Cassazione Civile, Ordinanza n. 00149/2024 del 03/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Più lavoratori, in separati ricorsi poi riuniti, hanno agito contro il proprio datore di lavoro pubblico per ottenere l'accertamento del diritto a includere, nella base di calcolo degli accantonamenti del trattamento di fine rapporto per il periodo 1990-2004, alcune voci retributive percepite e non considerate dall'ente. In primo e secondo grado la domanda è stata rigettata perché i giudici di merito hanno ritenuto non applicabile l'art. 2120 c.c., reputando invece applicabile la disciplina dell'indennità di buonuscita di cui alla L. n. 70/1975; hanno inoltre escluso il carattere stipendiale delle voci reclamate. Nel ricorso per cassazione i lavoratori hanno dedotto: violazione del contraddittorio e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per avere il giudice applicato d'ufficio il diverso regime della buonuscita senza provocare il contraddittorio; violazione della normativa sul trattamento di fine rapporto e delle disposizioni speciali per il personale degli enti pubblici; violazione di varie fonti legislative, contrattuali e dell'art. 2120 c.c. quanto alle voci da includere nel calcolo; e, infine, censura sulla liquidazione delle spese di appello.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che il giudice di merito potesse verificare preliminarmente quale fosse il regime giuridico applicabile al rapporto senza necessità di attivare il contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c., perché si trattava di una questione interna alla domanda. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la sentenza impugnata aveva erroneamente accomunato dirigenti e non dirigenti, mentre per il personale non dirigente dell'ente già in servizio al 31.12.1995 continua ad applicarsi il regime del trattamento di fine rapporto e non quello della buonuscita. Di conseguenza ha cassato la sentenza con rinvio alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, affinché verifichi anzitutto la qualifica non dirigenziale dei ricorrenti e, solo in relazione a tale categoria, esamini se e come le voci retributive rivendicate debbano concorrere alla base di calcolo del TFR. Sono rimasti assorbiti il terzo e il quarto motivo, compresa la censura sulle spese. Non è stato disposto il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2120 c.c.
La norma è ritenuta applicabile al personale non dirigente dell'ente già in servizio al 31 dicembre 1995; non invece ai dirigenti, per i quali opera la disciplina dell'indennità di buonuscita.
art. 13 L. n. 70/1975
È la disciplina dell'indennità di buonuscita propria degli enti del parastato; la Corte esclude che essa si applichi al personale non dirigente già in servizio al 31.12.1995, ma la richiama per la diversa posizione dei dirigenti.
art. 2 L. n. 335/1995
"per i lavoratori assunti dal 1 gennaio 1996 alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche di cui al d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 1, i trattamenti di fine servizio, comunque denominati, sono regolati in base a quanto previsto dall'art. 2120 c.c. in materia di trattamento di fine rapporto"
È richiamato per evidenziare che, per i lavoratori pubblici assunti dal 1 gennaio 1996, il trattamento di fine servizio è regolato dal TFR ex art. 2120 c.c.
art. 14 d.l. 98/2011
È indicato come base del subentro dell'Agenzia ICE e del Ministero nei rapporti già facenti capo all'ICE.
art. 332 c.p.c.
Per le cause scindibili, la notificazione dell'impugnazione ad altre parti ha funzione di mera litis denuntiatio e non di integrazione del contraddittorio; la sua omissione non impedisce la decisione una volta decorso il termine lungo.
art. 331 c.p.c.
È richiamato in contrapposizione all'art. 332 c.p.c. per chiarire che qui non ricorre un'ipotesi di cause inscindibili.
art. 325 c.p.c.
È menzionato per il rilievo del decorso del termine breve/lungo ai fini della possibilità di pronunciare la sentenza.
art. 327 c.p.c.
È richiamato per affermare che, decorso il termine lungo, non occorre ordinare la notifica ai litisconsorti facoltativi non ricorrenti.
art. 101, comma 2, c.p.c.
La Corte esclude che fosse necessario sollecitare il contraddittorio sulla questione del regime applicabile, trattandosi di profilo interno alla domanda.
art. 111 Cost.
È invocato dai ricorrenti, ma la Corte non ravvisa alcuna violazione.
art. 183 c.p.c., comma 4
È richiamato nei motivi di ricorso per denunciare una pretesa violazione del contraddittorio.
art. 420 bis c.p.c.
È richiamato nel primo motivo, ma non assume rilievo decisivo nella motivazione della Corte.
art. 112 c.p.c.
È richiamato per lamentare omessa pronuncia/corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte esclude la violazione.
art. 360 c.p.c.
È la norma sul perimetro dei motivi di ricorso per cassazione richiamata più volte nei motivi, in particolare nn. 3, 4 e 5.
art. 118 disp. att. c.p.c.
La Corte aderisce al percorso motivazionale di precedenti decisioni richiamandole integralmente.
art. 336, comma 1, c.p.c.
La cassazione del capo relativo al regime giuridico travolge il capo sulle voci da includere nel calcolo del TFR.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
L. n. 106/1989, art. 5, comma 5
È richiamata come fonte del riconoscimento del TFR al personale non dirigente dell'ICE già in servizio al 31.12.1995.
L. n. 68/1997, art. 10
È richiamata per il diverso inquadramento dei dirigenti dell'ICE nel pubblico impiego privatizzato.
L. n. 449/1997, art. 59, comma 56
È richiamata tra le fonti dedotte dai ricorrenti sul calcolo del trattamento di fine rapporto.
CCNL degli enti pubblici non economici 1998/2001, art. 46, comma 5
È richiamato come fonte che conferma il regime del TFR per il personale non dirigente dell'ICE già in servizio al 31.12.1995.
Accordo Quadro Nazionale in materia di t.f.r. e di previdenza complementare del 29 luglio 1999, art. 56, comma 56
È richiamato nei motivi di ricorso tra le fonti da applicare al calcolo del trattamento.
d.P.R. n. 1032/1973, art. 38
È richiamato dai ricorrenti a sostegno della tesi sulla disciplina del trattamento di fine servizio.
Massime di principio
- Nei rapporti di lavoro pubblico o para-pubblico occorre distinguere con precisione le diverse categorie di personale: la disciplina del trattamento di fine rapporto può applicarsi a una categoria e non a un'altra, sicché è censurabile la decisione che accomuni posizioni giuridiche tra loro eterogenee.
- Quando la questione attiene alla corretta individuazione del regime giuridico applicabile al rapporto, il giudice può e deve verificarla d'ufficio come passaggio preliminare rispetto all'esame delle domande, senza che ciò integri di per sé violazione del contraddittorio ex art. 101, comma 2, c.p.c.
- Nel giudizio di cassazione, se la cassazione investe il capo che ha errato nell'individuare il regime del rapporto, risultano assorbiti i motivi che presuppongono quel medesimo errore, compresi quelli relativi ai criteri di calcolo delle spettanze e alla liquidazione delle spese.
- Per il personale non dirigente di un ente pubblico già in servizio al 31 dicembre 1995, la corretta disciplina del trattamento di fine rapporto deve essere individuata in base alla normativa speciale applicabile e non in via automatica nella disciplina generale della buonuscita prevista per altri dipendenti pubblici o para-pubblici.
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