Cassazione Civile, Ordinanza n. 00094/2024 del 03/01/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Il lavoratore aveva proposto in primo grado domande di accertamento dell'inquadramento nel V livello dell'area tecnica e amministrativa del CCNL Servizi Ambientali, con decorrenza dal 4 maggio 2005, e di condanna al pagamento delle correlative differenze retributive; aveva inoltre chiesto il riconoscimento dell'orario di 36 ore settimanali fino al novembre 2007 e il pagamento di una somma per attività resa in un progetto specifico. Nel corso del giudizio interveniva la dichiarazione di insolvenza della società ai sensi del d.lgs. 270/1999. Il Tribunale dichiarava improcedibili le domande; la Corte d'appello confermava, ritenendo applicabile anche alla procedura di amministrazione straordinaria la ripartizione di cognizione tra giudice del lavoro e giudice fallimentare e qualificando le domande del lavoratore come domande di condanna al pagamento di somme di denaro, devolute alla cognizione concorsuale. Nel ricorso per cassazione il lavoratore deduceva violazione di legge e nullità della sentenza, sostenendo che la domanda di mero accertamento della qualifica superiore, autonoma rispetto alle domande patrimoniali, dovesse restare devoluta al giudice del lavoro perché espressiva di un distinto interesse di status e non strumentale soltanto alla partecipazione al concorso; lamentava inoltre motivazione apparente, poiché la Corte territoriale non aveva spiegato perché ritenesse sussistente una funzione teleologica comune tra domanda di accertamento e domanda di condanna.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi, esaminati congiuntamente. Ha ribadito il principio per cui, in presenza di domanda del lavoratore avente ad oggetto l'accertamento della qualifica o dello status lavorativo, permane la competenza funzionale del giudice del lavoro quando l'interesse perseguito non è soltanto patrimoniale e concorsuale, ma riguarda anche la tutela della posizione del lavoratore nell'impresa, i diritti non patrimoniali e quelli previdenziali. Ha distinto tale ipotesi da quella in cui la domanda sia rivolta unicamente all'accertamento di un credito risarcitorio o patrimoniale in funzione della partecipazione al concorso, devoluta invece al giudice fallimentare. Nel caso concreto la Corte ha rilevato che il ricorrente aveva espressamente limitato l'azione al mero accertamento della superiore qualifica, autonoma rispetto alla domanda di accertamento del credito in sede concorsuale, e che la sentenza impugnata non aveva spiegato le ragioni dell'assunto di un'unica funzione teleologica tra le domande. Ha quindi ravvisato una motivazione solo apparente. La sentenza della Corte d'appello è stata cassata con rinvio alla medesima Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato tra le norme invocate a sostegno della devoluzione della cognizione e del regime della procedura di amministrazione straordinaria
la Corte di merito lo aveva richiamato per affermare l'applicabilità della ripartizione di cognizione anche alla dichiarazione di insolvenza; la Cassazione ne tratta in relazione al riparto tra giudice del lavoro e giudice concorsuale
invocati nel ricorso per sostenere la disciplina concorsuale e la devoluzione al giudice fallimentare delle domande patrimoniali
richiamati dal ricorrente per affermare l'interesse ad agire e la competenza del giudice del lavoro nelle controversie di lavoro
Cost., art. 111
invocato a sostegno dell'esigenza di motivazione effettiva e del giusto processo
CEDU, art. 6
invocato a sostegno del diritto a un processo equo e a una motivazione comprensibile
richiamato nel motivo sulla nullità per motivazione apparente e sulla tutela giurisdizionale dei diritti
Cost., art. 24
richiamato per sostenere il diritto di azione e la tutela giurisdizionale
c.p.c., art. 132, secondo comma, n. 4
norma invocata per la dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente
richiamato in relazione all'obbligo di motivazione della sentenza
richiamato per dedurre omessa pronuncia o ultrapetizione rispetto alla domanda di mero accertamento
Massime di principio
- Nel riparto di cognizione tra giudice del lavoro e giudice della procedura concorsuale, il criterio decisivo non è la mera presenza del rapporto di lavoro, ma la natura della domanda e l'interesse concretamente perseguito dal lavoratore.
- La domanda di accertamento della qualifica o dello status lavorativo resta devoluta al giudice del lavoro quando mira a tutelare la posizione del lavoratore nell'impresa, anche oltre il profilo patrimoniale, e non è riducibile a mero strumento per insinuarsi al passivo.
- Sono invece devolute al giudice concorsuale le domande che hanno ad oggetto esclusivamente crediti patrimoniali e risarcitori, proposte in funzione della partecipazione al concorso e con effetti soltanto endoconcorsuali.
- La motivazione è apparente quando la decisione afferma una conclusione senza rendere percepibile l'iter logico seguito e senza spiegare perché ritenga sussistente il collegamento tra domande che la parte abbia prospettato come autonome.
- Nel giudizio di legittimità, la Corte può cassare con rinvio la sentenza che abbia erroneamente qualificato la domanda del lavoratore e abbia omesso di confrontarsi con l'autonoma domanda di mero accertamento dello status lavorativo.
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