Dopo il silenzio-rifiuto ha proposto ricorso tributario, respinto in prime e seconde cure con richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale n.10/2015 che ha dichiarato l'illegittimità della norma con efficacia a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione. In Cassazione proponeva cinque motivi, tutti volti a censurare l'applicazione della sentenza costituzionale e a sostenere l'illegittimità dell'interpretazione circa la decorrenza degli effetti e il bilanciamento con l'equilibrio di bilancio e con diritti fondamentali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto improcedibile la deduzione diretta di violazioni costituzionali in sede di cassazione e ha constatato che gran parte dei motivi impugnavano in realtà la sentenza della Corte Costituzionale n.10/2015, la quale non è soggetta ad impugnazione (art.137 Cost.). Inoltre la Corte ha confermato che la Corte Costituzionale ha esercitato legittimamente il potere di modulare nel tempo gli effetti della dichiarazione di illegittimità (limitando la retroattività a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione) per bilanciare altri valori costituzionali, in particolare l'equilibrio di bilancio; quindi la decisione di merito che ha applicato tale modulazione è conforme a diritto. Conseguentemente il ricorso è stato respinto con condanna alle spese ed applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Costituzione, art. 136

    Regola la generale decorrenza retroattiva delle sentenze di illegittimità costituzionale salvo i rapporti esauriti; la Corte Costituzionale può tuttavia modulare temporalmente gli effetti della pronuncia per bilanciamento di valori costituzionali e per stretta proporzionalità.

  • Costituzione, art. 137

    "Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione"

    Impedisce che le decisioni della Corte Costituzionale siano contestate in sede di ricorso ordinario; i giudici ordinari non possono rimettere in discussione la decisione della Corte delle leggi.

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 10 del 2015

    "gli effetti della dichiarazione di illegittimità costituzionale di cui sopra devono decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta Ufficiale"

    La Corte ha dichiarato l'illegittimità dei commi 16-18 del d.l. n.112/2008 ma ha modulato gli effetti temporali della declaratoria limitandone la retroattività per tutelare l'equilibrio di bilancio e altri valori costituzionali.

  • Costituzione, art. 81

    Invocato come parametro che giustifica la modulazione temporale degli effetti della declaratoria di illegittimità per preservare l'equilibrio di bilancio; costituisce valore costituzionale da bilanciare con i diritti dei contribuenti.

  • Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 30

    Richiamata dalla ricorrente in relazione ai poteri della Corte Costituzionale; nella decisione di Cassazione è indicato che l'impugnazione diretta di profili costituzionali in sede di cassazione non è ammissibile e che l'interpretazione della disciplina sugli effetti è di competenza della Corte Costituzionale.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    Richiamato come norma processuale a fondamento dei motivi di cassazione; la Corte ha stabilito che i motivi denunciavano in realtà questioni relative alla sentenza costituzionale e quindi sono inammissibili.

  • D.l. n.112/2008, commi 16-18 ("Robin tax")

    Norma impugnata come incostituzionale; la Corte Costituzionale l'ha ritenuta illegittima ma ha modulato gli effetti temporali per motivi di tutela dell'equilibrio di bilancio.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art.13, comma 1-quater

    Norma richiamata dalla Corte per imporre al ricorrente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Non è ammissibile in Cassazione dedurre direttamente violazioni di norme costituzionali: le censure costituzionali devono essere sottoposte mediante l'ordinario procedimento di eccezione di illegittimità costituzionale davanti alla Corte Costituzionale.
  • Le decisioni della Corte Costituzionale sono vincolanti e non impugnabili (art.137 Cost.); non è ammesso, in sede ordinaria, rimettere in discussione l'interpretazione e la modulazione degli effetti da essa operata.
  • La Corte Costituzionale può modulare temporalmente la decorrenza degli effetti di una dichiarazione di illegittimità costituzionale (limitare la retroattività) quando il bilanciamento con altri valori costituzionali, come l'equilibrio di bilancio (art.81), renda necessaria tale graduazione, purché ciò avvenga nel rispetto del principio di proporzionalità.
  • Se una sentenza costituzionale dispone efficacia decorrenziale dalla pubblicazione, i rapporti pendenti o non ancora definiti possono essere esclusi dalla retroattività; quindi, nelle contestazioni di rimborsi tributari, va verificato se la pronuncia costituzionale abbia salvaguardato i periodi antecedenti.
  • L'istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE richiede l'effettiva rilevanza di una questione di diritto UE non risolta e non può essere avanzata meramente in funzione di una censura della modulazione degli effetti fatta dalla Corte Costituzionale.
  • Quando si valuta la possibilità di ottenere rimborsi dopo una declaratoria di illegittimità costituzionale, considerare sempre la motivazione della Corte e la sussistenza di un bilanciamento tra interesse del singolo contribuente e interessi generali dell'ordinamento pubblico.

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