Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 00146/2024 del 03/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il lavoratore aveva convenuto la Regione per ottenere il pagamento dell'indennità aggiuntiva prevista da un contratto di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, stipulato nell'ambito dell'incentivo all'esodo introdotto dalla legge regionale n. 8 del 2005. La Regione si era opposta sostenendo che il lavoratore, subito dopo la cessazione del servizio, era stato assunto a tempo indeterminato da Sorical S.p.A., società a partecipazione maggioritaria regionale, violando così il divieto per cinque anni di instaurare rapporti professionali con la Regione e con i suoi enti strumentali. In cassazione il ricorrente articolava sette motivi: (1) nullità della sentenza e del procedimento per avere la Corte d'appello deciso sulla base dello statuto di Sorical non allegato; (2) violazione dell'art. 7 L.R. n. 8/2005 per la nozione di ente strumentale; (3) violazione degli artt. 421 e 437 c.p.c. per mancata ammissione di prove in appello; (4) violazione degli artt. 1362, 1363 e 1460 c.c., sostenendo l'irrilevanza della qualificazione di Sorical come ente strumentale per mancanza di corrispettività; (5) violazione dell'art. 1460 c.c. per mancata proposizione da parte della Regione di una domanda di risoluzione; (6) omesso esame di documenti che attesterebbero la mancata inclusione di Sorical tra gli enti strumentali; (7) nuova violazione dell'art. 7 L.R. n. 8/2005 sulla nozione di ente strumentale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d'appello che aveva respinto la domanda del lavoratore e lo aveva condannato alla restituzione di quanto ricevuto in esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado. La Cassazione ha ritenuto infondati i motivi che contestavano la qualificazione di Sorical S.p.A. come ente strumentale della Regione Calabria, affermando che la forma societaria privatistica e la partecipazione non totalitaria non escludono tale qualificazione, rilevando invece la maggioranza assoluta del capitale e soprattutto la funzione di servizio pubblico essenziale affidata alla società. Ha inoltre precisato che la nozione di ente strumentale della legge regionale va letta in coerenza con la legislazione statale sulla contabilità degli enti pubblici, e che il divieto di instaurare rapporti professionali era direttamente imposto dalla legge oltre che ribadito nel contratto. Quanto all'eccezione di inadempimento, la Corte ha ribadito che l'art. 1460 c.c. richiede solo la corrispettività delle prestazioni e non una domanda di risoluzione, sicché la Regione poteva legittimamente rifiutare il pagamento dell'indennità. Sono state inoltre ritenute inammissibili o infondate le censure istruttorie e quelle sulla mancata considerazione di documenti.

Norme richiamate

  • art. 7 L.R. Calabria n. 8 del 2005

    prevede un divieto assoluto, per cinque anni dalla cessazione del servizio, di instaurare rapporti professionali con la Regione e con gli enti strumentali da essa dipendenti; la nozione di ente strumentale va letta in coerenza con il fine di contenimento della spesa pubblica.

  • art. 115 c.p.c.

    non risulta violato per il solo richiamo, nella sentenza impugnata, a un precedente decisione; non è deducibile l'utilizzo di materiale probatorio estraneo al processo.

  • art. 421 c.p.c.

    la censura sulla mancata ammissione delle prove non è stata accolta; la valutazione sull'ammissione dei mezzi istruttori è rimessa al giudice di merito entro i limiti di rilevanza e ammissibilità.

  • art. 437 c.p.c.

    non emerge un vizio di motivazione per la mancata ammissione delle richieste istruttorie in appello, poiché la prova richiesta era generica e non decisiva.

  • art. 1362 c.c.

    invocato per l'interpretazione del contratto di risoluzione consensuale, ma la censura è stata respinta perché il divieto derivava anzitutto dalla legge regionale.

  • art. 1363 c.c.

    come sopra, la lettura sistematica del contratto non esclude il collegamento tra indennità e divieto post-cessazione.

  • art. 1460 c.c.

    l'eccezione di inadempimento è ammissibile nei contratti con prestazioni corrispettive anche senza una domanda di risoluzione; nel caso concreto la Regione poteva rifiutare il pagamento dell'indennità per la violazione del divieto legale e contrattuale.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    le doglianze sono state valutate e in parte dichiarate infondate, in parte inammissibili, secondo i limiti del sindacato di legittimità sul vizio di violazione di legge, nullità e omesso esame.

  • art. 11-ter d.lgs. n. 118 del 2011

    fornisce una nozione ampia di enti strumentali, comprensiva anche di enti privati controllati o partecipati dalla Regione; tale nozione è stata utilizzata come parametro interpretativo della legge regionale.

  • art. 11-quater d.lgs. n. 118 del 2011

    richiamato per evidenziare che anche le società controllate, pur distinte dagli enti strumentali, rilevano nella contabilità pubblica.

  • art. 11-quinquies d.lgs. n. 118 del 2011

    richiamato per evidenziare che anche le società partecipate, a prescindere dalla qualifica di ente strumentale, rilevano ai fini del bilancio consolidato.

  • art. 11-bis d.lgs. n. 118 del 2011

    la presenza di società controllate e partecipate nel bilancio consolidato conferma la rilevanza pubblicistica del loro andamento economico-patrimoniale.

  • art. 40, commi 1 e 2, l.r. Calabria n. 10 del 1997

    costituisce la base legale della costituzione della società e dell'affidamento a essa della gestione del servizio idrico regionale.

  • art. 38, comma 1, lett. b), l.r. Calabria n. 10 del 1997

    richiamato per descrivere i compiti affidati alla società nel settore idrico.

  • artt. 141 e ss. d.lgs. n. 152 del 2006

    richiamati come quadro normativo del servizio idrico quale servizio pubblico essenziale.

  • legge n. 36 del 1994

    richiamata quale disciplina previgente sulle risorse idriche, a conferma della natura pubblica del servizio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in ragione del rigetto del ricorso è stato dichiarato il presupposto per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • La nozione di ente strumentale di un ente territoriale non è esclusa dalla forma privatistica societaria né dalla partecipazione non totalitaria dell'ente pubblico, quando ricorrano il controllo pubblico e l'affidamento di funzioni di interesse pubblico essenziale.
  • Ai fini dell'interpretazione di una disposizione regionale che collega un incentivo all'esodo a un divieto di successiva instaurazione di rapporti con enti strumentali, la nozione di ente strumentale deve essere letta in modo coerente con la disciplina nazionale di contabilità pubblica e con la ratio di contenimento della spesa.
  • L'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. è proponibile nei contratti con prestazioni corrispettive anche senza che sia proposta una domanda di risoluzione; non richiede, come presupposto, un autonomo giudizio volto alla risoluzione del contratto.
  • Quando un beneficio economico è subordinato, per legge e per contratto, al divieto di instaurare rapporti successivi con determinati soggetti pubblici o strumentali, la violazione di tale divieto può legittimare il rifiuto del pagamento del beneficio stesso.
  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di omesso esame riguarda un fatto decisivo e non la mera mancata valutazione di un mezzo di prova; inoltre, la censura per utilizzo di materiale extraprocessuale non può desumersi dal semplice richiamo, in sentenza, a un precedente giurisprudenziale.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineInadempimentoImpugnazioniProve
RamiLavoroContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.