Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 00090/2024 del 03/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (privato)

La controversia

Un soggetto privato ha proposto ricorso per la correzione di errore materiale ex art. 391-bis c.p.c. avverso una precedente sentenza della Corte di cassazione che, pur avendo rigettato il ricorso proposto dai Ministeri e condannato questi ultimi alle spese, riportava per mera disattenzione nell'intestazione il nome "Andrea" al posto del nome corretto "Mauro". L'errore derivava dalla riproduzione dell'indicazione contenuta nella sentenza di appello. Il ricorrente ha quindi chiesto la rettifica dell'intestazione della sentenza di legittimità per allinearla al dato anagrafico corretto.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso per correzione di errore materiale, rilevando che l'inesattezza del nome nell'intestazione della sentenza costituiva un mero errore materiale dovuto a disattenzione e dunque emendabile con il rimedio di cui all'art. 391-bis c.p.c. Ha quindi disposto che nella sentenza n. 11012/2022, nella parte relativa all'intestazione a pag. 1, il nome "Cuppone Andrea" sia corretto in "Cuppone Mauro" e ha ordinato l'annotazione a margine dell'originale del provvedimento. Non è stata disposta alcuna pronuncia sulle spese del procedimento di correzione.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    È il rimedio utilizzato per correggere un errore materiale o di calcolo contenuto in un provvedimento della Corte di cassazione; nel caso concreto è stato ritenuto idoneo a rettificare il nome indicato per mera disattenzione.

  • Cass. Sez. un. 9438 del 2002

    Richiamata per affermare che nel procedimento di correzione dell'errore materiale non vi è luogo a provvedere sulle spese.

  • Cass. n. 10203 del 2009

    Richiamata per affermare che nel procedimento di correzione dell'errore materiale non vi è luogo a provvedere sulle spese.

  • Cass. n. 21213 del 2013

    Richiamata per affermare che nel procedimento di correzione dell'errore materiale non vi è luogo a provvedere sulle spese.

Massime di principio

  • L'erronea indicazione del nominativo di una parte nell'intestazione di una sentenza, quando sia frutto di mera disattenzione e non incida sulla sostanza della decisione, integra un errore materiale correggibile ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c.
  • Il procedimento di correzione dell'errore materiale può essere accolto senza riapertura del merito quando la rettifica richiesta consiste in una mera sostituzione di un dato formale inequivocabilmente errato.
  • Nel giudizio di correzione di errore materiale non è normalmente prevista una statuizione sulle spese del procedimento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.