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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00089/2024 del 03/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato a un dipendente di una casa di cura privata. Il lavoratore aveva ottenuto in primo grado, in rito Fornero, l’accertamento dell’illegittimità del recesso, la reintegrazione e il risarcimento, sul presupposto che il datore avesse invocato una soppressione della posizione lavorativa collegata all’esternalizzazione del servizio di pulizia delle aree di non degenza, mentre il dipendente non era addetto a quel servizio. La Corte d’appello ha confermato la decisione, ritenendo che il fatto posto a base del licenziamento fosse insussistente, perché la vicenda organizzativa richiamata non incideva sulla concreta mansione del lavoratore. La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione degli artt. 18 L. 300/1970, 3 L. 604/1966, 30 L. 183/2010 e 41 Cost.: ha sostenuto che la Corte territoriale avrebbe erroneamente escluso la rilevanza delle pregresse vicende di cessione e comodato del ramo d’azienda relativo alle pulizie, già dichiarate inefficaci nei confronti del lavoratore, e avrebbe ignorato la successiva risoluzione consensuale della cessione e la nuova esternalizzazione diretta del servizio, che secondo la ricorrente avrebbero invece reso reale il fatto posto a base del licenziamento. Inoltre ha lamentato la mancata motivazione sulla scelta della tutela reintegratoria anziché di quella indennitaria. La Cassazione ha ritenuto la censura in parte inammissibile e in parte infondata, osservando che non si trattava di un problema interpretativo delle norme ma di contestazione della ricostruzione del fatto compiuta dai giudici di merito; ha anche rilevato la preclusione derivante dalla doppia conforme. Sul piano del diritto, ha ribadito che, quando è accertata l’insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, deve applicarsi la tutela reintegratoria, senza che residui un potere discrezionale del giudice in ordine alla scelta tra reintegra e indennità. Ha quindi rigettato il ricorso, condannando la società alle spese e dando atto del raddoppio del contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della società datrice di lavoro. Ha ritenuto che la doglianza non prospettasse un errore di diritto, ma una contestazione della valutazione di merito circa l’effettiva sussistenza del fatto posto a base del licenziamento; tale censura era inoltre preclusa dal regime della doppia conforme. Nel merito, ha confermato che il lavoratore non era addetto al servizio esternalizzato richiamato come ragione del recesso e che, pertanto, il fatto materiale posto a base del licenziamento era insussistente. Ha inoltre affermato che, una volta accertata l’insussistenza del fatto nel licenziamento per g.m.o., la tutela reintegratoria va applicata e non vi è spazio per una scelta discrezionale tra reintegra e tutela solo indennitaria. La società è stata condannata alle spese di lite e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 18 L. 300/1970

    quarto e settimo comma; settimo comma, secondo periodo

    In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, accertata l’insussistenza del fatto posto a base del recesso, si applica la tutela reintegratoria; dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale della parola "manifesta", non resta spazio per una valutazione discrezionale sulla scelta del rimedio.

  • art. 3 L. 604/1966

    È richiamato come norma che definisce il giustificato motivo oggettivo, rispetto al quale la Corte ha ritenuto insussistente il fatto allegato dalla datrice di lavoro.

  • art. 30, primo comma, L. 183/2010

    Richiamato dalla ricorrente nel quadro della censura, ma la Corte non ne ha tratto una diversa regola applicativa, ritenendo la doglianza sostanzialmente diretta a contestare il fatto.

  • art. 41 Cost.

    Invocato dalla società a sostegno della legittimità delle scelte organizzative e dell’esternalizzazione, ma non ritenuto decisivo ai fini della configurabilità del fatto posto a base del licenziamento.

  • art. 380bis1 c.p.c.

    secondo comma, ult. parte

    È il rito camerale richiamato per la trattazione e per la riserva di motivazione.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    La censura sulla ricostruzione dei fatti è ammissibile solo come vizio motivazionale nei rigorosi limiti del novellato n. 5, qui comunque preclusa dalla doppia conforme.

  • art. 348ter, quinto comma c.p.c.

    La doppia conforme preclude il ricorso in cassazione per vizi di motivazione se non vengono indicate e dimostrate le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

  • art. 2103 c.c.

    Il datore, una volta ripristinato il rapporto, deve adibire il lavoratore alle mansioni originarie o, legittimamente, a mansioni equivalenti o inferiori nei limiti consentiti dalla norma.

  • art. 7 L. 604/1966

    È il procedimento di contestazione/avvio del licenziamento richiamato nella comunicazione datoriale di apertura della procedura.

  • art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 3 d.lgs. 81/2015

    Richiamato quale norma che ha sostituito l’art. 2103 c.c. in tema di mansioni, per ribadire la possibilità di assegnazione a mansioni equivalenti o inferiori nei casi consentiti.

Massime di principio

  • Nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il controllo di legittimità può investire la corretta sussunzione giuridica dei fatti, ma non la mera rivalutazione del materiale istruttorio e della ricostruzione fattuale compiuta dal giudice di merito.
  • Quando il fatto posto a base del licenziamento risulta insussistente perché la posizione lavorativa invocata dal datore non corrisponde alle mansioni effettivamente svolte dal dipendente, il recesso è illegittimo e opera la tutela reintegratoria prevista dall’art. 18 St. lav.
  • Dopo la declaratoria di incostituzionalità della parola "manifesta" nell’art. 18, settimo comma, St. lav., non è più richiesto un ulteriore requisito di evidenza della insussistenza del fatto ai fini della reintegrazione nel licenziamento per g.m.o.
  • Accertata l’insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il giudice non dispone di un potere discrezionale tra reintegrazione e sola tutela indennitaria per ragioni di maggiore o minore onerosità del rimedio.
  • Nel giudizio di cassazione, la censura che mira solo a contestare la ricognizione del fatto è, di regola, deducibile nei limiti del vizio motivazionale; se ricorre la doppia conforme, tale censura è ulteriormente preclusa salvo specifica indicazione delle diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di merito.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causa
IstitutiOnere della provaGiudicato

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