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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27118/2026 del 17/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il procedimento riguarda un'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato due misure interdittive applicate dal GIP nei confronti di due indagati: divieto temporaneo di esercitare l'attività di impresa, anche in forma societaria, per dodici mesi a carico di uno, e divieto temporaneo di esercitare la professione forense per dodici mesi a carico dell'altro, in relazione a un'imputazione provvisoria di truffa aggravata ai danni di un Comune. Secondo l'accusa, il primo indagato, titolare di un esercizio di ristorazione, dopo essersi aggiudicato un lotto di una concessione demaniale comunale, sarebbe subentrato occultamente anche in un secondo lotto già aggiudicato a una società a lui riferibile, mediante cessione di quote a prestanome e con la cooperazione del coindagato avvocato, così eludendo il divieto del bando che impediva di ottenere più aree. I ricorrenti hanno censurato la sussistenza del reato e delle esigenze cautelari. Con il primo motivo hanno sostenuto che mancasse il danno patrimoniale al Comune, perché l'amministrazione avrebbe avuto solo la facoltà, non l'obbligo, di dichiarare la decadenza della concessione e non aveva attivato quel potere; hanno inoltre qualificato la vicenda come tentativo di truffa con recesso volontario, evidenziando che vi era stata rinuncia successiva ai lotti. Con il secondo motivo hanno contestato il pericolo di reiterazione e la motivazione sul punto, richiamando norme edilizie e amministrative e sostenendo che i contatti con la pubblica amministrazione fossero leciti e collegati alla corretta applicazione della disciplina urbanistica, nonché che il provvedimento di autotutela intervenuto fosse illegittimo. La Corte ha ritenuto infondati i motivi: ha condiviso la ricostruzione del Tribunale secondo cui l'artifizio consisteva nell'intestazione fittizia della società e nell'occultamento del reale subentro, che aveva consentito di ottenere indebitamente il godimento di due concessioni in violazione del bando, causando un danno economico-patrimoniale all'ente per la necessità di indire una nuova gara; ha inoltre giudicato adeguata e non illogica la motivazione sulle esigenze cautelari, fondata su conversazioni e condotte successive rivelatrici di una capacità di condizionamento della pubblica amministrazione e di un concreto pericolo di reiterazione di reati nell'esercizio di impresa e della professione forense.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto consumata la truffa aggravata contestata in via provvisoria, valorizzando la pregressa intesa fraudolenta, la cessione schermata delle quote a prestanome, l'occultamento del reale subentro nella società e il conseguente indebito godimento di due concessioni demaniali. Ha escluso che la mancanza di una formale revoca o decadenza già adottata dal Comune impedisse di ravvisare il danno patrimoniale, identificato nel costo economico dell'ulteriore procedura di gara resa necessaria dall'induzione in errore dell'ente. Ha infine ritenuto manifestamente infondato il motivo sulle esigenze cautelari, giudicando congrua la motivazione del riesame sul concreto e attuale pericolo di reiterazione, desunto da messaggistica, rapporti con i funzionari comunali e successivi tentativi di riapertura dell'attività e di interferenza sul procedimento amministrativo.

Norme richiamate

  • art. 611, comma 1-bis c.p.p.

    richiamato solo per dare atto della trattazione in camera di consiglio con contraddittorio scritto e senza presenza delle parti, in assenza di richiesta di trattazione orale

  • art. 640 c.p.

    disposto richiamato dalle difese e dalla Corte per valutare la configurabilità della truffa aggravata, ritenuta consumata in presenza di artifici, profitto ingiusto e danno patrimoniale all'ente pubblico

  • art. 23, comma 1, lettere e), f), h) del regolamento sulle concessioni demaniali

    invocato dalle difese per sostenere che il Comune avesse solo la facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario, non un obbligo

  • art. 47 cod. nav.

    richiamato dalle difese in relazione alla decadenza del concessionario per abusiva sostituzione nel godimento della concessione

  • art. 34, comma 2-bis, d.p.r. 380/2001

    invocato dalle difese per sostenere la regolarità del ripristino edilizio e contestare il pericolo cautelare

  • art. 11 l. 241/1990

    richiamato dalle difese per sostenere la legittimità dei contatti tra amministrazione e privati nel procedimento amministrativo

  • art. 4-bis ord. pen.

    non citato direttamente come oggetto della decisione, ma il campo cautelare non riguarda benefici ostativi; pertanto non è valorizzato

  • art. 34 d.p.r. 380/2001

    richiamato nel ragionamento difensivo in tema di abusi edilizi in deminutio

Massime di principio

  • Integra il delitto di truffa aggravata ai danni di un ente pubblico la condotta ingannevole che, mediante artifici e raggiri, consenta di conseguire indebitamente un'utilità patrimoniale e determini un danno economico-patrimoniale immediato e concreto per la pubblica amministrazione, danno che può consistere anche nei costi necessari per riattivare la procedura competitiva o adottare i provvedimenti conseguenti alla scoperta dell'illecito.
  • L'artificio della truffa può consistere anche in una operazione societaria schermata o in un'intestazione fittizia di quote, quando tale meccanismo sia funzionale a occultare il reale beneficiario e a indurre l'ente pubblico in errore sull'effettivo soggetto titolare del vantaggio amministrativo.
  • Ai fini della consumazione della truffa non è decisivo che l'amministrazione abbia già adottato formalmente la decadenza o la revoca della concessione: il danno sussiste se l'ente, tratto in errore, non ha potuto tempestivamente attivare i rimedi e ha subito un pregiudizio patrimoniale attuale.
  • Nel giudizio cautelare, il pericolo di reiterazione può essere desunto da elementi fattuali successivi al fatto-reato, quali conversazioni, rapporti con funzionari pubblici e ulteriori iniziative dirette a influenzare il procedimento amministrativo, purché la motivazione del giudice sia concreta, articolata e non manifestamente illogica.
  • La deduzione difensiva che riproponga mere letture alternative del compendio indiziario, senza confrontarsi con la motivazione del riesame, non è idonea a scardinare in cassazione una valutazione di gravità indiziaria o di esigenza cautelare sorretta da un iter argomentativo coerente.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioniEsigenze cautelari
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleMisure cautelari
SottomaterieTruffa aggravata
IstitutiNesso di causalitàOnere della prova

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