Cassazione Civile, Ordinanza n. 00145/2024 del 03/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il lavoratore, dopo avere aderito a un contratto di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la Regione Calabria, chiese in giudizio il pagamento della c.d. indennità aggiuntiva prevista dall'art. 7 della legge regionale n. 8 del 2005, sostenendo di averne diritto nonostante la successiva assunzione presso Sorical S.p.A., società a partecipazione maggioritaria regionale. La Regione resistette deducendo che il lavoratore aveva violato il divieto assoluto di instaurare rapporti professionali con la Regione e con gli enti strumentali da essa dipendenti per cinque anni dalla cessazione del servizio, divieto previsto dalla legge regionale e ribadito nel contratto. Il ricorrente articolò sette motivi: contestò, anzitutto, la pretesa mancata specifica censura in appello di alcune rationes della decisione di primo grado; poi lamentò l'utilizzo, da parte della Corte d'appello, di uno statuto societario non allegato; quindi censurò l'interpretazione della nozione di ente strumentale e l'applicazione dell'art. 7 della legge regionale; invocò inoltre la pretesa irrilevanza della qualificazione di Sorical come ente strumentale ai fini del diritto all'indennità; dedusse l'assenza di sinallagma tra le prestazioni e l'erroneo uso dell'eccezione di inadempimento; infine contestò la qualificazione di Sorical come società mista e non come ente strumentale, anche in relazione alla disciplina regionale e al d.lgs. n. 118 del 2011.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo per difetto di interesse, perché il richiamo della Corte d'appello alla mancata contestazione di alcune argomentazioni non aveva costituito autonoma ragione di inammissibilità dell'appello. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che la decisione di merito non era fondata su prove irritualmente introdotte, ma su fatti pacifici e su disposizioni normative. Ha accolto sul piano motivazionale la tesi della Corte d'appello secondo cui Sorical S.p.A. va qualificata come ente strumentale della Regione Calabria: la forma societaria privatistica e la partecipazione non totalitaria non impediscono tale qualificazione, mentre è decisivo il controllo pubblico maggioritario e, soprattutto, la destinazione della società allo svolgimento di un servizio pubblico essenziale nell'ambito della gestione idrica regionale. In tale prospettiva la nozione di ente strumentale della legge regionale va letta in coerenza con la disciplina nazionale sulla contabilità pubblica, che ricomprende anche enti privati partecipati o controllati. È stato ritenuto inammissibile il quarto motivo, perché mirava a contestare una ulteriore ratio decidendi solo ipotizzata e comunque non necessaria. Sono stati infondati i motivi quinto e sesto: l'instaurazione del rapporto con Sorical costituiva violazione sia del divieto legale sia dell'obbligazione assunta nel contratto di risoluzione consensuale; la Regione poteva dunque opporre l'eccezione di inadempimento per rifiutare il pagamento dell'incentivo. La Corte ha inoltre precisato che l'art. 1460 c.c. richiede soltanto un contratto con prestazioni corrispettive e non esige che l'eccezione sia necessariamente accompagnata da domanda di risoluzione o di adempimento della controprestazione. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese e con applicazione del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
comma 1, nn. 3 e 4; comma 1, n. 4; comma 1, n. 3
Norma di delimitazione dei motivi di ricorso in cassazione; i motivi che non incidono sulle rationes decidendi o che difettano di interesse sono inammissibili.
Richiamato dal ricorrente per censurare l'appello; la Corte non ravvisa la denunciata violazione perché non vi è stata declaratoria di inammissibilità del gravame.
Richiamato dal ricorrente, ma non ritenuto violato nella decisione impugnata.
La Corte esclude la violazione perché la decisione di merito si fondava su fatti pacifici e su disposizioni di legge, non su documenti irritualmente introdotti.
art. 7 L.R. Calabria n. 8 del 2005
Il divieto assoluto di instaurare rapporti professionali con la Regione e con i suoi enti strumentali per cinque anni dopo la cessazione del servizio è una previsione legale che si collega al beneficio dell'incentivo all'esodo; la nozione di ente strumentale va letta in senso coerente con la finalità di risparmio di spesa pubblica.
Richiamato dal ricorrente in tema di interpretazione contrattuale; la censura è ritenuta infondata alla luce del rapporto tra legge regionale e clausole del contratto di risoluzione.
Richiamato dal ricorrente; la Corte non accoglie l'assunto che l'interpretazione complessiva del testo contrattuale escluda il divieto di rapporto con enti strumentali.
L'eccezione di inadempimento è ammissibile nei contratti con prestazioni corrispettive; non è necessario che sia accompagnata da domanda di risoluzione o adempimento, e può giustificare il rifiuto della controprestazione dovuta.
art. 40 L.R. Calabria n. 10 del 1997
Norma che fonda la costituzione di Sorical S.p.A. e ne definisce i compiti di gestione delle opere e risorse idriche regionali, valorizzati come indice della sua natura di ente strumentale.
art. 38 L.R. Calabria n. 10 del 1997
Richiamato per descrivere le finalità e i compiti assegnati alla società partecipata nel settore idrico.
art. 11-ter d.lgs. n. 118 del 2011
La Corte utilizza la definizione di enti strumentali controllati e partecipati per interpretare in senso ampio la nozione di ente strumentale della legge regionale, includendovi anche soggetti privati o societari con partecipazione pubblica maggioritaria o anche non maggioritaria.
art. 11-quater d.lgs. n. 118 del 2011
Richiamato per distinguere le società controllate dagli enti strumentali e per evidenziare il rilievo delle partecipate nel bilancio pubblico.
art. 11-quinquies d.lgs. n. 118 del 2011
Richiamato per la categoria delle società partecipate rilevanti ai fini della contabilità pubblica.
art. 11-bis d.lgs. n. 118 del 2011
Richiamato per il principio dell'inclusione nel bilancio consolidato delle società controllate e partecipate, a conferma del loro rilievo per la finanza pubblica.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto del presupposto del raddoppio del contributo unificato in ragione dell'esito sfavorevole del ricorso.
Massime di principio
- La nozione di ente strumentale di una regione può comprendere anche società di capitali formalmente privatistiche, purché siano funzionalmente inserite nell'organizzazione pubblica e soggette al controllo o alla partecipazione pubblica rilevante.
- Ai fini dell'interpretazione di una legge regionale che colleghi un incentivo all'esodo a un divieto di riassunzione o di instaurazione di rapporti con enti strumentali, la nozione di ente strumentale va letta in coerenza con la disciplina nazionale sulla contabilità pubblica e in senso non restrittivo rispetto alla finalità di contenimento della spesa pubblica.
- La violazione del divieto legale e contrattuale di instaurare rapporti professionali con la pubblica amministrazione o con i suoi enti strumentali può legittimare il rifiuto del pagamento dell'incentivo all'esodo mediante eccezione di inadempimento.
- L'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. presuppone solo la corrispettività delle prestazioni, non anche la proposizione contestuale di una domanda di risoluzione o di adempimento da parte dell'eccepiente.
- Nel giudizio di cassazione sono inammissibili i motivi che non incidono su una ratio decidendi effettivamente posta a base della decisione o che difettano di interesse concreto all'impugnazione.
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