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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41993/2021 del 30/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La controversia nasce da un'azione di responsabilità promossa dalla Procura regionale contabile nei confronti di un soggetto che, mentre rivestiva la carica di Sindaco, aveva svolto e retribuito un incarico di amministratore delegato di una società poi ritenuta a totale partecipazione pubblica. In primo grado fu accolta la domanda di condanna al risarcimento del danno patrimoniale pari ai compensi percepiti. In appello il convenuto aveva eccepito il difetto di giurisdizione del giudice contabile, sostenendo che la società operasse sul mercato con autonomia gestionale e che la vicenda attinesse, al più, al rapporto di lavoro con la società, non al patrimonio degli enti pubblici soci. La Corte dei conti rigettò l'eccezione, qualificò la società come in house plurimo sulla base di statuto e regolamento, e confermò la giurisdizione contabile. Nel ricorso per cassazione il soccombente dedusse: 1) difetto di giurisdizione della Corte dei conti per la natura della società, contestando la qualifica di in house e richiamando autonomia organizzativa, assenza di danno immediato agli enti soci e assenza di finanziamenti pubblici; 2) eccesso di giurisdizione e difetto di potestas iudicandi, sostenendo che il riconoscimento del controllo analogo avrebbe escluso ogni discrezionalità della società e ogni profilo di colpa del ricorrente, oltre a rendere decisivi i poteri di controllo e annullamento degli enti soci sugli atti di autoliquidazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il giudice d'appello avesse correttamente applicato i principi consolidati in tema di giurisdizione contabile sulle azioni di responsabilità relative al patrimonio di società in house e che, per contro, il ricorrente non avesse censurato in modo specifico la ratio decidendi, limitandosi a proporre una diversa lettura fattuale della vicenda e della natura della società, non consentita in sede di legittimità. In particolare, il primo motivo è stato giudicato inammissibile perché non contestava in modo puntuale la qualificazione della società come in house secondo i tre requisiti richiesti dalla giurisprudenza; il secondo è stato dichiarato manifestamente inammissibile perché non si confrontava con la decisione impugnata, che aveva esaminato solo la ricorrenza dei presupposti della società in house ai fini della giurisdizione, senza sostituirsi agli organi di controllo. Nessuna condanna alle spese è stata pronunciata, mentre è stato dato atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 1 c.p.c.

    È il parametro formale del ricorso per cassazione con cui viene dedotto il motivo di giurisdizione.

  • art. 1, comma 718, L. n. 296/2006

    art. 1, comma 718, della legge n. 296/2006

    Viene richiamato come base normativa del divieto/limite violato dall'amministratore pubblico che percepisce compensi per un incarico retribuito in una società a partecipazione pubblica.

  • art. 113 t.u.e.l.

    ai sensi dell'art. 113 t.u.e.I.

    È richiamato come disposizione nel cui ambito la società consortile è stata trasformata in società per azioni a totale partecipazione pubblica.

  • art. 1 L. n. 20/1994

    Violazione dell'art. 1 della Legge 20/1994 s.m.e.i.

    È evocato dal ricorrente come parametro della giurisdizione/potestas iudicandi della Corte dei conti in materia di responsabilità amministrativa.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La giurisdizione della Corte dei conti sull'azione di responsabilità per danno al patrimonio di una società dipende, nei casi di società in house, dalla contemporanea presenza dei requisiti della partecipazione pubblica integrale, dell'attività prevalente in favore degli enti partecipanti e del controllo analogo, tutti risultanti dallo statuto vigente al momento del fatto.
  • In sede di legittimità il ricorrente deve censurare in modo specifico la ratio decidendi della sentenza impugnata; non è sufficiente proporre una lettura alternativa dei fatti o contestazioni fattuali non consentite.
  • La deduzione di difetto o eccesso di giurisdizione è inammissibile quando non si confronta con l'effettivo oggetto della decisione, ossia la verifica dei presupposti giuridici della società in house e della conseguente giurisdizione contabile.
  • Il controllo analogo rileva, ai fini della giurisdizione contabile, solo come requisito strutturale della società in house; non è sufficiente evocare astrattamente i poteri degli enti soci sugli atti societari per escludere la giurisdizione, se non si contesta il percorso argomentativo del giudice sul punto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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