Cassazione Civile, Ordinanza n. 00087/2024 del 03/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato a una socia lavoratrice di cooperativa, addetta ad attività amministrative, che contestava la legittimità del recesso per assenza di un effettivo riassetto organizzativo, mancanza del nesso causale tra la riorganizzazione e la soppressione del suo posto, e violazione dell'obbligo di repêchage. In primo grado, all'esito del rito Fornero, il licenziamento era stato ritenuto illegittimo per difetto di prova dei presupposti datoriale e la società era stata condannata a un'indennità risarcitoria. La Corte d'appello aveva confermato la decisione, escludendo la prova della riorganizzazione, della soppressione dell'area amministrativa e dell'impossibilità di ricollocare la lavoratrice. In Cassazione, la lavoratrice ricorrente principale denunciava nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle norme sulla tutela reintegratoria nei licenziamenti economici, sostenendo che, accertata l'insussistenza del giustificato motivo oggettivo e la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento, avrebbe dovuto trovare applicazione la reintegrazione. La società, con ricorso incidentale, censurava a sua volta la valutazione di fatto della Corte territoriale, sostenendo che l'esternalizzazione delle funzioni amministrative fosse avvenuta in data diversa, che le mansioni dell'altro dipendente fossero tecniche e non fungibili con quelle della lavoratrice, che la soppressione dell'ufficio amministrativo fosse provata e che l'obbligo di repêchage fosse stato assolto. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale perché le censure miravano a una diversa lettura del materiale istruttorio e, in presenza di doppia conforme, non erano sindacabili come violazioni di legge o omesso esame. Ha invece accolto il ricorso principale della lavoratrice, rilevando che la Corte d'appello, pur avendo accertato l'inesistenza del riassetto organizzativo e la mancata prova del repêchage, aveva poi applicato la tutela indennitaria e non quella reintegratoria, senza spiegare coerentemente il percorso logico-giuridico seguito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione per nuovo esame e per le spese.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso principale della lavoratrice, ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della società cooperativa, ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo investito dal ricorso accolto e ha rinviato alla Corte d'appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre disposto il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente incidentale, ove dovuto. La Corte ha ritenuto fondato il motivo della lavoratrice sulla non coerenza della motivazione della sentenza impugnata rispetto agli accertamenti già compiuti circa l'insussistenza del fatto posto a base del licenziamento e sulla conseguente necessità di rivalutare il corretto regime di tutela applicabile.
Norme richiamate
definisce il giustificato motivo oggettivo e richiede soppressione del posto o del reparto, effettività delle ragioni organizzative e impossibilità di repêchage.
pone a carico del datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza del giustificato motivo oggettivo.
art. 41 Cost.
richiamato a fondamento della libertà di iniziativa economica, purché esercitata in modo effettivo e non simulato.
la sua violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o disposte d'ufficio fuori dai poteri officiosi.
la violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o nega di applicare il prudente apprezzamento nei casi in cui esso sia imposto.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
il vizio di omesso esame è sindacabile nei limiti rigorosi vigenti, non potendo trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del merito.
art. 348-ter, quinto comma c.p.c.
in presenza di doppia conforme il vizio di omesso esame è inammissibile se non si indicano le diverse ragioni di fatto delle due decisioni di merito.
richiamato in tema di nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 111 Cost.
richiamato quale parametro costituzionale dell'obbligo di motivazione della sentenza.
art. 18, quarto comma legge n. 300/1970
richiamato con riferimento alla tutela reintegratoria nei licenziamenti illegittimi, nei casi previsti dalla disciplina applicabile.
art. 18, quinto comma legge n. 300/1970
prevede la tutela indennitaria nei casi di licenziamento illegittimo diversi da quelli reintegratori.
art. 18, settimo comma legge n. 300/1970
disciplinava la reintegrazione per manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento economico; la Corte richiama l'intervento della Corte costituzionale che ha espunto la parola 'manifesta'.
richiamato per affermare che, nelle cooperative, il rapporto associativo e quello di lavoro sono autonomi e non coincidono necessariamente nella cessazione.
art. 1, secondo comma, lett. a), b) e 6 legge n. 142/2001
richiamato nel motivo incidentale relativo alla disciplina delle cooperative e all'assetto regolamentare interno.
art. 28, nono comma Statuto sociale
richiamato nel motivo incidentale in relazione alle competenze interne della cooperativa.
art. 1, 5 e 10 del Regolamento 5 novembre 2013
richiamati nel motivo incidentale quale disciplina interna sulla riorganizzazione e sui poteri organici.
art. 4, quinto comma del Regolamento 5 novembre 2013
richiamato nel motivo incidentale per dedotta omessa applicazione.
richiamato per omessa pronuncia sul motivo relativo alla competenza assembleare in cooperativa.
art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato nei casi previsti.
Massime di principio
- Nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo il datore di lavoro deve provare la reale soppressione del posto o del reparto, l'effettività delle ragioni organizzative e l'impossibilità di ricollocare il lavoratore in altre mansioni, anche inferiori se compatibili.
- Le censure che mirano a ottenere una diversa lettura delle risultanze istruttorie e una nuova ricostruzione del fatto sono inammissibili in cassazione quando si risolvono in una critica al merito, non in una vera violazione di legge.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in casi tipici: uso di prove non dedotte dalle parti o attribuzione a una prova di un valore legale diverso da quello previsto; non è sufficiente lamentare che il giudice abbia dato maggior peso ad alcune prove rispetto ad altre.
- In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
- Quando il giudice accerta l'insussistenza dei presupposti fattuali del licenziamento economico ma applica una tutela incoerente rispetto a tale accertamento, la sentenza è affetta da motivazione apparente o comunque da vizio logico-giuridico censurabile in cassazione.
- Nelle società cooperative la qualità di socio e quella di lavoratore subordinato restano ontologicamente distinte, sicché la cessazione del rapporto di lavoro non implica automaticamente la cessazione del rapporto associativo.
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